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Parere

Parere n. 53/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di amministratore di sostegno del sig. -OMISSIS-, contro la Regione Siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità Siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, per l''annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Messina.

Giustizia amministrativa202300199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di nulla osta paesaggistico sull’istanza di condono edilizio e dell’ordine di rimessione in pristino relativo a opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha negato il nulla osta paesaggistico richiesto nell’ambito di un’istanza di condono presentata ai sensi del cosiddetto terzo condono, ordinando la rimessione in pristino entro novanta giorni. Sono state dedotte: l’erronea applicazione della disciplina conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e della circolare assessoriale n. 2/2022; l’irrilevanza della legge regionale n. 19/2021, successiva alla presentazione dell’istanza; il difetto di motivazione per mancata valutazione analitica delle opere e del loro impatto paesaggistico; la formazione di un affidamento incolpevole per il lungo tempo trascorso e per l’attestazione comunale; la violazione dell’art. 97 Cost.; la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e della normativa regionale; nonché una riserva di domanda risarcitoria. È stata inoltre chiesta la sospensione dell’efficacia dell’atto, già accolta in via cautelare con precedente parere.

Il parere

Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. Il Collegio ha applicato l’art. 24 della legge regionale siciliana n. 15/2004 in combinato disposto con l’art. 32, commi 26 e 27, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono non è ammissibile nelle aree sottoposte a vincoli di inedificabilità, anche relativa, salvo la concorrente presenza di tutte le condizioni richieste: anteriorità del vincolo rispetto alle opere, conformità urbanistica, riconducibilità degli interventi alle opere di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. In ogni caso non sono sanabili le opere che abbiano prodotto nuove superfici o nuova volumetria. Nel caso concreto, la Soprintendenza ha correttamente qualificato gli interventi come ampliamenti comportanti nuova realizzazione di volumi e/o superfici, non riconducibili a restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo al quadro normativo applicabile e alla natura vincolata del provvedimento; non era necessaria una motivazione rafforzata né una comparazione tra interesse paesaggistico e interessi privati. È stata esclusa la rilevanza dell’affidamento derivante dal decorso del tempo e dall’attestazione comunale, poiché l’inerzia amministrativa non può legittimare abusi originari. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 97 Cost. e negata la formazione del silenzio-assenso: nei procedimenti paesaggistici il silenzio è strumento di semplificazione e non di liberalizzazione, e comunque l’art. 46 della legge regionale n. 17/2004 deve ritenersi abrogato dal 26 aprile 2011, a seguito della legge regionale n. 5/2011, che ha reso applicabile in Sicilia l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, escludente il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico.

Osservazioni

Ammissibilità del terzo condono in area vincolata

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono edilizio in Sicilia non è ammissibile per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità, anche relativa, salvo la concorrente presenza delle condizioni previste dalla disciplina statale e regionale.

Nuove superfici e volumetrie

Le opere che comportano la realizzazione di nuove superfici o nuova volumetria in area vincolata non sono comunque sanabili, anche quando il vincolo sia relativo.

Qualificazione delle opere abusive

Gli interventi descritti nella documentazione progettuale come ampliamenti di un fabbricato civile configurano nuova realizzazione di volumi e/o superfici e non possono essere qualificati come opere di minore rilevanza, quali restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.

Motivazione del diniego paesaggistico

Il provvedimento è adeguatamente motivato mediante il richiamo alle disposizioni normative applicabili e alla necessità del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Per un provvedimento vincolato non è necessaria una motivazione rafforzata fondata sulla comparazione tra interesse pubblico e interessi privati.

Affidamento derivante dal decorso del tempo

Il lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda di condono e l’attestazione comunale relativa alla regolarità dell’istanza non fanno sorgere un legittimo affidamento sulla sanatoria, poiché l’inerzia amministrativa non può rendere legittimo un abuso originario.

Silenzio-assenso nei procedimenti paesaggistici

Il silenzio-assenso non si forma sulla richiesta di nulla osta paesaggistico quando manchino i presupposti sostanziali per il rilascio del titolo. L’art. 46 della legge regionale n. 17/2004 è stato ritenuto abrogato dal 26 aprile 2011; per i procedimenti paesaggistici opera l’esclusione prevista dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004

    «dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni»

    La disposizione regionale rende applicabile in Sicilia la disciplina del terzo condono prevista dall’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003.

