Cassazione Civile, Ordinanza n. 15522/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi/atti di contestazione per omesso versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) relativi agli anni 2013-2016, emessi dall'Agenzia delle dogane sulla base di PVC della Guardia di finanza, dati del sistema AIDA e informazioni regionali. La società poi fallita aveva impugnato gli atti; la CTR aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo l'imposta per un impianto di Mercato San Severino qualificato come mero deposito senza erogazione a terzi, ma confermando le pretese per il 2016 sul presupposto che, pur avendo la società concesso in affitto un ramo d'azienda a una terza società, la soggettività passiva restasse in capo alla concedente perché l'affitto non trasferirebbe le autorizzazioni. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando l'omesso esame della licenza dell'impianto di Mercato San Severino, che a suo dire abilita anche alla vendita al minuto e non al solo stoccaggio. La controparte proponeva ricorso incidentale ex art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando la violazione della disciplina statale e regionale sull'IRBA e sostenendo che, per l'anno 2016, il soggetto passivo era l'affittuario del ramo d'azienda, divenuto titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto a seguito delle comunicazioni previste dalla normativa regionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti né allegati la licenza dell'impianto né il PVC richiamati a sostegno del vizio di motivazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale del fallimento, affermando che, in materia di IRBA, il soggetto passivo è il concessionario o, nel regime autorizzatorio successivo al d.lgs. n. 32 del 1998, il titolare dell'autorizzazione dell'impianto; nel caso concreto, per l'anno d'imposta 2016, tale qualità era stata trasferita all'affittuario del ramo d'azienda, con conseguente illegittimità della pretesa fiscale mantenuta nei confronti della società fallita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente limitatamente all'anno 2016. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia, con compensazione di quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato sull'omesso esame di documenti è inammissibile se il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza, trascrivendo o allegando i documenti e indicando dove siano stati prodotti nel processo.
I requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione devono essere assolti nel ricorso stesso e non possono essere ricavati da altri atti; il documento o atto rilevante deve essere specificato, localizzato e trascritto o riassunto.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 398 del 1990
Costituisce il fondamento normativo dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, dovuta sulla benzina erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nella regione.
art. 13, comma 14, l. n. 549 del 1995
Individua il soggetto obbligato al versamento dell'imposta nel concessionario dell'impianto di distribuzione o, per delega, nella società petrolifera unica fornitrice, sulla base dei quantitativi erogati.
art. 3, L.R. Campania n. 28 del 2003
La disciplina regionale, dopo le modifiche, individua il debitore dell'imposta nel concessionario e nel titolare dell'autorizzazione dell'impianto, coerentemente con il regime autorizzatorio subentrato a quello concessorio.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 32 del 1998
Il regime di concessione ... cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto
Dal 20 marzo 1998 l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base di autorizzazione, con cessazione del regime concessorio.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 32 del 1998
Nel nuovo regime il soggetto passivo dell'imposta va individuato nel titolare dell'autorizzazione all'impianto, in luogo del concessionario in senso tradizionale.
art. 14, L.R. Campania n. 8 del 2013
Disciplina il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dell'impianto e gli obblighi di comunicazione al Comune, alla Regione e agli altri enti; il subentrante allega la documentazione sui requisiti soggettivi.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che l'affitto di ramo d'azienda comporta il trasferimento della titolarità autorizzatoria rilevante ai fini fiscali.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'affitto di azienda e ai suoi effetti sul trasferimento della gestione del complesso aziendale.
Richiamato quale criterio interpretativo per coordinare la disciplina statale e regionale in materia di imposta e di titolarità dell'impianto.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un documento è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale, non lo allega o non ne indica specificamente la collocazione processuale, poiché il controllo di legittimità deve poter essere svolto sul solo ricorso.
- Nel sistema dell'IRBA, il soggetto passivo non coincide con chi materialmente gestisce in fatto il sito, ma con il concessionario dell'impianto oppure, nel regime autorizzatorio introdotto dal d.lgs. n. 32 del 1998, con il titolare dell'autorizzazione dell'impianto.
- L'affitto del ramo d'azienda relativo a impianti di distribuzione carburanti, se accompagnato dal legittimo trasferimento della titolarità dell'autorizzazione secondo la disciplina regionale applicabile, comporta l'individuazione dell'affittuario come soggetto tenuto al tributo per il periodo in cui egli risulti titolare dell'autorizzazione.
- Ai fini della soggettività passiva dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, è decisivo il dato normativo sulla titolarità dell'impianto e non la mera intestazione originaria del rapporto o la sola circostanza dell'affitto del ramo d'azienda.
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