Cassazione Civile, Ordinanza n. 11918/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da un grave infortunio occorso a un trasportatore dipendente dell'impresa appaltatrice durante le operazioni di carico di un container/cassa mobile in un piazzale nella disponibilità della società committente. Il container si rovesciava mentre doveva essere caricato sull’automezzo. In primo grado il giudice aveva ritenuto responsabile solo il datore di lavoro dell’infortunato, escludendo la responsabilità della committente e dell’impresa che gestiva la logistica del piazzale; in appello venivano rideterminati i danni e riconosciuta la responsabilità del fallimento dell’impresa logistica, ma veniva ancora esclusa quella della committente per difetto di ingerenza nell’attività appaltata. Il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell’art. 26, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 81/2008, sostenendo che la Corte d’appello avesse esteso impropriamente l’esclusione per rischio specifico dell’appaltatore anche ai primi due commi; (2) violazione dell’art. 26, comma 3, d.lgs. 81/2008, per aver confuso autonomia operativa, rischio specifico e rischio interferenziale, in mancanza di DUVRI e di adeguata informazione/cooperazione/coordinamento; (3) nullità per omessa pronuncia su ulteriori profili di responsabilità del committente per culpa in eligendo e ai sensi degli artt. 2049, 2050 e 2051 c.c.; (4) nullità per omessa pronuncia sulla responsabilità solidale del committente ex art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008; (5) nullità per motivazione apparente sulla quantificazione del danno patrimoniale, per lo scostamento immotivato dalla CTU sul danno alla capacità lavorativa; (6) nullità sulle spese per mancata regolazione favorevole al ricorrente dopo l’accoglimento parziale in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo, dichiarando assorbiti il terzo, il quarto e il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, che dovrà verificare la responsabilità della società committente alla luce degli specifici obblighi dell’art. 26 d.lgs. 81/2008 e riesaminare la liquidazione del danno patrimoniale con motivazione congrua e controllabile, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 26 d.lgs. 81/2008
Gli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale, informazione sui rischi specifici, cooperazione, coordinamento ed elaborazione del DUVRI gravano sul committente quando affida lavori, servizi o forniture nell’ambito della propria azienda o del proprio ciclo produttivo; la responsabilità del committente per infortunio del dipendente dell’appaltatore non è esclusa dalla sola assenza di ingerenza nell’attività appaltata. La clausola del comma 4 esclude solo la responsabilità solidale per i danni da rischi specifici propri dell’appaltatore/subappaltatore, non gli obblighi dei primi commi.
art. 384 c.p.c.
La Corte enuncia il principio di diritto che vincola il giudice di rinvio.
art. 112 c.p.c.
È dedotta la nullità per omessa pronuncia su domande subordinate, ma tale censura resta assorbita dall’accoglimento dei primi motivi.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile l’iter logico della decisione; la sua assenza o apparenza integra nullità della sentenza.
art. 91 c.p.c.
La statuizione sulle spese resta travolta dal rinvio, che impone un nuovo regolamento delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese e da riesaminare in sede di rinvio.
art. 2087 c.c.
È richiamato nel quadro evolutivo della responsabilità del committente quale posizione di garanzia in materia di sicurezza, pur poi prevalendo la disciplina speciale dell’art. 26 d.lgs. 81/2008 per il caso concreto.
art. 1218 c.c.
È richiamato per evidenziare che, in sede civile, la responsabilità del datore di lavoro/committente si valuta secondo le regole dell’inadempimento e dell’onere liberatorio per causa non imputabile.
art. 1294 c.c.
Quando un unico evento dannoso è causato da più soggetti con condotte concorrenti, si configura responsabilità solidale tra tutti i responsabili.
art. 1655 c.c.
È richiamato per sottolineare che l’autonomia dell’appaltatore è elemento tipico del contratto di appalto, ma non basta da sola a escludere gli obblighi di sicurezza del committente.
art. 2049 c.c.
È invocato come possibile ulteriore titolo di responsabilità del committente, ma la relativa censura resta assorbita.
art. 2050 c.c.
È invocato come possibile ulteriore titolo di responsabilità del committente, ma la relativa censura resta assorbita.
art. 2051 c.c.
È invocato come possibile ulteriore titolo di responsabilità del committente, ma la relativa censura resta assorbita.
art. 360 c.p.c.
Vengono prospettati vizi di violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 27 Cost.
È richiamato per distinguere il regime probatorio penale, che richiede prova piena oltre ogni ragionevole dubbio, da quello civile.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008
La responsabilità solidale del committente opera nei limiti in cui il lavoratore non sia indennizzato dall’INAIL/IPSEMA e non elimina i doveri di cooperazione, coordinamento e informazione dei commi precedenti.
Massime di principio
- Nei casi di appalto di lavori, servizi o forniture all’interno dell’azienda o del ciclo produttivo del committente, la responsabilità di quest’ultimo per l’infortunio del lavoratore dell’appaltatore non si esaurisce nella verifica della sua ingerenza nell’esecuzione: occorre accertare il rispetto degli specifici obblighi prevenzionistici imposti dall’art. 26 d.lgs. 81/2008.
- La clausola del rischio specifico di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008 riguarda la sola responsabilità solidale per i danni non coperti da INAIL/IPSEMA e non esclude, di per sé, la possibile responsabilità del committente per violazione degli obblighi di informazione, cooperazione, coordinamento e valutazione dei rischi da interferenza.
- Quando in un medesimo luogo funzionalmente destinato alla realizzazione dell’opera operano lavoratori di più imprese in modo coordinato e sinergico, sussiste una compresenza rilevante ai fini degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa prevenzionistica.
- In materia civile, la responsabilità del datore di lavoro o del committente per infortunio va accertata secondo i principi dell’inadempimento e dell’onere della prova propri dell’art. 1218 c.c., senza trasporre meccanicamente i criteri più restrittivi della responsabilità penale.
- Il giudice che si discosti dalle conclusioni della CTU deve indicare in modo chiaro e controllabile le ragioni del dissenso; in difetto, la sentenza è affetta da motivazione apparente e quindi nulla.
- Se un unico evento dannoso è causalmente ascrivibile a più soggetti, le rispettive condotte che abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell’evento fondano una responsabilità solidale tra i responsabili.
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