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Parere

Parere n. 58/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Società SAFF di Sara Ferrara & C. s.a.s., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante (avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza), per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto n. 1862 dell’11 agosto 2025, con cui l’Assessorato regionale dell’Energia ha emesso l’autorizzazione unica in favore della società controinteressata Voltalia Italia s.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa; del decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 212/GAB del 25 giugno 2024, conosciuto solo in data 23 luglio 2024, che ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell’ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis del medesimo decreto, per il “Progetto di un impianto Fotovoltaico con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi” proposto dalla società VOLTALIA ITALIA SRL” nonché del parere reso dalla Commissione tecnico specialistica n. 247 del 22 maggio 2024 e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che la domanda cautelare, pur contenuta nella parte introduttiva del ricorso, non fosse accompagnata dall’esposizione degli elementi idonei a dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha quindi espresso parere contrario alla sospensione cautelare, riservando ogni statuizione sul merito del ricorso all’esito della successiva istruttoria.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Richiesta di sospensione cautelare del decreto n. 1862 dell’11 agosto 2025, dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Polizzi Generosa, nonché degli atti presupposti, inclusi il giudizio positivo di VIA e il parere della Commissione tecnico-specialistica.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’autorizzazione unica rilasciata in favore della società controinteressata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, del giudizio positivo di compatibilità ambientale adottato nell’ambito del PAUR e del parere della Commissione tecnico-specialistica. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa è stato investito, in questa fase, della sola istanza cautelare. La questione riguarda la verificabilità dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari per la sospensione degli atti impugnati.

Osservazioni

Istanza cautelare - Fumus boni iuris e periculum in mora

La domanda di sospensione deve essere sostenuta, nel corpo del ricorso, dall’esposizione degli elementi concreti dai quali possano desumersi sia la plausibilità delle censure dedotte, sotto il profilo del fumus boni iuris, sia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, sotto il profilo del periculum in mora. In mancanza di tale allegazione, l’istanza cautelare deve essere respinta.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. n. 152/2006

    giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio positivo di compatibilità ambientale impugnato.

  • art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006

    Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)

    La disposizione è richiamata in relazione al procedimento nell’ambito del quale è stato espresso il giudizio di VIA.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la mera formulazione della richiesta di sospensione non è sufficiente: il ricorrente deve esporre specificamente gli elementi dai quali risultino il fumus boni iuris e il periculum in mora.
  • L’assenza, nel corpo del ricorso, di allegazioni concrete circa la plausibilità delle censure e l’irreparabilità del pregiudizio impedisce l’accoglimento dell’istanza cautelare, anche quando il merito del ricorso debba essere esaminato in una fase successiva.

Rigetto dell’istanza cautelare relativa a un impianto fotovoltaico

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato la sola domanda cautelare formulata nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una società privata.

Atti impugnati e procedimento autorizzatorio

Il ricorso riguarda il decreto dell’Assessorato regionale dell’Energia n. 1862 dell’11 agosto 2025, recante autorizzazione unica in favore di una società controinteressata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di Polizzi Generosa. Sono inoltre impugnati il giudizio positivo di compatibilità ambientale adottato ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 nell’ambito del PAUR previsto dall’art. 27-bis del medesimo decreto, il parere della Commissione tecnico-specialistica e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.

Limiti dell’esame

La Presidenza della Regione Siciliana ha trasmesso il ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa chiedendo il parere limitatamente all’istanza di sospensione cautelare, riservandosi di riferire sul merito dopo il completamento dell’istruttoria.

Ragioni del rigetto cautelare

Il Collegio ha rilevato che la domanda di sospensione, inserita nella parte introduttiva del ricorso, non era accompagnata dall’esposizione degli elementi necessari per valutare:

  • il fumus boni iuris, ossia la plausibilità delle ragioni di illegittimità dedotte contro gli atti impugnati;
  • il periculum in mora, ossia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione.

La carenza di tali allegazioni ha impedito di ravvisare i presupposti per l’adozione della misura cautelare.

Conclusioni

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere nel senso del rigetto dell’istanza cautelare. Ogni statuizione sul merito del ricorso è stata espressamente riservata alla successiva fase del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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