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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13552/2021 del 18/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d\'Appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado: l\'avv. Frezza non era tenuta all\'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti per l\'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale Forense. L\'Istituto ha censurato la valutazione secondo cui il reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 costituiva indizio di occasionalità, sostenendo che andavano invece valorizzate ulteriori circostanze (accensione della partita IVA, modalità di dichiarazione fiscale) che proverebbero la natura abituale dell\'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell\'INPS. Ha confermato che l\'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si fonda sull\'esercizio abituale della professione e che la soglia di euro 5.000,00 opera come presupposto per l\'assoggettamento anche dell\'attività occasionale. Tuttavia il giudice di merito può valutare, come indizi, elementi quali iscrizione all\'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali e organizzazione dell\'attività; tali elementi sono presunzioni semplici (praesumptio hominis) e non presunzioni iuris et de iure. Nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto che il reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 fosse un indice decisivo dell\'occasionalità e l\'INPS non ha dimostrato la natura abituale dell\'attività né ha indicato dove nel processo fossero emergenti le circostanze che invocava. Condanna dell\'INPS alle spese, con liquidazione in favore dell\'avv. Biuso e pagamento di contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, legge n. 335/1995

    soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell\'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi

    Stabilisce l\'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi esercita professionalmente, anche non esclusivamente, attività autonoma iscritta al TUIR; l\'abitualità va accertata in fatto.

  • art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), comma 2

    soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000

    Introduce la soglia di euro 5.000 quale limite oltre il quale anche l\'attività occasionale determina l\'iscrizione alla Gestione separata; sotto tale soglia il dato reddituale può costituire un indizio di occasionalità.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)

    Autentica interpretazione dell\'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995: ribadisce che l\'obbligo riguarda chi percepisce reddito da esercizio abituale della professione e chiarisce i confini applicativi.

  • art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l\'esercizio delle quali è necessaria l\'iscrizione in appositi albi professionali

    La norma opera una disciplina di favore nel quadro del lavoro subordinato/collaborativo, ma non crea una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini della contribuzione previdenziale.

  • art. 69-bis, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni lavorative svolte nell\'esercizio di attività professionali per le quali l\'ordinamento richiede l\'iscrizione ad un ordine professionale

    La disposizione esclude, ai fini fiscali e civilistici della presunzione di continuità, le prestazioni di professionisti iscritti ad albi; tuttavia ciò non equivale a stabilire che tali prestazioni siano automaticamente "abituali" ai fini dell\'iscrizione previdenziale.

Massime di principio

  • L\'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall\'abitualità dell\'esercizio della professione, valutata in fatto dal giudice; non rileva automaticamente la sola iscrizione ad albo o la partita IVA.
  • La soglia di euro 5.000 annui serve a collegare all\'iscrizione anche l\'attività occasionale: un reddito inferiore può costituire un forte indizio di occasionalità, ma non determina una presunzione assoluta.
  • Iscrizione all\'albo, partita IVA, modalità di dichiarazione fiscale e organizzazione dell\'attività sono presunzioni semplici (praesumptio hominis) utilizzabili per accertare l\'abitualità, ma non sono prove definitive in assenza di accertamento probatorio concreto.
  • Spetta all\'INPS fornire la prova della natura abituale dell\'attività quando contesta l\'assenza di iscrizione; se l\'Istituto sostiene l\'esistenza di elementi processuali deve indicare dove sono posti agli atti e come sono stati valutati.
  • Le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 che disciplinano le presunzioni in materia di rapporti di lavoro non possono essere interpretate come creando una presunzione iuris et de iure di abitualità per i professionisti iscritti ad albi ai fini previdenziali.

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