Parere n. 56/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora -OMISSIS- (Avv. Silvestro Rosario Saja), contro il Comune di Pace del Mela, per l’annullamento del provvedimento del Comune di Pace del Mela prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Comandante della Polizia Municipale, recante rigetto della richiesta di istituzione di uno stallo di sosta riservato e personalizzato per disabili nella via -OMISSIS- n. -OMISSIS- nel territorio del predetto Comune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego comunale alla richiesta di istituzione di uno stallo di sosta riservato e personalizzato per disabili presso l’abitazione della ricorrente.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Pace del Mela ha respinto la richiesta di assegnazione di uno spazio di sosta riservato ed esclusivo sulla pubblica via, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe illegittimamente invocato la propria discrezionalità, nonostante lo stato di disabilità, l’assenza di un posto auto e le difficoltà di parcheggio nei pressi dell’abitazione, confermate anche da una precedente sanzione per sosta vietata sul marciapiede. Il Comune ha motivato il diniego con l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 381, comma 5, del d.P.R. 495/1992, in particolare perché la zona non sarebbe ad alta densità di traffico e perché sarebbe stata accertata la disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto il ricorso integralmente infondato. L’art. 381, comma 5, del d.P.R. 495/1992 consente al Comune di assegnare uno spazio di sosta riservato ed esclusivo solo quando ricorrano particolari condizioni di invalidità, l’interessato non disponga di uno spazio privato accessibile e fruibile e la richiesta riguardi una zona ad alta densità di traffico. Nel caso concreto, il Comune aveva contestato già nel preavviso di rigetto l’assenza del requisito relativo all’alta densità di traffico, aveva richiamato la mancata classificazione della zona secondo la determinazione dirigenziale del 2016 e aveva documentato, mediante accertamento sui luoghi, la disponibilità di uno spazio privato utilizzato dalla ricorrente. Le doglianze sono state giudicate generiche e non idonee a colpire i principali elementi motivazionali del diniego. La sanzione per sosta sul marciapiede non dimostra né l’alta densità di traffico della zona né l’assenza di un parcheggio privato accessibile e fruibile.
Osservazioni
Violazione di legge ed eccesso di potere - presupposti per lo stallo riservato
Il diniego è stato ritenuto legittimo perché fondato sull’assenza dei presupposti cumulativamente previsti dall’art. 381, comma 5, del d.P.R. 495/1992: zona ad alta densità di traffico e mancanza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile.
Motivazione del diniego
Le doglianze della ricorrente sono state considerate generiche e non hanno attinto il principale profilo motivazionale del provvedimento, ossia l’assenza del requisito della zona ad alta densità di traffico e la mancata classificazione della strada tra quelle individuate dalla determinazione dirigenziale comunale del 2016.
Accertamento della disponibilità di uno spazio privato
Il Comune ha documentato un sopralluogo del 1° marzo 2024, durante il quale è stata riscontrata la presenza dell’autovettura della ricorrente all’interno di uno spazio privato. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a contestare tale accertamento.
Sanzione per sosta vietata sul marciapiede
La sanzione amministrativa irrogata per la sosta vietata sul marciapiede non dimostra né che la zona sia ad alta densità di traffico né che la ricorrente sia priva di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile.
Norme richiamate
art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992
«Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili"».
La disposizione non impone automaticamente l’assegnazione dello stallo in presenza di una disabilità, ma subordina la concessione alla ricorrenza dei presupposti normativi, tra cui l’assenza di uno spazio privato accessibile e fruibile e la collocazione della richiesta in una zona ad alta densità di traffico.
Il preavviso di rigetto ha consentito all’amministrazione di rappresentare alla ricorrente l’assenza del requisito della zona ad alta densità di traffico, prima dell’adozione del provvedimento definitivo.
art. 158, commi 1 e 5, d.lgs. 285/1992
La sanzione per la sosta vietata sul marciapiede non costituisce prova né dell’alta densità di traffico della zona né dell’assenza di un parcheggio privato accessibile e fruibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alla normativa europea in materia di dati sanitari, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha concorso a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante l’oscuramento disposto in caso di diffusione del parere.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari e delle generalità delle persone interessate.
Massime di principio
- L’assegnazione di uno stallo di sosta riservato e personalizzato per persone con disabilità, ai sensi dell’art. 381, comma 5, del d.P.R. 495/1992, non costituisce un diritto automatico derivante dal solo stato di disabilità, ma presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dalla disposizione regolamentare.