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disciplina del terzo condono esclude la sanabilità delle opere realizzate in aree vincolate, salvo il concorso delle condizioni previste per gli interventi di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; sono comunque escluse le opere con nuove superfici o volumetrie.

  • sentenza Corte costituzionale n. 252/2022

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Sicilia n. 19/2021 ha superato l’interpretazione secondo cui in Sicilia il terzo condono sarebbe stato ammissibile in presenza di vincoli paesaggistici relativi.

  • art. 20, comma 4, l. n. 241/1990

    «Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente»

    La disposizione esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; essa è applicabile in Sicilia tramite l’art. 23 della l.r. n. 10/1991, come modificato dalla l.r. n. 5/2011.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 10/1991

    «Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni»

    Dal 2011 rende applicabile nell’ordinamento regionale siciliano l’art. 20 della legge n. 241/1990, compresa l’esclusione del silenzio-assenso nei procedimenti paesaggistici.

  • art. 46 l.r. Sicilia n. 17/2004

    La disposizione, nella parte in cui prevedeva il silenzio-assenso, deve ritenersi abrogata dal 26 aprile 2011 per incompatibilità con l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    Non determina la formazione del silenzio-assenso invocato dalla ricorrente nell’ambito del procedimento paesaggistico oggetto di esame.

  • art. 97 Cost.

    Non risulta violato: l’ordine di rimessione in pristino di opere abusive in area paesaggisticamente vincolata è stato ritenuto coerente con buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003; art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679; art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Giustificano l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona interessata nella diffusione del parere.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità, anche relativa, sono sanabili soltanto quando ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste dalla legge, compresi l’anteriorità del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
  • Le opere che comportano la realizzazione di nuove superfici o nuova volumetria in area vincolata non sono sanabili nell’ambito del terzo condono, indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo.
  • Il diniego dell’autorità paesaggistica può essere adeguatamente motivato mediante il richiamo al quadro normativo applicabile e all’accertamento della non sanabilità dell’intervento; trattandosi di attività vincolata, non è necessaria una motivazione rafforzata sulla comparazione tra interesse paesaggistico e interessi privati.
  • Il decorso del tempo, l’inerzia dell’amministrazione e l’attestazione comunale sulla regolarità della domanda di condono non possono generare un legittimo affidamento sulla regolarizzazione di opere abusive originariamente non sanabili.
  • Nei procedimenti edilizi e paesaggistici il silenzio costituisce uno strumento di semplificazione e non di liberalizzazione: il titolo tacito non può formarsi in assenza dei presupposti sostanziali e, per i procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico, opera l’esclusione dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.

Diniego di nulla osta paesaggistico nell’ambito del terzo condono

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto dall’amministratore di sostegno del proprietario di un immobile sito nel Comune di Milazzo. Il ricorso riguardava il diniego della Soprintendenza di Messina sul nulla osta paesaggistico richiesto nell’ambito di un’istanza di condono edilizio, nonché l’ordine di rimessione in pristino delle opere entro novanta giorni.

Fatti e procedimento

Il proprietario aveva ottenuto concessioni edilizie per interventi di consolidamento statico e ulteriori modifiche del fabbricato. Successivamente erano state realizzate opere abusive descritte dalla parte come modesti ampliamenti, modifiche interne e modifiche di prospetto. Il 9 dicembre 2004 era stata presentata domanda di condono, successivamente integrata con documentazione e ricevute relative agli oneri concessori e all’oblazione.

Nel 2017 il Comune aveva trasmesso la pratica alla Soprintendenza, poiché l’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza aveva quindi negato il nulla osta e ordinato la rimessione in pristino. La domanda cautelare era stata già accolta con precedente parere del 12 dicembre 2023; nel merito, il Collegio ha tuttavia ritenuto il ricorso infondato.

