Parere n. 306/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per l’annullamento dell’ordinanza di sgombero n. 64557 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di sgombero n. 64557 del 2023 relativa a un immobile confiscato con sentenza penale definitiva
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, occupante dell’immobile, sostiene che il bene sarebbe stato acquistato con provvista riconducibile a soggetti diversi dal condannato, successivamente conferito in un trust e destinato alla propria abitazione. Deduce pertanto l’inopponibilità della confisca nei propri confronti, in quanto non destinataria di un provvedimento di sequestro o confisca, non coinvolta nel procedimento e non sottoposta a misure di prevenzione personali o patrimoniali. Contesta, di conseguenza, la legittimità dell’ordinanza di sgombero adottata dall’Agenzia ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 823, comma 2, c.c.
Il parere
Il Consiglio di Stato ritiene che la questione non riguardi l’opponibilità alla ricorrente di una misura di prevenzione patrimoniale, poiché l’immobile è stato confiscato dal giudice penale quale misura di sicurezza all’esito di un processo penale, con confisca divenuta definitiva. L’irrevocabilità della sentenza ha determinato l’acquisizione del bene al patrimonio dello Stato. La confisca e la titolarità statale costituiscono presupposti dell’ordinanza di sgombero e non possono essere contestate nel giudizio amministrativo né nel ricorso straordinario. Le eventuali contestazioni sull’opponibilità del sequestro o della confisca devono essere rivolte al giudice penale mediante richiesta di revoca del sequestro, riesame o incidente di esecuzione. L’ordinanza di sgombero costituisce pertanto atto dovuto e non richiede la previa adozione di un provvedimento di destinazione del bene. Il ricorso è respinto.
Osservazioni
Primo motivo - Opponibilità della confisca
La controversia non riguarda l’opponibilità alla ricorrente di una misura di prevenzione patrimoniale, poiché l’immobile è stato confiscato dal giudice penale quale misura di sicurezza all’esito di un processo penale definitivo.
Secondo motivo - Titolarità statale del bene
La confisca penale e la conseguente acquisizione dell’immobile al patrimonio dello Stato costituiscono presupposti dell’ordinanza di sgombero, non contestabili in sede amministrativa o mediante ricorso straordinario.
Terzo motivo - Difetto di coinvolgimento della ricorrente nel procedimento penale
La mancata sottoposizione della ricorrente a misure personali o patrimoniali e la mancata notifica del provvedimento di confisca non incidono sulla legittimità dell’ordinanza di sgombero, potendo le questioni relative all’opponibilità essere sottoposte esclusivamente al giudice penale.
Quarto motivo - Necessità di un provvedimento di destinazione
L’adozione dell’ordinanza di sgombero è atto dovuto e non presuppone la previa adozione di un provvedimento di destinazione dell’immobile.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla l. 7 agosto 1992, n. 356
La disposizione, vigente all’epoca dei fatti, costituiva la base della confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo; la corrispondente fattispecie è oggi disciplinata dall’art. 240-bis c.p.
È richiamato quale disciplina attuale corrispondente alla fattispecie di confisca prevista dall’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992.
art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Attribuisce all’Agenzia, mediante il rinvio all’art. 823, comma 2, c.c., il potere di autotutela sul bene confiscato, fondando l’adozione dell’ordinanza di sgombero.
Costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, la base del potere di autotutela esercitato dall’Agenzia per ottenere il rilascio del bene appartenente allo Stato.
Individua lo strumento della richiesta di revoca del sequestro preventivo per contestare davanti al giudice penale l’opponibilità della misura.
Prevede il riesame del diniego di revoca del sequestro preventivo.
Consente, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di proporre incidente di esecuzione sulle questioni relative alla confisca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nel parere.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando un immobile è stato confiscato dal giudice penale con provvedimento divenuto definitivo, la conseguente acquisizione al patrimonio dello Stato costituisce il presupposto dell’attività amministrativa di rilascio e non può essere contestata nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Le questioni relative all’opponibilità del sequestro preventivo o della confisca penale nei confronti di soggetti terzi spettano al giudice penale mediante gli strumenti previsti dal codice di procedura penale, non al giudice amministrativo.