- La concessione dello stallo riservato richiede, tra gli altri presupposti, la mancanza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile e la collocazione della richiesta in una zona ad alta densità di traffico; l’assenza anche di uno di tali requisiti è sufficiente a giustificare il diniego.
- In sede di impugnazione del diniego, il ricorrente deve contestare specificamente tutti gli elementi sui quali l’amministrazione ha fondato la decisione; doglianze generiche, che non aggrediscono uno dei principali presupposti motivazionali, non sono idonee a dimostrare l’illegittimità dell’atto.
- Una sanzione per sosta vietata sul marciapiede dimostra la violazione della disciplina della sosta nel caso concreto, ma non prova di per sé né l’alta densità di traffico della zona né l’inesistenza di uno spazio privato accessibile e fruibile.
Diniego di stallo di sosta personalizzato per persona con disabilità
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una persona con disabilità contro il Comune di Pace del Mela. Il ricorso riguardava il diniego di uno stallo di sosta riservato e personalizzato nei pressi dell’abitazione della ricorrente.
Premesse e richiesta
La ricorrente aveva presentato, il 21 febbraio 2024, un’istanza per ottenere uno spazio di sosta riservato ed esclusivo sulla pubblica via, deducendo il proprio stato di disabilità e la mancata disponibilità di un posto auto. A sostegno della richiesta aveva inoltre richiamato le difficoltà di parcheggio nella zona, anche in relazione a una precedente sanzione per sosta vietata sul marciapiede.
Il Comune ha respinto l’istanza rilevando che la strada non costituiva una zona ad alta densità di traffico e non rientrava nella classificazione prevista dalla determinazione dirigenziale comunale del 2016. L’amministrazione ha inoltre accertato la disponibilità di uno spazio di sosta privato utilizzato dalla ricorrente.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il Comune avesse esercitato arbitrariamente la propria discrezionalità e fosse tenuto a concedere lo stallo in presenza della disabilità e dell’asserita indisponibilità di un posto auto.
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, sulla base della relazione comunale e della documentazione acquisita, ha concluso per l’infondatezza del ricorso, evidenziando l’assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 381, comma 5, del d.P.R. 495/1992.
Quadro normativo
L’art. 381, comma 5, del d.P.R. 495/1992 prevede che il Comune possa assegnare gratuitamente uno spazio di sosta riservato nei casi di particolari condizioni di invalidità. La disposizione stabilisce inoltre che, quando l’interessato non disponga di uno spazio privato accessibile e fruibile, l’agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, a seguito di specifica richiesta del titolare del contrassegno di parcheggio per disabili.
Secondo il parere, la disposizione non determina un obbligo automatico di assegnazione dello stallo per il solo fatto della disabilità, ma subordina il beneficio alla verifica dei presupposti normativi.
Istruttoria e motivazione comunale
Il Comune aveva contestato alla ricorrente, già con il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della l. 241/1990, l’assenza del requisito della zona ad alta densità di traffico. Dopo l’esame delle osservazioni presentate dalla ricorrente, l’amministrazione aveva confermato tale valutazione nel provvedimento definitivo.
Il Comune aveva inoltre svolto un accertamento sui luoghi il 1° marzo 2024, dalle ore 8.12 alle ore 17.25, rilevando la presenza dell’autovettura della ricorrente all’interno di uno spazio privato. Tale elemento è stato utilizzato per contestare anche l’assenza del requisito relativo alla mancata disponibilità di un’area privata accessibile e fruibile.
Valutazioni del Consiglio
Il Collegio ha ritenuto le censure generiche e inidonee a superare la motivazione del diniego. In particolare, la ricorrente non aveva contestato adeguatamente l’assenza del requisito dell’alta densità di traffico, che costituiva il principale fondamento della decisione comunale.
La ricorrente non aveva inoltre fornito elementi capaci di smentire l’accertata disponibilità di uno spazio privato accessibile e fruibile. La precedente sanzione per sosta vietata sul marciapiede, irrogata ai sensi dell’art. 158, commi 1 e 5, del codice della strada, è stata ritenuta priva di efficacia dimostrativa rispetto ai requisiti richiesti dall’art. 381, comma 5, del d.P.R. 495/1992.
Conclusioni
Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha espresso parere per il rigetto integrale del ricorso straordinario, ritenendo legittimo il diniego comunale e condivisibile il percorso logico e motivazionale seguito dall’amministrazione.
In considerazione della natura dei dati trattati, il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003.
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