Censure dedotte

La ricorrente ha sostenuto che il diniego avesse illegittimamente applicato la circolare assessoriale n. 2/2022 e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, nonostante la domanda fosse stata presentata prima della legge regionale n. 19/2021, poi dichiarata incostituzionale. Sono stati inoltre dedotti il difetto di motivazione, la mancata considerazione dell’assenza di incremento volumetrico per alcune opere, la lesione dell’affidamento derivante dal tempo trascorso e dall’attestazione comunale, la violazione dell’art. 97 Cost. e la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di nulla osta paesaggistico.

Disciplina del terzo condono in Sicilia

Il Collegio ha individuato il quadro normativo nell’art. 24 della l.r. Sicilia n. 15/2004 e nell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e della successiva giurisprudenza, il terzo condono non è ammissibile per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità, anche relativa, salvo il concorso congiunto di specifiche condizioni:

  • le opere devono essere anteriori all’imposizione del vincolo;
  • devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  • devono rientrare tra gli interventi di minore rilevanza, quali restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
  • deve essere acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

In ogni caso, non sono sanabili le opere che abbiano comportato nuove superfici o nuova volumetria in area vincolata.

Applicazione al caso concreto

Secondo il rapporto istruttorio della Soprintendenza, le opere dichiarate dalla parte come ampliamenti del fabbricato configuravano una nuova realizzazione di volumi e/o superfici. Esse non potevano quindi essere ricondotte alle opere di minore rilevanza ammesse dal terzo condono. Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente si era limitata a una qualificazione meramente assertiva delle opere, senza fornire riscontri tecnici puntuali idonei a dimostrarne la natura minore.

Il richiamo alla potestà legislativa regionale e alla disciplina della legge regionale n. 37/1985 non è stato ritenuto utile, poiché incompatibile con l’interpretazione affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 252/2022. Il fatto che la domanda fosse stata presentata prima della legge regionale n. 19/2021 non mutava l’esito, poiché il rigetto era fondato sull’art. 24 della l.r. n. 15/2004 e sul d.l. n. 269/2003, secondo l’interpretazione applicabile anche anteriormente alla legge regionale dichiarata incostituzionale.

Motivazione del provvedimento

La censura di difetto di motivazione è stata respinta. Il provvedimento della Soprintendenza richiamava le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, tra cui l’art. 32, comma 43, della l. n. 326/2003, l’art. 23, comma 10, della l.r. n. 37/1985, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il relativo regolamento di applicazione, la normativa regionale di tutela e la circolare n. 2/2022.

Poiché il rilascio della sanatoria edilizia per opere realizzate su immobili vincolati è subordinato al parere favorevole dell’autorità paesaggistica, il diniego della Soprintendenza costituiva una ragione sufficiente per impedire la definizione positiva del procedimento. Inoltre, la natura vincolata del provvedimento non impone una motivazione rafforzata sulla comparazione tra interesse paesaggistico e interessi privati.

Affidamento e art. 97 della Costituzione

Il Collegio ha escluso che il tempo trascorso dalla domanda di condono o l’attestazione comunale sulla regolarità dell’istanza potessero generare un affidamento tutelabile. L’inerzia dell’amministrazione non può trasformare in legittimo un abuso che non lo era sin dall’origine.

È stata inoltre ritenuta inconducente la censura relativa all’art. 97 Cost. L’ordine di rimessione in pristino è stato considerato espressione dei principi di buon andamento e imparzialità, in quanto diretto a rimuovere opere abusive realizzate in un’area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico.

Esclusione del silenzio-assenso

La tesi della formazione del silenzio-assenso è stata respinta. Il Collegio ha ribadito che, in materia edilizia, il silenzio è uno strumento di semplificazione e non di liberalizzazione: il titolo tacito richiede comunque la presenza di tutti i presupposti sostanziali previsti dalla legge.

Quanto alla disciplina siciliana, l’art. 46 della l.r. n. 17/2004, nella parte relativa al silenzio-assenso, è stato ritenuto abrogato dal 26 aprile 2011, data di entrata in vigore della l.r. n. 5/2011. Quest’ultima ha reso applicabile in Sicilia l’art. 20 della l. n. 241/1990, compreso il comma 4, che esclude il silenzio-assenso per gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente.

Decisione

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute della persona interessata in caso di diffusione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezza

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