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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13202/2021 del 17/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva ritenuto che l'avv. Francesca Quaglia non fosse tenuta all'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui il suo reddito annuo risultava inferiore alla soglia di €5.000,00 prevista dall'art. 44 d.l. n. 269/2003. La Corte di merito aveva interpretato la soglia di €5.000,00 come presupposto necessario per l'obbligo di iscrizione anche nel caso di professionisti iscritti ad albo. L'INPS deduceva che l'obbligo di iscrizione per i professionisti iscritti ad albo dipende dall'abitualità dell'attività e non dal mero superamento della soglia reddituale, la quale riguarda solo i rapporti occasionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, per chi esercita una professione per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o elenco, dipende dall'esercizio abituale (anche non esclusivo) dell'attività e non dal solo superamento della soglia di €5.000,00; quest'ultima rileva esclusivamente per far scattare l'obbligo di contribuzione nel caso di attività autonoma occasionale. Pertanto la percezione di un reddito annuo inferiore a €5.000,00 costituisce al più un indizio da valutare insieme ad altri elementi (iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale, continuità delle prestazioni) per escludere l'abitualità, ma non è di per sé determinante.

Norme richiamate

  • L. n. 335/1995 (art. 2, comma 26)

    Prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; il requisito decisivo è l'abitualità dell'attività.

  • d.l. n. 269/2003 (art. 44), conv. L. n. 326/2003

    solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000

    Stabilisce la soglia di €5.000,00 che rende assoggettabile alla contribuzione alla Gestione separata l'attività di lavoro autonomo occasionale; la soglia vale per l'occasionalità, non per l'abitualità.

  • d.l. n. 98/2011 (art. 18, comma 12) - interpretazione autentica

    Autentica l'interpretazione che collega l'obbligo di iscrizione all'esercizio abituale dell'attività; conferma la portata dell'art. 2 L. 335/1995 in combinato con l'art. 44 d.l. 269/2003.

  • d.lgs. n. 276/2003 (art. 61, comma 3)

    sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

    La norma opera una disciplina di favore nel capo dei rapporti di lavoro ma non può essere interpretata come presunzione iuris et de iure dell'abitualità dell'attività professionale ai fini previdenziali.

  • d.lgs. n. 276/2003 (art. 69-bis, comma 3)

    prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale

    Esclude dalla presunzione di continuità ai fini fiscali le prestazioni rese da professionisti iscritti ad albi; anche questa disposizione non può determinare automaticamente l'abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si valuta sulla base dell'abitualità dell'attività (anche non esclusiva), non automaticamente dal superamento di una soglia reddituale.
  • La soglia di €5.000,00 prevista dall'art. 44 d.l. 269/2003 rileva come presupposto per assoggettare a contribuzione le prestazioni di lavoro autonomo occasionale; se l'attività è abituale, la soglia non è determinante.
  • Il reddito annuo inferiore a €5.000,00 è un indizio che può essere valorizzato per escludere l'abitualità, ma va valutato insieme ad altri elementi probatori (iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale, periodicità e continuità delle prestazioni).
  • Iscrizione all'albo, apertura di partita IVA, organizzazione di studio e strumenti di lavoro sono presunzioni semplici (praesumptio hominis) utili all'accertamento dell'abitualità, ma non costituiscono presunzioni legali inderogabili.
  • Le disposizioni del d.lgs. 276/2003 (art. 61 e art. 69-bis) tutelano specifiche esigenze nei rapporti contrattuali e fiscali, ma non possono essere usate per trasformare in regola assoluta la qualificazione dell'attività come abituale ai fini previdenziali.
  • Orientamento pratico: in casi simili raccogliere e valorizzare documentazione su continuità delle prestazioni, volume e ripetitività degli incarichi, organizzazione professionale, scelta ex ante di svolgere l'attività come professione; non basarsi solo sull'ammontare del reddito.

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