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Parere

Parere n. 55/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Euromarmi s.r.l., P.I. 091988080816, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio p.e.c. euromarmisrl2015@pec.it, contro la Regione Siciliana - Assessorato regionale delle attività produttive, in persona dell’Assessore pro tempore, il signor -OMISSIS- -OMISSIS- e la Cooperativa Siciltravertino in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Liquidatore pro tempore, con domicilio p.e.c. alessandro.sciortino@legalmail.it, per l’annullamento del silenzio-rigetto serbato dall’Assessorato regionale delle attività produttive sul ricorso gerarchico proposto in data 29 ottobre 2023 dalla ricorrente per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del dirigente del servizio 10.S del Dipartimento regionale delle attività produttive, con la quale è stata autorizzata “in via del tutto eccezionale” l’aggiudicazione al signor -OMISSIS-, ad eccezione delle particelle n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, del compendio immobiliare di proprietà della Cooperativa Siciltravertino in liquidazione coatta amministrativa, posto in vendita senza incanto in data 29 ottobre 2020.

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico contro l’autorizzazione alla vendita del compendio immobiliare della Cooperativa Siciltravertino con esclusione di tre particelle

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto contro la nota con cui il dirigente del Servizio 10.S del Dipartimento regionale delle attività produttive aveva autorizzato, in via eccezionale, l’aggiudicazione del compendio immobiliare della Cooperativa Siciltravertino, già posto in vendita senza incanto e aggiudicato a un unico offerente, con esclusione di tre particelle a causa di criticità relative alla loro provenienza e consistenza. La ricorrente ha dedotto sviamento, carenza di potere e violazione dell’art. 586 c.p.c., sostenendo che l’autorizzazione avrebbe modificato successivamente il contenuto dell’avviso di vendita, attribuendo un vantaggio all’aggiudicatario e violando la necessaria corrispondenza tra lotto posto in vendita e bene trasferito. È stata inoltre contestata la competenza del dirigente. Il Consiglio ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, la mancata notificazione del ricorso all’aggiudicatario, la legittimazione e l’interesse a ricorrere della società, nonché la natura endoprocedimentale dell’autorizzazione impugnata.

Il parere

Il parere ritiene il ricorso ricevibile e regolare sotto il profilo fiscale, ma lo dichiara inammissibile per plurime ragioni. Sussiste la giurisdizione amministrativa, poiché gli atti contestati riguardano la fase amministrativa della liquidazione coatta amministrativa e l’esercizio di poteri pubblicistici del commissario liquidatore. Il ricorso è tuttavia inammissibile per mancata notificazione all’aggiudicatario, qualificato come controinteressato necessario ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971 e dell’art. 41, comma 2, c.p.a. È inoltre inammissibile per difetto di legittimazione, non avendo la ricorrente presentato un’offerta nella procedura e non disponendo, alla luce dell’ordinanza di rilascio per morosità, di un titolo legittimante la detenzione dell’immobile. Difetta anche l’interesse a ricorrere, perché la nota impugnata è un atto interno rivolto al commissario liquidatore e non un provvedimento conclusivo immediatamente lesivo; avrebbero dovuto essere impugnati l’avviso di vendita e la conseguente aggiudicazione.

Osservazioni

Giurisdizione amministrativa

Le controversie relative agli atti della fase propriamente amministrativa della liquidazione coatta amministrativa, inclusi gli atti del commissario liquidatore concernenti tempi e modalità della liquidazione e connotati dall’esercizio di poteri pubblicistici, rientrano nella giurisdizione amministrativa.

Mancata notificazione all’aggiudicatario

L’aggiudicatario, espressamente menzionato nell’atto impugnato e titolare di un interesse diretto e contrario alla sua eliminazione, è controinteressato necessario. La mancata notificazione del ricorso straordinario determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971 e dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Difetto di legittimazione della ricorrente

La società, non avendo presentato offerte nella procedura di vendita, non dimostra la titolarità di un interesse qualificato e differenziato. La precedente qualità di conduttrice non fonda la legittimazione, poiché l’ordinanza del Tribunale ordinario di Trapani aveva disposto il rilascio dell’immobile per morosità e non risultava un titolo valido per continuarne la detenzione.

