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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13199/2021 del 17/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la pronuncia di primo grado escludendo l'obbligo di iscrizione dell'avv. D'Amico alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto un reddito annuo inferiore alla soglia di € 5.000,00. La questione centrale era se la produzione di un reddito superiore a € 5.000 costituisca presupposto necessario per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche per i professionisti iscritti a albo, ovvero se l'obbligo si determini invece quando l'attività è svolta con carattere di abitualità, indipendentemente dall'entità del reddito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la sentenza impugnata abbia errato nel porre la soglia di € 5.000,00 come presupposto necessario per l'iscrizione alla Gestione separata dei professionisti iscritti ad albo. La Corte ha chiarito che l'obbligo di iscrizione per i soggetti iscritti a albo dipende dall'esercizio abituale della professione; la soglia di € 5.000 riguarda invece solo le prestazioni occasionali. Le presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale) possono aiutare a valutare l'abitualità ma sono semplici indizi non presunzioni legali assolute. La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, con decisione anche sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995

    Stabilisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano, per professione abituale, attività di lavoro autonomo; l'abitualità è il criterio decisivo per i professionisti iscritti ad albo

  • art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003)

    Introduce la soglia di € 5.000,00: tale soglia opera per le attività di lavoro autonomo occasionale, determinando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo se il reddito annuo da attività occasionale supera tale importo

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011)

    Fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e conferma che l'obbligo di iscrizione riguarda chi esercita abitualmente la professione

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    Norma richiamata nel motivo di censura; la Corte non ne ha attribuito un effetto tale da modificare il principio secondo cui l'abitualità è determinante per l'iscrizione

  • artt. 61 e 69-bis, d.lgs. n. 276/2003

    Prevedono regole di favore e presunzioni nel campo dei rapporti di lavoro e fiscali per le professioni intellettuali; la Corte chiarisce che tali disposizioni non costituiscono presunzioni legali che impongano di qualificare automaticamente come abituale l'attività professionale ai fini della iscrizione previdenziale

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti a un albo dipende dalla natura abituale dell'attività e non dall'aver prodotto necessariamente un reddito superiore a € 5.000,00
  • La soglia di € 5.000,00 opera quale criterio di obbligo solo per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale; il suo superamento rende irrilevante ogni dubbio sull'abitualità ma non trasforma la soglia in presupposto unico per tutte le fattispecie
  • L'abitualità va accertata in fatto: rilevano elementi presuntivi quali iscrizione all'albo, apertura partita IVA, organizzazione materiale dell'attività, ma tali elementi sono indizi e possono essere valutati e contrastati nel processo
  • Le norme del diritto del lavoro e fiscale che escludono presunzioni di continuità per le professioni intellettuali non impongono automaticamente una conclusione previdenziale di abitualità; occorre una valutazione specifica e critica degli indizi
  • Un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 costituisce un indizio contro l'abitualità ma non è decisivo in sé; la valutazione complessiva degli elementi di fatto rimane necessaria
  • In caso di contrasto tra decisioni di merito e i criteri sopra delineati la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame sulla base della corretta giuridica qualificazione del concetto di abitualità

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