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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13204/2021 del 17/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 22286/2019 della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Sogei. Nella domanda di revocazione la ricorrente denunciava: errore revocatorio relativo alla presunzione "juris et de iure" e all'art. 3 della legge 1369/1960 per mancata applicazione; vizi motivazionali (incongruità della motivazione rispetto al ricorso); e un errore di inquadramento dei motivi (sostiene che il primo motivo fosse fondato sull'art. 360 c.1 n.3 anziché n.5 c.p.c.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile perché i vizi denunciati dalla ricorrente non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 395 n.4 c.p.c. (la revocazione per errore di fatto richiede un errore meramente percettivo desumibile in modo incontrovertibile dagli atti, non una valutazione giuridica o motivazionale). La Corte ha richiamato giurisprudenza di Sezioni Unite sul perimetro del vizio revocatorio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (compensi professionali Euro 3.000,00, esborsi Euro 200,00, oltre 15% forfettario, oltre IVA e C.P.A.) e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • art. 395 cod. proc. civ. (n.4)

    La Corte interpreta l'art. 395 n.4 nel senso che la revocazione è ammessa solo per errore di fatto meramente percettivo, desumibile in modo incontrovertibile dagli atti, e non per presunte errate valutazioni giuridiche o motivazionali.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Rilevato come limite procedurale: delimita l'ambito del mezzo impugnatorio insieme all'art. 395, richiamato per definire i presupposti della revocazione.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 (nn. 3 e 5)

    Richiamato nella ricostruzione delle censure: l'errore di inquadramento dei motivi di cassazione (n.3 vs n.5) non rende ammissibile la revocazione, perché si tratta di questioni di diritto o di valutazione del motivo non rientranti nell'errore di fatto revocatorio.

  • art. 3 legge 1369/1960

    La ricorrente adduceva la mancata applicazione della norma e della presunzione "juris et de iure"; la Corte rileva che tale deduzione attiene alla valutazione giuridica della decisione impugnata e non a un errore di fatto percettivo idoneo a fondare la revocazione.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13 (comma 1-bis e comma 1-quater)

    La Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione delle norme che regolano il contributo unificato e il relativo raddoppio, ove dovuto, ai fini dell'effetto economico-procedurale in capo alla ricorrente.

  • Giurisprudenza Cassazione Sez. Un.

    Citati vari precedenti (Sez. Un. n. 26022/2008, n. 26674/2020, n. 25212/2020, altre) che chiariscono il principio secondo cui l'errore revocatorio deve essere un errore percettivo incontrovertibile ricavabile dagli atti, escludendo dalla revocazione le mere valutazioni logico-giuridiche, interpretazioni o errate qualificazioni dei fatti.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto meramente percettivi desumibili in modo incontrovertibile dagli atti; non vale per errori di diritto o per difetti motivazionali.
  • Le contestazioni relative alla congruità della motivazione, alla valutazione dei motivi di ricorso o alla qualificazione giuridica dei fatti costituiscono, di regola, errori di giudizio non sanabili tramite revocazione.
  • Se si invoca la mancata applicazione di una norma (es. presunzione "juris et de iure"), occorre dimostrare che vi sia stata una percezione fattuale erronea e incontrovertibile da parte del giudice, non solo un diverso apprezzamento giuridico.
  • Un errore processuale di inquadramento dei motivi (es. indicazione dell'articolo di riferimento) non è sufficiente a rendere ammissibile la revocazione se la censura attiene alla valutazione del diritto o della motivazione.
  • Chi propone revocazione deve valutare il rischio di soccombenza e delle conseguenti condanne alle spese; inoltre, in presenza delle condizioni previste, può scattare il raddoppio del contributo unificato.

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