Parere n. 57/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Delia Ancona, Gianluca Busetta, Maria Teresa Busetta e Luciano Busetta, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Ciaravino per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione/parere negativo, prot. n. 8930 del 25 luglio 2023, con la quale si chiede di demolire le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della nota prot. n. 8930 del 25 luglio 2023, recante diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e richiesta di demolizione di opere abusive.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato la nota della Soprintendenza di Trapani che aveva negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 e disposto la demolizione di varie opere asseritamente realizzate prima del 1° settembre 1967. Hanno dedotto il travisamento dell’epoca di realizzazione delle opere, la violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13, comma 3, della l.r. Sicilia n. 16/2016, sostenendo l’impossibilità della demolizione senza pregiudizio per le parti legittime dell’edificio, nonché l’errata applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, in ragione del carattere pertinenziale delle opere e della loro asserita inidoneità a creare superfici utili o volumi. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura non definitiva dell’atto, proveniente da una struttura intermedia dell’amministrazione regionale e suscettibile di ricorso gerarchico. È inoltre emerso che il Comune di Pantelleria, sulla base del parere negativo della Soprintendenza, aveva successivamente respinto in via definitiva l’istanza di sanatoria con provvedimento n. 96 del 18 dicembre 2023, non impugnato dai ricorrenti.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto il ricorso inammissibile perché rivolto contro un atto non definitivo, adottato dal dirigente della Soprintendenza provinciale, struttura intermedia dell’amministrazione regionale, avverso il quale era esperibile ricorso gerarchico al dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. La definitività dell’atto costituisce condizione necessaria per l’esperibilità del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971. Il Collegio ha inoltre rilevato, in via autonoma, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il diniego comunale di sanatoria, atto conclusivo del procedimento, non era stato impugnato e si era consolidato. Di conseguenza, l’eventuale annullamento del solo parere della Soprintendenza non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta per i ricorrenti, non potendo più incidere sull’esito definitivo del procedimento di sanatoria.
Osservazioni
Definitività dell’atto impugnato
Il ricorso straordinario è inammissibile quando è proposto contro un atto adottato da una struttura intermedia dell’amministrazione regionale, non avente carattere definitivo e ancora suscettibile di ricorso gerarchico all’autorità sovraordinata.
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è comunque improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione competente adotta il provvedimento definitivo conclusivo del procedimento e tale provvedimento non viene impugnato, cosicché l’eventuale annullamento dell’atto presupposto non potrebbe arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione è esperibile soltanto contro provvedimenti definitivi; la previa esperibilità di un ricorso gerarchico esclude la definitività dell’atto impugnato.
artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004
Sono richiamati dai ricorrenti e dalla Soprintendenza con riguardo all’accertamento di compatibilità paesaggistica; il Collegio non esamina nel merito la loro applicazione perché dichiara il ricorso inammissibile e improcedibile.
art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la compatibilità paesaggistica delle opere pertinenziali e la loro asserita assenza di superfici utili o volumi, ma la questione non viene decisa nel merito.
È stato invocato dai ricorrenti per ottenere, in subordine, l’applicazione della sanzione pecuniaria quando la demolizione della parte abusiva non possa avvenire senza pregiudizio per quella eseguita in conformità; il Collegio non esamina la censura di merito.
art. 13, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016
È stato richiamato dai ricorrenti quale fondamento della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione; anche tale questione resta assorbita dalle ragioni processuali della decisione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Regione è ammissibile soltanto contro un provvedimento definitivo; un atto adottato da un organo subordinato e ancora impugnabile in via gerarchica non presenta tale requisito.
- La definitività richiesta per il ricorso straordinario riguarda l’atto effettivamente impugnato e non può essere desunta dalla sola lesività del suo contenuto.
- L’interesse al ricorso deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione; la sopravvenienza di fatti o atti che rendano inutile l’eventuale annullamento determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il procedimento amministrativo si conclude con un provvedimento definitivo non impugnato, l’impugnazione del solo atto presupposto perde utilità se il suo eventuale annullamento non può più incidere sull’esito finale del procedimento.
Ricorso straordinario contro il diniego di compatibilità paesaggistica
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da proprietari privati contro la nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani prot. n. 8930 del 25 luglio 2023. La nota negava l’accertamento di compatibilità paesaggistica e chiedeva la demolizione di opere abusive relative a un edificio sito a Pantelleria.
Vicenda amministrativa
I ricorrenti avevano già impugnato una precedente ordinanza comunale di demolizione relativa a cinque elementi dell’edificio, sostenendo che fossero stati realizzati prima del 1° settembre 1967. Quel precedente ricorso straordinario era stato respinto conformemente al parere del C.G.A.R.S. n. 154 del 16 aprile 2024.
Successivamente, i ricorrenti avevano presentato un’istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 14 della l.r. Sicilia n. 16/2016 e avevano chiesto alla Soprintendenza l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza aveva escluso che le opere rientrassero nelle ipotesi per le quali l’art. 167, comma 4, consente l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.
Motivi del ricorso
I ricorrenti avevano dedotto:
- il travisamento dei fatti sull’epoca di realizzazione delle opere, ritenute anteriori al 1° settembre 1967;
- la violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13, comma 3, della l.r. Sicilia n. 16/2016, sostenendo che la demolizione avrebbe arrecato pregiudizio alle parti legittime dell’edificio;
- l’errata applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, in ragione del carattere pertinenziale delle opere e della loro asserita assenza di superfici utili o volumi;
- la mancata applicazione dell’art. 14 della l.r. Sicilia n. 16/2016.
Inammissibilità per mancata definitività dell’atto
Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971. La nota impugnata proveniva dal dirigente della Soprintendenza di Trapani, struttura intermedia dell’amministrazione regionale, e non da un’autorità in posizione apicale.
Poiché l’atto era suscettibile di ricorso gerarchico al dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, esso non aveva carattere definitivo. La definitività costituisce una condizione imprescindibile per l’esperibilità del ricorso straordinario.
Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune di Pantelleria aveva successivamente respinto, con provvedimento n. 96 del 18 dicembre 2023, l’istanza di sanatoria relativa alle opere abusive. Tale diniego costituiva l’atto definitivo di conclusione del procedimento comunale e non era stato impugnato dai ricorrenti.
Il consolidamento del diniego comunale ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul solo parere della Soprintendenza. Anche l’eventuale annullamento di tale parere non avrebbe potuto incidere sull’esito ormai definitivo del procedimento di sanatoria né procurare un’utilità concreta ai ricorrenti.
Conclusione
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per la non definitività dell’atto impugnato e, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le questioni sostanziali relative all’epoca di realizzazione delle opere, alla demolizione, alla sanzione pecuniaria e all’accertamento di compatibilità paesaggistica non sono state esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 53/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 54/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 55/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 56/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 58/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 feb 2026Parere n. 59/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →