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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11920/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un'ordinanza ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva irrogato a una società una sanzione amministrativa per avere assunto un dipendente senza la dovuta comunicazione al Centro per l'impiego. La società aveva proposto opposizione, ma sia il tribunale sia la corte d'appello avevano respinto il ricorso ritenendolo tardivo, perché l'ordinanza ingiunzione risultava notificata ritualmente per posta con compiuta giacenza il 5 giugno 2017 e il ricorso era stato depositato il 12 luglio 2017, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione, assumendo che fosse stata eseguita direttamente alla società mediante avviso di deposito ex art. 8 l. n. 890/1992 e non alla persona fisica del legale rappresentante; 2) nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo in udienza, in violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione insufficiente o contraddittoria, lamentando che la corte territoriale non avrebbe considerato le risultanze probatorie. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che nel periodo emergenziale la trattazione cartolare ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, equivaleva alla lettura in udienza del dispositivo; ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché nuovo, privo dell'onere di specifica allegazione circa la deduzione nei gradi di merito e carente di specifica indicazione dei documenti richiamati; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché formulato con riferimento a un vizio motivazionale non più vigente, non confrontato con la doppia conforme e comunque non investente la ratio decidendi, fondata sulla tardività dell'opposizione. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto che la censura sulla mancata lettura del dispositivo fosse infondata, perché la decisione era stata assunta con rito cartolare emergenziale e il deposito telematico del provvedimento equivaleva alla lettura in udienza. Ha inoltre dichiarato inammissibili il motivo sulla notifica dell'ordinanza ingiunzione, per novità e difetto di specificità, e il motivo sul vizio motivazionale, perché non compatibile con la formulazione attuale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ostato dalla doppia conforme e non pertinente rispetto alla ratio della sentenza impugnata. È stata confermata la declaratoria di tardività dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione e la società ricorrente è stata condannata alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica eseguita alla società; la Corte non entra nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.

  • art. 8 l. n. 890/1992

    Richiamato come modalità di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza; la Corte osserva che il motivo non specifica adeguatamente i contenuti della relata e non dimostra la deduzione della questione nei gradi di merito.

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 conv. in l. n. 77 del 2020

    La norma emergenziale si applica a tutte le udienze civili, comprese quelle di lavoro, sostituendo l'udienza in presenza con l'udienza cartolare; il deposito telematico del dispositivo equivale alla lettura in udienza.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla doglianza sulla mancata lettura del dispositivo; la Corte esclude la nullità alla luce della disciplina emergenziale applicata al giudizio.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente insieme all'art. 429 c.p.c.; la Corte reputa infondato il motivo per l'equivalenza tra deposito telematico e lettura del dispositivo nel rito cartolare.

  • art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011

    Termine di trenta giorni per proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione; la Corte conferma che il ricorso di primo grado era tardivo rispetto al dies a quo della notificazione perfezionata per compiuta giacenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è ritenuto inammissibile perché formulato con riferimento a una versione non più vigente del vizio motivazionale e comunque non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il requisito di specifica indicazione dei documenti su cui il motivo si fonda; la Corte rileva il difetto di specificità del ricorso.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme, ostativa al motivo di ricorso sul vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato quale corrispondente disciplina, dopo le modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022, della preclusione da doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, una questione giuridica che presupponga un accertamento di fatto e non risulti trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente di averla già dedotta nei gradi di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo fondato su documenti deve rispettare il requisito di specifica indicazione del contenuto e della collocazione dei documenti stessi, non essendo sufficiente un richiamo generico.
  • La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se formulata secondo una versione normativa superata e, in presenza di doppia conforme, non può essere utilizzata per contestare valutazioni di merito non decisive rispetto alla ratio decidendi.
  • Nel periodo di applicazione della disciplina emergenziale, l'udienza cartolare sostituisce l'udienza in presenza anche nei procedimenti civili di lavoro e il deposito telematico del dispositivo equivale alla lettura in udienza, con esclusione della nullità dedotta per mancata lettura.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla tardività dell'opposizione, le censure che attengono solo alla valutazione delle prove risultano inconferenti se non colpiscono direttamente la ragione decisiva della pronuncia.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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