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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12761/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2008, con recupero di IVA a debito e contestazione di un'eccedenza IVA a credito pari a euro 427.300, oltre sanzioni e interessi. La società contribuente aveva impugnato la cartella e i giudici di merito avevano accolto il ricorso. In appello la CTR ha ritenuto, da un lato, astrattamente ammissibile l'emissione della cartella ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, ma ha affermato in concreto la spettanza del diritto alla detrazione perché il credito non era stato contestato e il relativo esercizio era avvenuto entro due anni dalla sua insorgenza. L'Agenzia, con un unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 2, 41-bis d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che non fosse stata dimostrata la chiara sussistenza del diritto alla detrazione, anche in relazione a un avviso di accertamento per l'anno 2007.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di IVA, la neutralità dell'imposta armonizzata impone di riconoscere l'eccedenza detraibile anche in mancanza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, purché il credito risulti dalle dichiarazioni periodiche e dai regolari versamenti, sia stato esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui è sorto e siano rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che l'esistenza del credito non era stata contestata e che il diritto era stato esercitato tempestivamente; l'Agenzia non aveva dimostrato di avere contestato in modo puntuale tali circostanze nei gradi di merito, limitandosi a una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze processuali. La Corte ha quindi ritenuto la censura inammissibile perché volta a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione. Non sono state adottate statuizioni sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato anche dato atto, ai fini del contributo unificato, della soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato della dichiarazione e l'emissione della cartella nei limiti del controllo formale richiamato dalla Corte.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Regola il controllo automatizzato in materia IVA; il suo richiamo è usato dalla Corte per inquadrare la procedura di recupero dell'imposta.

  • art. 32, comma 2, d.P.R. 600/1973

    È invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza, ma la Corte non entra nel merito della sua interpretazione specifica, rilevando l'inammissibilità del motivo.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    È richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene indicato quale parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della disciplina sul contributo unificato in caso di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la neutralità dell'imposta armonizzata impone il riconoscimento dell'eccedenza detraibile anche in assenza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, se il contribuente prova i requisiti sostanziali della detrazione e il credito è esercitato entro il termine previsto per il secondo anno successivo a quello di insorgenza.
  • Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato non può negarsi la detrazione quando sia dimostrato, o comunque non controverso, che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo IVA e siano destinati a operazioni imponibili.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione delle risultanze processuali e a ottenere un nuovo esame del merito dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
  • La parte ricorrente che contesta l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito deve indicare in modo puntuale dove e come abbia dedotto e documentato nei gradi precedenti le circostanze decisive; in difetto, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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