Cassazione Civile, Ordinanza n. 09725/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale relativo a una bolletta IM4 con cui era stata riconosciuta un'esenzione daziaria per merci dichiarate di origine/provenienza bengalese sulla base di un certificato Form A. In seguito a controllo a posteriori, l'autorità doganale ha ritenuto il certificato non veritiero e ne ha revocato l'efficacia, procedendo al recupero dei dazi. La società ha impugnato l'atto sostenendo: 1) la nullità della sentenza per avere utilizzato esiti di attività investigative acquisite senza le garanzie del procedimento penale; 2) che la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante dimostrasse la buona fede della società e un comportamento attivo dell'autorità doganale; 3) che il giudice di merito avesse omesso l'esame della sentenza penale; 4) che fosse stata provata la buona fede dell'importatore e quindi dovesse operare la deroga al recupero a posteriori prevista dal codice doganale comunitario.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di riunione e, nel merito, ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che gli elementi acquisiti ai fini fiscali sono utilizzabili anche se raccolti senza le garanzie del procedimento penale, perché il procedimento tributario è autonomo. Ha ribadito che, in caso di certificato di origine falso o inesatto, l'autorità doganale deve procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi, salvo che l'importatore provi cumulativamente le condizioni dell'art. 220, § 2, lett. b), CDC: errore delle autorità competenti, errore non riconoscibile con ordinaria diligenza e comportamento attivo dell'autorità che abbia determinato l'affidamento, oltre al rispetto delle prescrizioni doganali. Nel caso concreto la falsità del Form A era incontestata e la CTR aveva correttamente escluso la prova della buona fede e di un errore attivo dell'autorità doganale; la censura in realtà mirava a contestare una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le garanzie previste per il procedimento penale non si estendono all'accertamento tributario; gli elementi raccolti in sede fiscale restano utilizzabili se rispettose le regole proprie di quest'ultimo procedimento.
La censura è stata ritenuta, in sostanza, una contestazione della valutazione di merito del giudice di appello, non consentita in cassazione nei termini dedotti.
La CTR ha esaminato la sentenza penale, ma ha tratto un diverso convincimento di merito; non vi è vizio denunciabile se si contesta soltanto l'apprezzamento probatorio.
Una volta provata la falsità del certificato di origine, l'onere di dimostrare i presupposti della deroga al recupero a posteriori grava sull'importatore.
art. 220, § 2, lett. b), Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)
La deroga al recupero a posteriori opera solo se ricorrono cumulativamente errore dell'autorità competente, errore non ragionevolmente riconoscibile dal debitore in buona fede e osservanza di tutte le prescrizioni vigenti; la buona fede richiede diligenza qualificata e vigilanza dell'importatore.
art. 24 Cost.
Non è violato dall'utilizzazione, in sede tributaria, di elementi raccolti senza le formalità del processo penale, data l'autonomia dei due procedimenti.
La diligenza richiesta all'importatore è una diligenza qualificata, commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario gli elementi acquisiti dall'amministrazione possono essere utilizzati anche se formati senza le garanzie del procedimento penale, purché siano rispettate le regole proprie dell'accertamento fiscale e manchi una specifica preclusione normativa.
- In materia di dazi doganali e trattamento preferenziale, la falsità o inesattezza del certificato di origine legittima il recupero a posteriori dei diritti doganali; la prova della sussistenza dei presupposti derogatori grava sull'importatore.
- La deroga al recupero a posteriori prevista dal codice doganale comunitario richiede cumulativamente errore dell'autorità competente, errore non riconoscibile dall'operatore professionale diligente e rispetto delle prescrizioni doganali applicabili.
- La buona fede dell'importatore non si presume in presenza di elementi che avrebbero dovuto indurlo a dubitare della regolarità del certificato; è richiesta una vigilanza attiva e una diligenza qualificata, coerente con la sua attività professionale.
- Se il giudice di merito esamina la prova documentale e ne trae un convincimento sfavorevole alla parte, in cassazione non è deducibile una mera diversa lettura delle risultanze probatorie sotto le forme del vizio di motivazione o di violazione di legge.
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