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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19474/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 2004-2006 per IRES, IVA e IRAP, originati da verifiche fiscali e da un processo verbale di constatazione; principali censure: illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento (per presunta mancata notizia di reato nei termini), illegittima ripresa a tassazione delle perdite su crediti (inesigibilità non provata), indetraibilità/indeducibilità di costi e IVA in relazione ad operazioni contestate come inesistenti, violazione del divieto di doppia imposizione e vizi di motivazione della sentenza di merito

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato gli avvisi di accertamento solamente con riferimento alla pretesa tributaria relativa all'IRAP per gli anni 2004 e 2005 (perché il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP), mentre ha rigettato il ricorso per il resto delle pretese (IRES e IVA per gli anni dedotti e la maggior parte delle censure sulla indeducibilità/indetraibilità e sull'inesigibilità dei crediti). Ha compensato le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per talune ipotesi indiziarie di reato si applica per IRES (e in combinato con le norme IVA), e i termini raddoppiati costituiscono termini distinti 'ab origine' e non una riapertura di termini già scaduti; tuttavia non opera con riferimento all'IRAP

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Analoga applicazione del raddoppio dei termini ai fini IVA quando ricorrano seri indizi di reato che impongano obbligo di denuncia; il meccanismo è valido ratione temporis per gli avvisi già notificati secondo la giurisprudenza citata

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8

    Individuano i reati tributari la cui astratta configurabilità determina l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., presupposto per il raddoppio dei termini per IRES e IVA; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata entro il termine ordinario per far valere l'obbligo ai fini del raddoppio

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6 e art. 5, comma 5

    Art. 6 richiamato in tema di profili IRAP; art. 5 comma 5 centrale per il principio di derivazione/correlazione dell'IRAP rispetto alla determinazione fiscale delle perdite su crediti: la deducibilità IRAP segue, nei limiti, la disciplina fiscale dei costi imputati a base imponibile

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 101

    Richiamato in relazione all'onere probatorio e ai requisiti per il riconoscimento delle perdite su crediti ai fini IRES

  • Codice civile, art. 2697

    Principio generale sull'onere della prova: gravame probatorio a carico della parte che deduce fatti costitutivi della propria pretesa (qui a carico del contribuente che invoca l'inesigibilità dei crediti o l'effettivo sostenimento dei costi)

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Richiamato in relazione ai limiti della detrazione IVA e alla necessità di provare l'effettiva sussistenza delle operazioni per poter detrarre l'IVA

  • Costituzione, art. 53

    Invocato dalla ricorrente nel censurare la doppia imposizione; la Corte ha ritenuto che non sia provata una doppia tassazione effettiva ove non sia dimostrato il danno reale o l'effettiva perdita

Massime di principio

  • Il c.d. raddoppio dei termini per accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) si applica a IRES e IVA quando sussistono seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia; non è necessaria la presentazione della denuncia entro il termine ordinario perché il raddoppio sia valido
  • Il raddoppio dei termini non costituisce una 'riapertura' di termini scaduti ma un termine diverso, fissato dalla legge 'ab origine', quindi l'accertamento può essere valido anche se gli atti penali sono emersi dopo la scadenza del termine ordinario
  • Il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, essendo le relative violazioni non sanzionate penalmente; pertanto per l'IRAP resta ferma la decadenza ordinaria
  • Sulle perdite su crediti e sull'inesigibilità grava l'onere probatorio del contribuente: non è sufficiente la denuncia penale o la mera contabilizzazione; bisogna dimostrare gli sforzi di recupero e l'effettiva irrecuperabilità
  • In tema di IVA, l'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni (anche mediante presunzioni semplici come l'assenza di struttura organizzativa) e una volta dimostrata la falsità delle fatture spetta al contribuente provare che l'operazione è realmente avvenuta per ottenere la detrazione
  • La semplice emersione di una denuncia querela non esonera il contribuente dall'onere di provare la realtà economica delle operazioni contestate e l'effettivo sostenimento e non la simulazione dei costi; in mancanza di prova adeguata, le riprese fiscali sono legittime
  • Nelle impugnazioni in cassazione, i motivi relativi a vizio di motivazione sono inammissibili se la decisione di primo grado e la sentenza di appello sono conformi e il ricorrente non dimostra differenze tra le due valutazioni

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