Cassazione Civile, Ordinanza n. 20360/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento d'ufficio di un dirigente dall'INPS di Bologna alla Direzione provinciale di Venezia. Il dipendente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di prima sistemazione. L'ente, dopo aver inizialmente riconosciuto e poi sospeso l'erogazione, ha sostenuto che la legge n. 183 del 2011 avrebbe soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e successivamente aggiornati, con conseguente venir meno del titolo al pagamento. In appello l'INPS ha censurato la sentenza sostenendo: 1) che l'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non sarebbe limitato ai dipendenti statali ma inciderebbe anche sui rapporti del parastato, e comunque avrebbe abrogato le disposizioni contrattuali e amministrative che prevedevano importi superiori; 2) che il lavoratore non avrebbe potuto vantare un diritto quesito, essendo il trasferimento avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge; 3) che la corte territoriale avrebbe violato i canoni di interpretazione contrattuale, poiché nella determinazione di conferimento dell'incarico non vi sarebbe stato richiamo alla determina interna che fissava la misura dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 è disposizione riferita ai soli dipendenti statali e non si applica ai rapporti di lavoro dell'INPS; ha inoltre escluso che le argomentazioni sulla rubrica dell'articolo o sul successivo richiamo alle clausole collettive potessero portare a una diversa conclusione. Una volta esclusa l'applicabilità della norma al rapporto in esame, ha dichiarato superfluo e quindi inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo, che presupponeva l'eventuale applicazione della disposizione ai dipendenti INPS e la sua efficacia nel tempo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova di fatto e, comunque, era formulato in modo generico, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in che modo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 44, L. n. 183/2011
Si applica solo ai dipendenti statali; non estende la soppressione delle indennità ai rapporti di lavoro degli enti diversi dallo Stato, come l'INPS.
La disciplina dell'indennità di prima sistemazione richiamata nella controversia era riferita, secondo la Corte, al personale statale e non era direttamente applicabile ai dipendenti di amministrazioni diverse dallo Stato.
Conferma che il trattamento dei dipendenti statali poteva valere, per gli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione di istituti analoghi, non come disciplina direttamente applicabile.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Con la contrattualizzazione del pubblico impiego hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali previgenti non richiamate dalla contrattazione collettiva.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma nel testo della decisione non è svolta un'autonoma interpretazione su tale disposizione.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo diventa superfluo/inammissibile dopo il rigetto del primo.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non è oggetto di specifica applicazione nel decisum, per sopravvenuto difetto di interesse.
Sono invocati come canoni di ermeneutica contrattuale; la Corte rileva che la censura è inammissibile perché la questione interpretativa non risultava trattata nei gradi di merito ed era formulata in modo generico.
Richiamato solo per dare conto della trattazione in camera di consiglio e del deposito della memoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del primo motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le disposizioni che incidono sul trattamento economico del personale devono essere interpretate in modo coerente con il loro ambito soggettivo di applicazione: se il testo e la collocazione sistematica le riferiscono ai dipendenti statali, non possono essere estese in via interpretativa ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato.
- Nel vasto corpo normativo di una legge finanziaria o di spending review, la collocazione dei commi e il collegamento con i diversi obiettivi di riduzione della spesa sono elementi decisivi per delimitare l'ambito applicativo delle singole disposizioni.
- Le norme previgenti sul trattamento economico del pubblico impiego non si applicano automaticamente a tutti i comparti della pubblica amministrazione; dopo la contrattualizzazione, esse restano efficaci solo se espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva o se riferite al personale dello specifico comparto considerato.
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, la mancata caduta di una sola ratio rende inammissibili per difetto di interesse le censure contro le altre rationes.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non trattate nei giudizi di merito; inoltre, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici richiede l'indicazione specifica del criterio violato e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
- La mera plausibilità di un'interpretazione alternativa non basta a fondare la censura di legittimità, poiché l'interpretazione del giudice di merito è censurabile solo se si pone al di fuori dei canoni legali o dell'area delle interpretazioni ragionevoli.
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