Cassazione Civile, Sentenza n. 13185/2021 del 17/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva ricostruito come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il rapporto tra Zuanelli e NES, con decorrenza 7 gennaio 2013, ritenendo insussistenti le causali addotte dall'azienda per la somministrazione (rivisitazione grafica e introduzione nuovo sistema editoriale). NES deduce tre motivi: (1) violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e dei principi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte non avrebbe tenuto conto di dichiarazioni rese in interrogatorio libero e avrebbe letto sommariamente il "Piano di riorganizzazione"; (2) errata interpretazione dell'art. 21 d.lgs. n. 276/2003 e mancata considerazione della Direttiva 2008/104/CE (che promuove l'uso delle agenzie interinali), con la conseguente esiguità della valutazione della causale; (3) omessa ammissione della prova testimoniale decisiva per l'esito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi presentati: (1) il gravame circa l'onere della prova e la valutazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio libero investe il merito e non è sindacabile in cassazione, atteso il libero convincimento del giudice di merito; (2) l'argomento relativo alla Direttiva 2008/104/CE non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata ad accertare la discrepanza tra la causale formale e la realtà fattuale dell'impiego; (3) la censura per omessa produzione di prova testimoniale non dimostra che la prova avrebbe invalidato con certezza le risultanze su cui si è fondato il giudice di merito. Conseguentemente la sentenza di merito che aveva dichiarato costituito il rapporto di lavoro subordinato è stata confermata. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2697 cod. civ.
Attribuisce l'onere della prova; la Corte rileva che la censura su come il giudice abbia valutato le prove non può essere risolta con un motivo di diritto in cassazione quando si tratti di valutazione di merito
art. 115 cod. proc. civ.
Principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove; tale valutazione è tipicamente di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360 n. 5
art. 116 cod. proc. civ.
Regole sulla formazione della prova; la Corte ricorda che le dichiarazioni rese in interrogatorio libero hanno valore sussidiario e non corrispondono a confessione giudiziale
art. 21 d.lgs. n. 276/2003
Norma che regola l'uso della somministrazione di lavoro e la relativa causale; la Corte ha valutato la reale corrispondenza tra la causale formale e la realtà dei fatti, accertando l'abuso
Direttiva 2008/104/CE
Riferimento normativo europeo che promuove il lavoro tramite agenzie; la Corte osserva che gli obiettivi della Direttiva non possono sostituire l'accertamento fattuale della sussistenza della causale richiesta dalla normativa nazionale
Direttiva 1999/70/CE
Citata in confronto per differenziare l'approccio volto a prevenire abusi nei contratti a termine; la Corte non ha ritenuto che la diversa finalità della 2008/104/CE altersse l'esame di realtà del rapporto
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Richiamato per chiarire i limiti di censura in cassazione; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di fatto
art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Strumento di sindacato in cassazione per vizio di motivazione e vizi di fatto; la Corte lo applica per delimitare il controllo sulla valutazione probatoria del giudice di merito
art. 229 cod. proc. civ.
Definisce la confessione giudiziale; la Corte rileva che l'interrogatorio libero non equivale a confessione ai sensi di tale norma
art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012
Riforma che ha riguardato la disciplina del ricorso per cassazione (rif. all'art. 360 n. 5) e il controllo sulle decisioni di merito
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo da parte della ricorrente
Massime di principio
- La valutazione della prova e il giudizio di credibilità sono di competenza del giudice di merito; la Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti se non per vizio di motivazione manifesto e nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
- Le dichiarazioni rese in interrogatorio libero hanno valore probatorio sussidiario e non costituiscono confessione giudiziale automatica; devono essere valutate insieme al complesso probatorio
- Le direttive europee che promuovono l'uso delle agenzie interinali non autorizzano automaticamente l'impiego mediante somministrazione se nella realtà il lavoratore svolge mansioni e presta attività come di fatto subordinata e continuativa
- Per ottenere la riammissione o l'accoglimento di prova omessa in sede di legittimità è necessario dimostrare con precisione che la prova avrebbe, con certezza (e non con mera probabilità), cambiato l'esito processuale rispetto alle risultanze ritenute decisive dal giudice di merito
- L'onere della prova va rispettato secondo le regole del codice civile, ma le questioni relative alla valutazione e alla scelta delle prove rientrano nella discrezionalità motivazionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti previsti dalla legge
- Se un lavoratore è impiegato 'promiscuamente' nelle stesse mansioni svolte in precedenti somministrazioni e la causale formale non corrisponde alla realtà organizzativa, è possibile la ricostruzione del rapporto come subordinato a tempo indeterminato
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