Difetto di interesse a ricorrere

La nota impugnata è un atto interno della procedura, rivolto al commissario liquidatore, e non esprime all’esterno la decisione conclusiva dell’amministrazione. Gli atti lesivi avrebbero dovuto essere individuati nell’avviso di vendita e nella conseguente aggiudicazione, che non sono stati impugnati.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati

    Nel ricorso straordinario la notificazione ad almeno un controinteressato necessario entro il termine previsto è condizione di ammissibilità del ricorso.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso

    Il controinteressato necessario è individuato dalla menzione nell’atto e dalla titolarità di una posizione sostanziale qualificata alla conservazione del provvedimento.

  • art. 586 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la necessaria corrispondenza tra la consistenza del lotto indicato nell’avviso di vendita e il contenuto dell’atto traslativo; il Consiglio non esamina il motivo nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • art. 2741 c.c.

    i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione

    La liquidazione coatta amministrativa è orientata alla tutela della par condicio creditorum e al soddisfacimento dei creditori secondo l’ordine stabilito dalla legge.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’aggiudicatario.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto in calce al parere.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa, gli atti relativi ai tempi e alle modalità della liquidazione, adottati nella fase amministrativa e nell’esercizio di poteri pubblicistici, rientrano nella giurisdizione amministrativa; la fase giurisdizionale si apre invece con il deposito in cancelleria dello stato passivo, secondo quanto indicato dal parere.
  • Nel ricorso amministrativo o giurisdizionale, è controinteressato necessario il soggetto che sia nominativamente indicato o agevolmente individuabile nell’atto impugnato e che, in concreto, abbia ottenuto da tale atto un vantaggio diretto e immediato, qualificato alla conservazione della situazione esistente e suscettibile di essere pregiudicato dall’annullamento.
  • La qualità di conduttore di un bene inserito in una procedura di liquidazione non attribuisce, di per sé, legittimazione a impugnare gli atti della vendita quando il soggetto non abbia partecipato alla procedura e non disponga di un titolo legittimante la detenzione del bene.
  • Un atto interno o endoprocedimentale, rivolto all’organo incaricato della procedura e privo di autonoma lesività esterna, non è normalmente idoneo a fondare l’interesse all’impugnazione; devono essere contestati gli atti conclusivi che producono direttamente l’effetto lesivo, come l’avviso di vendita e l’aggiudicazione.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro un atto della liquidazione coatta amministrativa

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società conduttrice contro il silenzio-rigetto formatosi su un ricorso gerarchico relativo alla vendita di un compendio immobiliare appartenente a una cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

Premesse e oggetto della controversia

La Cooperativa Siciltravertino era stata posta in liquidazione coatta amministrativa nel 2009. Il commissario liquidatore aveva avviato la vendita del patrimonio, costituito dall’area di sedime di una cava esaurita e da un’area interclusa. Il compendio era stato concesso in locazione alla società ricorrente, che non avrebbe corrisposto i canoni; il Tribunale ordinario di Trapani aveva quindi disposto il rilascio dell’immobile con ordinanza del 19 gennaio 2023.

Il compendio era stato aggiudicato il 29 ottobre 2020, al quarto esperimento di vendita, all’unico offerente. In vista della definitiva assegnazione erano emerse criticità relative alla provenienza e alla consistenza di tre particelle. Il liquidatore aveva chiesto all’Assessorato regionale delle attività produttive di autorizzare la vendita del compendio con esclusione di tali particelle, ottenendo un’autorizzazione eccezionale, considerato che l’aggiudicatario aveva manifestato la volontà di stipulare comunque il contratto al prezzo offerto.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La società aveva sostenuto che l’autorizzazione:

  • fosse viziata da sviamento e carenza di potere;
  • violasse l’art. 586 c.p.c., poiché avrebbe modificato successivamente il contenuto dell’avviso di vendita;
  • attribuisse un vantaggio all’aggiudicatario;
  • non potesse essere adottata dal dirigente del Servizio 10.S per difetto di competenza.

