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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13201/2021 del 17/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato il giudice di primo grado nel ritenere che l'Avv. Valentina Lucatorto non fosse tenuta all'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva percepito redditi inferiori ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense. L'INPS deduceva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito decisività al reddito annuale inferiore a Euro 5.000,00 come indice di occasionalità escludente l'obbligo di iscrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende dal requisito dell'"esercizio abituale" della professione e non unicamente dall'ammontare del reddito prodotto. La soglia di Euro 5.000,00 rileva invece come presupposto per l'assoggettamento delle "attività di lavoro autonomo occasionale" alla Gestione separata. Un reddito annuo inferiore a Euro 5.000,00 può costituire un indizio (ma non una regola di certezza) della natura occasionale dell'attività, mentre l'accertamento dell'abitualità va fatto con valutazione di fatti concreti (iscrizione all'albo, apertura partita IVA, dichiarazioni fiscali, organizzazione materiale, ecc.). La Corte ha altresì rilevato l'inammissibilità di censure relative a circostanze fattuali non emergenti dalla sentenza di merito. Infine la Corte ha disposto che il ricorrente versi l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995

    "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo..."

    Stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per chi esercita per professione abituale (anche non esclusiva) attività libero-professionale soggetta a iscrizione ad albo; il requisito chiave è l'abitualità dell'attività.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011)

    Autentica interpretazione dell'art. 2, comma 26 della L. 335/1995; conferma che l'obbligo riguarda chi esercita abitualmente la professione, a prescindere dall'esclusività.

  • art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con L. n. 326/2003), comma 2

    "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"

    Introduce la soglia di Euro 5.000,00 quale presupposto per l'assoggettamento alla Gestione separata delle attività autonomo-occasionale; la soglia vale per le prestazioni occasionali, non per l'attività abituale.

  • art. 61, d.lgs. n. 276/2003

    parte della norma richiamata nella sentenza: "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"

    Prevede disciplina di favore (esclusione) nell'ambito del contratto di lavoro per le professioni regolamentate; non determina però una presunzione automatica di abitualità ai fini previdenziali.

  • art. 69-bis, d.lgs. n. 276/2003

    richiamata nella sentenza nella parte che esclude dalla presunzione di continuità le "prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale"

    Esclude, ai fini fiscali e di presunzione di continuità, alcune prestazioni professionali dall'automatica qualificazione come continuative; non può però essere intesa come presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi esercita una professione iscritta ad albo dipende dall'elemento soggettivo/oggettivo dell'"abitualità" dell'attività, non dal superamento automatico di una soglia di reddito.
  • La soglia di Euro 5.000,00 riguarda specificamente le attività di lavoro autonomo occasionali: se il reddito annuale da attività occasionale supera tale soglia, l'iscrizione è dovuta; se inferiore, costituisce un indizio di occasionalità ma non una prova definitiva.
  • Per accertare l'abitualità devono essere valutati elementi di fatto concreti (iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale, dichiarazioni fiscali, ecc.); tali elementi costituiscono presunzioni semplici e non presunzioni legali assolute.
  • Non si può dedurre automaticamente l'abitualità dall'unico fatto dell'iscrizione all'albo: occorre valutazione complessiva della disciplina e delle circostanze concrete.
  • In sede di contestazione l'INPS deve specificare e provare le circostanze fattuali che dimostrano l'abitualità; censure generiche su elementi non figuranti nella motivazione di merito risultano inammissibili.
  • Se il reddito derivante dall'attività professionale è già integralmente assoggettato alla contribuzione della cassa di categoria (es. Cassa Forense), non sussiste obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

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