Cassazione Civile, Ordinanza n. 11916/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato territoriale del lavoro per il pagamento di una sanzione amministrativa complessiva di euro 33.970,00, in solido con la società rappresentata dal ricorrente, per violazioni relative alla posizione non regolarizzata di due lavoratori in periodi specificati. L'opposizione proposta in primo grado è stata respinta e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 per la mancata ammissione di prova testimoniale richiesta tardivamente, assumendo pregiudizio al diritto di difesa; 2) omesso esame di motivi di appello e violazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la società fosse ancora esistente, seppur in liquidazione, e che la Corte d'appello non avesse esaminato i motivi relativi ai poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. e al beneficio dell'insufficienza di prove; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, n. 8, d.lgs. 150/2011, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., per non prevedere la facoltà del ricorrente di dedurre e produrre prove dopo il deposito degli atti dell'autorità che ha emesso il provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo e il terzo motivo perché non riportavano il contenuto delle istanze istruttorie disattese e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la novità degli atti depositati dall'Ispettorato e aveva rilevato che i capitoli di prova riproducevano circostanze già note e deducibili sin dal ricorso introduttivo nel rito del lavoro. La questione di costituzionalità è stata dichiarata priva di rilevanza per effetto dell'inammissibilità delle censure principali. Il secondo motivo è stato respinto perché l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra, in astratto, un vizio ex art. 112 c.p.c. deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., e comunque nella specie la Corte territoriale aveva espressamente disatteso gli ultimi due motivi di gravame, sicché non sussisteva omissione. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte non ne ha ricavato una violazione autonoma, ritenendo inammissibili le censure principali e infondata la doglianza sull'omessa pronuncia
richiamato per affermare che il procedimento di opposizione è regolato dal rito del lavoro, con conseguente necessità di indicare le prove nel ricorso introduttivo
usato come parametro per affermare che le prove orali, già riferite a circostanze note, dovevano essere dedotte nel ricorso in opposizione
richiamato nei motivi di appello e considerato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto ultroneo l'esercizio dei poteri istruttori officiosi
la Corte ha chiarito che l'omessa pronuncia su un motivo di appello non integra il vizio di cui al n. 5 ma, eventualmente, quello di cui al n. 4 per violazione dell'art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia su un motivo di gravame è ricondotta a questo vizio processuale, non all'omesso esame di un fatto decisivo
indicato come il corretto parametro per censurare l'omessa pronuncia su un motivo di appello
ritenuto inidoneo a veicolare la doglianza sull'omesso esame di un motivo di impugnazione, che non è un fatto ma una domanda di parte
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, non esaminata nel merito per irrilevanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel rito dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione soggetto al rito del lavoro, le prove destinate a supportare la domanda o l'opposizione devono essere tempestivamente dedotte nel ricorso introduttivo quando si riferiscono a circostanze già note alla parte.
- La mancata ammissione di prove può essere validamente censurata solo se il ricorrente indica specificamente il contenuto delle istanze istruttorie, dimostrandone la decisività e confrontandosi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello non integra un vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma semmai una violazione dell'art. 112 c.p.c. deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c.
- La questione di legittimità costituzionale che presuppone l'accoglimento o comunque la rilevanza delle censure principali diviene irrilevante quando queste ultime risultano inammissibili.
- Quando il giudice di merito abbia espressamente preso posizione sui motivi di gravame, non può configurarsi omessa pronuncia in sede di legittimità.
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