Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09725/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale relativo a una bolletta IM4 con cui era stata riconosciuta un'esenzione daziaria per merci dichiarate di origine/provenienza bengalese sulla base di un certificato Form A. In seguito a controllo a posteriori, l'autorità doganale ha ritenuto il certificato non veritiero e ne ha revocato l'efficacia, procedendo al recupero dei dazi. La società ha impugnato l'atto sostenendo: 1) la nullità della sentenza per avere utilizzato esiti di attività investigative acquisite senza le garanzie del procedimento penale; 2) che la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante dimostrasse la buona fede della società e un comportamento attivo dell'autorità doganale; 3) che il giudice di merito avesse omesso l'esame della sentenza penale; 4) che fosse stata provata la buona fede dell'importatore e quindi dovesse operare la deroga al recupero a posteriori prevista dal codice doganale comunitario.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di riunione e, nel merito, ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che gli elementi acquisiti ai fini fiscali sono utilizzabili anche se raccolti senza le garanzie del procedimento penale, perché il procedimento tributario è autonomo. Ha ribadito che, in caso di certificato di origine falso o inesatto, l'autorità doganale deve procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi, salvo che l'importatore provi cumulativamente le condizioni dell'art. 220, § 2, lett. b), CDC: errore delle autorità competenti, errore non riconoscibile con ordinaria diligenza e comportamento attivo dell'autorità che abbia determinato l'affidamento, oltre al rispetto delle prescrizioni doganali. Nel caso concreto la falsità del Form A era incontestata e la CTR aveva correttamente escluso la prova della buona fede e di un errore attivo dell'autorità doganale; la censura in realtà mirava a contestare una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Le garanzie previste per il procedimento penale non si estendono all'accertamento tributario; gli elementi raccolti in sede fiscale restano utilizzabili se rispettose le regole proprie di quest'ultimo procedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta, in sostanza, una contestazione della valutazione di merito del giudice di appello, non consentita in cassazione nei termini dedotti.

  • art. 116 c.p.c.

    La CTR ha esaminato la sentenza penale, ma ha tratto un diverso convincimento di merito; non vi è vizio denunciabile se si contesta soltanto l'apprezzamento probatorio.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    Una volta provata la falsità del certificato di origine, l'onere di dimostrare i presupposti della deroga al recupero a posteriori grava sull'importatore.

  • art. 220, § 2, lett. b), Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    La deroga al recupero a posteriori opera solo se ricorrono cumulativamente errore dell'autorità competente, errore non ragionevolmente riconoscibile dal debitore in buona fede e osservanza di tutte le prescrizioni vigenti; la buona fede richiede diligenza qualificata e vigilanza dell'importatore.

  • art. 24 Cost.

    Non è violato dall'utilizzazione, in sede tributaria, di elementi raccolti senza le formalità del processo penale, data l'autonomia dei due procedimenti.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza richiesta all'importatore è una diligenza qualificata, commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario gli elementi acquisiti dall'amministrazione possono essere utilizzati anche se formati senza le garanzie del procedimento penale, purché siano rispettate le regole proprie dell'accertamento fiscale e manchi una specifica preclusione normativa.
  • In materia di dazi doganali e trattamento preferenziale, la falsità o inesattezza del certificato di origine legittima il recupero a posteriori dei diritti doganali; la prova della sussistenza dei presupposti derogatori grava sull'importatore.
  • La deroga al recupero a posteriori prevista dal codice doganale comunitario richiede cumulativamente errore dell'autorità competente, errore non riconoscibile dall'operatore professionale diligente e rispetto delle prescrizioni doganali applicabili.
  • La buona fede dell'importatore non si presume in presenza di elementi che avrebbero dovuto indurlo a dubitare della regolarità del certificato; è richiesta una vigilanza attiva e una diligenza qualificata, coerente con la sua attività professionale.
  • Se il giudice di merito esamina la prova documentale e ne trae un convincimento sfavorevole alla parte, in cassazione non è deducibile una mera diversa lettura delle risultanze probatorie sotto le forme del vizio di motivazione o di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.