Parere n. 54/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla dott.ssa Clelia Maria Cusmano e dalla dott.ssa Carolina Maria Cusmano, contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Assessorato alla salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, e la Commissione giudicatrice del concorso, in persona del legale rappresentante, e nei confronti del dott. Claudio Coppola, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della valutazione attribuita dalla Commissione alle ricorrenti nel c.d. “report commissione” al concorso pubblico per titoli indetto con delibera n. 2690/DG del 17 luglio 2024; del verbale di riunione n. 1 del 26 luglio 2024, con il quale la Commissione ha designato i criteri c.d. di massima di valutazione dei titoli, relativi al concorso pubblico per titoli indetto con delibera n. 2690/DG del 17 luglio 2024; del verbale di riunione n. 2 del 30 luglio 2024 di valutazione dei titoli, nonché dei report personali di valutazione redatti dalla Commissione esaminatrice relativi ai concorrenti ammessi e in particolar modo quello relativo ai dottori: Monica Sciacca, Mary Romeo, Claudio Coppola, Marzia Corso, Simone Foti Randazzese, Clelia Cusmano, Carolina Cusmano; della graduatoria pubblicata in data 7 agosto 2024; di tutti gli atti della Commissione preposta per la valutazione dei titoli; di tutti gli ulteriori atti posti in essere dalla Commissione e dall’Asl a seguito della pubblicazione della graduatoria; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto o pubblicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti di valutazione dei titoli, della graduatoria e degli ulteriori atti relativi all’avviso pubblico a tempo determinato per titoli indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con delibera n. 2690/DG del 17 luglio 2024, con richiesta di sospensione cautelare
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti della Commissione giudicatrice, dei criteri di valutazione dei titoli, dei report personali, della graduatoria pubblicata il 7 agosto 2024 e degli atti conseguenti. Il Consiglio ha esaminato, nella fase cautelare e con sommaria delibazione, la sussistenza del periculum in mora, rilevando inoltre dubbi sull’interesse concreto e attuale a ricorrere, poiché le ricorrenti non hanno fornito una concreta prova di resistenza né dimostrato che l’eventuale annullamento della procedura avrebbe procurato loro un effettivo vantaggio. È stato altresì considerato che l’annullamento della procedura avrebbe potuto travolgere le posizioni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, incidendo sull’affidamento e sulla certezza degli atti amministrativi.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto l’istanza cautelare. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora, poiché le ricorrenti non hanno concretamente esplicitato quale danno grave e irreparabile avrebbero subito dalla mancata sospensione degli atti impugnati. Il Collegio si è riservato ogni ulteriore decisione sulle questioni processuali e di merito, rilevando comunque che dagli atti emerge un possibile difetto di interesse a ricorrere per mancata prova di resistenza e per l’assenza di un vantaggio effettivo conseguibile mediante l’annullamento della procedura.
Osservazioni
Interesse concreto e attuale e prova di resistenza
Le ricorrenti non hanno dimostrato che l’eventuale annullamento della prova concorsuale avrebbe prodotto un effettivo vantaggio nella loro sfera giuridica. Tale carenza determina, allo stato degli atti, un possibile difetto di interesse a ricorrere e una conseguente possibile inammissibilità del gravame.
Periculum in mora
La richiesta di sospensione è stata respinta perché non è stato concretamente indicato un danno grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione degli atti impugnati.
Affidamento dei soggetti utilmente collocati
L’eventuale riconoscimento dell’irregolarità della procedura potrebbe comportare l’annullamento della graduatoria e il travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati, con possibile lesione del principio di affidamento e della certezza degli atti amministrativi.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. n. 205/2000
La disposizione è richiamata quale base normativa della valutazione cautelare dell’istanza di sospensione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, la sospensione dell’atto amministrativo non può essere disposta se il ricorrente non allega e dimostra concretamente un danno grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione.
- L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e richiede la dimostrazione di una concreta utilità conseguibile mediante l’accoglimento del ricorso.
- Nelle controversie concorsuali, la prova di resistenza impone al ricorrente di dimostrare che l’eliminazione degli atti contestati potrebbe effettivamente migliorare la sua posizione, non essendo sufficiente dedurre l’illegittimità della procedura in astratto.
- La valutazione cautelare deve considerare anche gli effetti dell’eventuale sospensione o annullamento sugli altri candidati utilmente collocati, bilanciando la tutela richiesta con l’affidamento e la certezza delle posizioni già consolidate.
Oggetto e contesto
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da due candidate contro gli atti di un avviso pubblico a tempo determinato per titoli indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con delibera n. 2690/DG del 17 luglio 2024. Le ricorrenti hanno impugnato i criteri di valutazione, i verbali della Commissione, i report individuali, la graduatoria pubblicata il 7 agosto 2024 e gli atti conseguenti, chiedendone anche la sospensione cautelare.
Premesse sulla procedura
L’avviso era finalizzato alla copertura di posti fino al 31 dicembre 2024. Successivamente, con deliberazione n. 3888/DG del 17 ottobre 2024, l’Azienda ha indetto un pubblico concorso per titoli ed esami destinato alla copertura di posti di dirigente medico di pediatria e di medicina d’emergenza-urgenza. Dal parere non risulta che le ricorrenti abbiano partecipato a tale successiva procedura.
Interesse a ricorrere e prova di resistenza
Il Consiglio ha rilevato che le ricorrenti non hanno fornito una concreta prova di resistenza. In particolare, non hanno dimostrato che l’eventuale annullamento della procedura avrebbe comportato un vantaggio effettivo per la loro posizione.
Secondo il Collegio, la mera contestazione della regolarità della prova concorsuale non è sufficiente quando non sia dimostrato il risultato utile che il ricorrente potrebbe conseguire dall’accoglimento del gravame. Per tale ragione, allo stato degli atti, si profila un difetto di interesse concreto e attuale, con conseguente possibile inammissibilità del ricorso.
Affidamento degli altri candidati
Il parere evidenzia che l’eventuale riconoscimento dell’irregolarità della procedura potrebbe condurre all’annullamento delle graduatorie e al travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati. Tale effetto inciderebbe sull’affidamento dei candidati e sulla certezza degli atti dell’amministrazione, profili che devono essere considerati nella valutazione cautelare.
Valutazione dell’istanza cautelare
Il Consiglio ha esaminato la richiesta cautelare sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, riservandosi ogni ulteriore decisione sulle questioni di rito e di merito.
Non è stato ravvisato il periculum in mora, poiché le ricorrenti non hanno esplicitato in modo concreto quale danno grave e irreparabile avrebbero subito in caso di mancata sospensione degli atti impugnati. In assenza di tale presupposto, la sospensione non poteva essere concessa.
Conclusione
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere nel senso del rigetto dell’istanza di sospensione cautelare. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce in via definitiva le ulteriori questioni di rito e di merito del ricorso.
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