Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31944/2025 del 08/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno 2010, emesso dopo indagini bancarie sui conti correnti della contribuente. L’Ufficio assumeva che la contribuente svolgesse attività di consulenza/intermediazione immobiliare, commercio di quadri e attività nel settore moda, e riteneva che le movimentazioni bancarie non giustificate integrassero ricavi o compensi non dichiarati. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, valorizzando la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 e reputando non idonea la prova contraria offerta dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione, la contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, degli artt. 1 e 51 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2 d.lgs. 446/1997, sostenendo che la presunzione bancaria non poteva operare senza previa prova della natura e tipologia dell’attività imprenditoriale svolta; 2) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita errata valutazione delle prove e svalutazione dei documenti prodotti; 3) violazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 51 d.P.R. 633/1972, contestando che fossero stati ritenuti ingiustificati anche versamenti provenienti da un soggetto con cui aveva una relazione sentimentale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ha rigettato il secondo e il terzo motivo come, rispettivamente, inammissibile e infondato/sostanzialmente non scrutinabile perché diretto a una rivalutazione del merito, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse correttamente qualificato l’attività svolta dalla contribuente, poiché l’attività di intermediazione può assumere forma imprenditoriale, professionale o occasionale, con conseguenze diverse sull’operatività della presunzione bancaria e sul tipo di movimenti rilevanti. Per questo è stato necessario un nuovo esame di merito.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La presunzione relativa derivante da versamenti e, per i titolari di reddito d’impresa, anche da prelevamenti, è utilizzabile nei confronti della generalità dei contribuenti; per superarla occorre prova analitica della riferibilità delle singole movimentazioni a operazioni non imponibili o già considerate in dichiarazione.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato per chiarire che i dati bancari possono essere usati anche nell’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato in parallelo all’art. 32 d.P.R. 600/1973 per l’utilizzabilità delle risultanze bancarie ai fini IVA.

  • art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È invocato nel primo motivo come norma asseritamente violata, in relazione alla disciplina IVA applicata dall’Ufficio.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    È invocato nel primo motivo come parametro normativo relativo all’IRAP.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È invocato nel secondo motivo con riferimento alla valutazione delle prove nel processo tributario.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati nel secondo motivo per censurare la valutazione probatoria della CTR, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 2729, primo comma, c.c.

    È evocato per sostenere che la CTR avrebbe applicato una presunzione semplice senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ribadisce però che la presunzione bancaria ex art. 32 è una presunzione legale, non soggetta a tali requisiti.

Massime di principio

  • La presunzione bancaria di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 opera nei confronti della generalità dei contribuenti quanto ai versamenti; i prelevamenti, invece, hanno efficacia presuntiva solo nei confronti dei soggetti obbligati alle scritture contabili e, per il lavoro autonomo, la presunzione è esclusa nei limiti affermati dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Per vincere la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire prova analitica e specifica della riferibilità di ogni singola operazione a somme già dichiarate o a movimentazioni estranee al reddito imponibile; non bastano giustificazioni generiche o riferite in modo indistinto a più movimenti.
  • Quando l’attività economica contestata può assumere qualificazioni diverse (imprenditoriale, professionale o occasionale), il giudice di merito deve preliminarmente qualificarla con precisione, perché da tale qualificazione dipende l’estensione della presunzione bancaria e il perimetro dei movimenti rilevanti.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.