- L’ordinanza di sgombero adottata dall’Agenzia sui beni confiscati, quando fondata sulla titolarità statale derivante da confisca penale definitiva, costituisce atto dovuto di autotutela e non richiede la previa adozione di un provvedimento di destinazione del bene.
Ordinanza di sgombero di immobile confiscato con sentenza penale definitiva
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da una privata contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. È impugnata un’ordinanza di sgombero relativa a un immobile confiscato nell’ambito di un procedimento penale.
Premesse fattuali
Con sentenza penale emessa all’esito di giudizio abbreviato e confermata in appello, il figlio della ricorrente è stato condannato per associazione per delinquere e per i relativi reati-fine. Nei suoi confronti è stata disposta, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, oggi corrispondente all’art. 240-bis c.p., la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, tra cui l’immobile occupato dalla ricorrente.
L’Agenzia, accertata l’occupazione dell’immobile, ha adottato un’ordinanza di sgombero ingiungendo il rilascio entro centoventi giorni dalla notifica. Il provvedimento è stato adottato sulla base dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 823, comma 2, c.c.
Censure della ricorrente
La ricorrente ha sostenuto che l’immobile sarebbe stato acquistato da una società immobiliare con provvista fornita dalla moglie del soggetto condannato e successivamente conferito in un trust, nel quale ella avrebbe avuto il diritto di abitazione o di uso. Ha dedotto che né lei né il trust sarebbero stati destinatari di provvedimenti di sequestro o confisca, né sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Secondo la ricorrente, la confisca non sarebbe stata quindi opponibile nei suoi confronti, anche perché non sarebbe stata coinvolta nel procedimento e non sarebbe stata destinataria della notifica del provvedimento di confisca. Da ciò avrebbe dovuto derivare l’illegittimità dell’ordine di sgombero.
Distinzione tra confisca penale e misura di prevenzione patrimoniale
Il Consiglio di Stato chiarisce che la fattispecie non riguarda l’opponibilità di una misura di prevenzione patrimoniale. L’immobile è stato confiscato dal giudice penale quale misura di sicurezza all’esito di un processo penale, e la confisca è divenuta definitiva.
Con l’irrevocabilità della sentenza, l’immobile è entrato nel patrimonio dello Stato. La titolarità statale derivante dalla confisca costituisce il presupposto dell’ordinanza di sgombero e non può essere rimessa in discussione nel giudizio amministrativo o nel ricorso straordinario.
Riparto delle competenze tra giudice penale e giudice amministrativo
Le contestazioni concernenti l’opponibilità del sequestro preventivo e della confisca nei confronti della ricorrente devono essere proposte davanti al giudice penale. Prima del passaggio in giudicato, lo strumento indicato è la richiesta di revoca del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 3, c.p.p., il cui eventuale diniego può essere contestato con il riesame previsto dall’art. 322-bis c.p.p.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la tutela deve essere esercitata mediante incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Il giudice amministrativo può esaminare soltanto la legittimità dell’ordinanza di sgombero, assumendo come non contestabile il presupposto della titolarità statale derivante dalla confisca penale definitiva.
Natura dell’ordinanza di sgombero
L’ordinanza di sgombero è stata ritenuta atto dovuto, adottato dall’Agenzia nell’esercizio del potere di autotutela previsto dal combinato disposto dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 823, comma 2, c.c.
La Sezione precisa inoltre che l’adozione dell’ordinanza non richiede la previa emanazione di un provvedimento di destinazione dell’immobile, richiamando anche un precedente della Sezione III del Consiglio di Stato del 25 luglio 2016, n. 3324.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La ricorrente non prevale sull’amministrazione. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone fisiche menzionate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 53/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 54/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 55/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 56/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 57/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 58/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →