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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13200/2021 del 17/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la pronuncia di primo grado esentando l'Avv. Anna Centanni dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti per l'obbligatorietà della Cassa Nazionale Forense. L'Istituto ha censurato la valutazione della Corte territoriale, sostenendo che la stessa avrebbe attribuito valore decisivo alla circostanza che il reddito annuo fosse inferiore a € 5.000,00 senza considerare altre circostanze (accensione della partita IVA e trattamento fiscale del reddito) che, secondo l'INPS, avrebbero dimostrato l'abitualità dell'attività professionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio "abituale" della professione e che la soglia di € 5.000,00 rileva invece come presupposto per assoggettare all'iscrizione le prestazioni occasionali. Ha precisato che elementi quali iscrizione all'albo, partita IVA e dichiarazioni fiscali costituiscono presunzioni (praesumptiones hominis) utili ma non vincolanti per accertare l'abitualità e che le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 (art. 61 e art. 69-bis) non trasformano tali presunzioni in presunzioni legali. Inoltre la Corte ha rilevato che l'INPS non ha dimostrato nell'istruttoria di merito l'effettiva produzione e discussione in giudizio delle circostanze (partita IVA, trattamento fiscale) che invocava. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; non sono state poste spese a carico dell'intimata e l'INPS è tenuto al versamento integrativo del contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR

    Stabilisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi esercita professionalmente (con carattere di abitualità) attività di lavoro autonomo riconducibili al comma 1 art.49 TUIR; l'abitualità è requisito di fatto da accertare

  • art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003), comma 2

    a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000

    Introduce la soglia di € 5.000,00 come condizione perché anche l'attività occasionale determini l'obbligo di iscrizione; la soglia è funzionale ad assoggettare all'iscrizione le occasionalità che superano un dato reddito

  • art. 18, d.l. n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011), interpretazione autentica

    Ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata è riferita a chi percepisca redditi da esercizio abituale di professione iscritta ad albo/ elenco

  • art. 61, d.lgs. n. 276/2003

    sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

    Prevede discipline di favore nei rapporti di lavoro per le professioni intellettuali; secondo la Corte non crea una presunzione legale di abitualità ai fini previdenziali

  • art. 69-bis, d.lgs. n. 276/2003

    esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale

    Si riferisce alla non presunzione fiscale di continuità per le professioni regolamentate e non può essere interpretato come generante una presunzione iuris et de iure ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata

  • art. 21 comma 8, L. n. 247/2012

    Norma richiamata tra le disposizioni rilevanti nel quadro normativo; non è stata centrale nella motivazione ma rientra nel complesso delle norme che disciplinano l'esercizio professionale e i relativi profili fiscali/previdenziali

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende dal requisito di 'abitualità' dell'attività e non è automaticamente presunto dalla sola appartenenza ad un albo
  • La soglia di € 5.000,00 annui è il criterio che consente di ricondurre all'iscrizione anche le prestazioni occasionali quando superano tale importo; invece un reddito annuo inferiore può costituire un indizio (non decisivo) di occasionalità
  • Elementi come partita IVA, iscrizione all'albo e trattamento fiscale del reddito sono presunzioni utili per accertare l'abitualità ma non hanno valore assoluto: devono essere valutati nel complesso e sul piano probatorio
  • Spetta all'INPS l'onere di provare, nel giudizio, l'effettiva abitualità dell'attività quando contesta l'esenzione; la mera deduzione di circostanze senza prova documentale nel processo è insufficiente
  • Le norme del d.lgs. n. 276/2003 che disciplinano presunzioni in ambito fiscale/contrattuale non impongono una presunzione legale d'abitualità ai fini previdenziali; il giudice deve accertare il fatto sulla base degli indizi e delle prove presentate
  • Prassi consigliata: per dimostrare l'abitualità conservare e presentare in giudizio evidenze concrete (contratti continuativi, numero e periodicità delle fatture, attività organizzativa, pubblicità professionale, corrispondenza professionale) e le relative dichiarazioni fiscali

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