La società aveva prima proposto ricorso gerarchico e, dopo la formazione del silenzio-rigetto, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Ricevibilità e giurisdizione

Il Consiglio ha ritenuto il ricorso regolare sotto il profilo fiscale e tempestivo, poiché presentato entro 120 giorni dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico.

È stata invece ritenuta infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. La liquidazione coatta amministrativa presenta una prima fase amministrativa, distinta dalla successiva fase giurisdizionale relativa allo stato passivo. Gli atti del commissario liquidatore concernenti la messa in liquidazione, la nomina o revoca dei commissari e le modalità della liquidazione, quando espressione di poteri pubblicistici, rientrano nella giurisdizione amministrativa.

Il Consiglio ha richiamato, tra le altre, Cass., Sezioni unite, 20 ottobre 2010, n. 21498, Cass., Sezioni unite, 26 marzo 2015, n. 6060, Cass., sez. I, 15 febbraio 2016, n. 2917, Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3159 e CGARS, sez. giurisdizionale, 26 gennaio 2026, n. 50. Poiché la controversia riguardava atti inerenti alla fase amministrativa della liquidazione, la giurisdizione amministrativa sussisteva.

Controinteressato necessario

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancata notificazione all’aggiudicatario del compendio. Il soggetto era espressamente menzionato nell’atto impugnato e aveva un interesse diretto e contrario alla sua eliminazione, poiché l’annullamento dell’autorizzazione avrebbe potuto pregiudicare la posizione acquisita nella procedura di vendita.

Il Consiglio ha ribadito che la qualifica di controinteressato richiede la simultanea presenza di:

  • un elemento formale, costituito dalla menzione nominativa o dalla facile individuabilità nell’atto impugnato;
  • un elemento sostanziale, costituito dalla titolarità di una posizione di vantaggio diretta, immediata e qualificata alla conservazione del provvedimento.

L’aggiudicatario possedeva entrambi gli elementi. La mancata notificazione ha violato l’art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971 e l’art. 41, comma 2, c.p.a., determinando l’inammissibilità del ricorso.

Difetto di legittimazione

Il Consiglio ha ravvisato un’ulteriore causa di inammissibilità nel difetto di legittimazione della società. Euromarmi non aveva presentato alcuna offerta nella procedura di vendita e non aveva quindi dimostrato un interesse qualificato e differenziato all’impugnazione degli atti della liquidazione.

Nemmeno la qualità di conduttrice era sufficiente. L’ordinanza del Tribunale ordinario di Trapani aveva disposto il rilascio dell’immobile per morosità. Inoltre, le eccezioni formulate dalla società nel giudizio civile non consentivano di individuare un titolo legittimante la detenzione: in caso di nullità della locazione, il titolo sarebbe mancato; in caso di prescrizione parziale dei canoni, sarebbe comunque rimasta la morosità relativa ai canoni non prescritti.

Non risultavano neppure elementi idonei a dimostrare la concreta probabilità che la società avrebbe presentato un’offerta in una nuova procedura di vendita.

Difetto di interesse a ricorrere

Un’ulteriore ragione di inammissibilità è stata individuata nella natura della nota impugnata. Essa costituiva un atto interno della procedura, rivolto al commissario liquidatore, e non un atto conclusivo immediatamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente.

Il Consiglio ha osservato che la generalizzata impugnabilità degli atti endoprocedimentali contrasterebbe con la loro funzione interna e imporrebbe all’amministrazione di attivare procedimenti di autotutela anche quando l’atto non abbia ancora prodotto un effetto esterno. Secondo il parere, la società avrebbe dovuto impugnare direttamente l’avviso di vendita e la conseguente aggiudicazione, ma nessuno dei due atti era stato contestato.

Conclusione

Per le ragioni indicate, senza esaminare nel merito le censure relative all’art. 586 c.p.c., alla competenza dirigenziale e all’asserito sviamento, il Consiglio ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile.

È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereGiurisdizione e ripartoPatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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