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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00227/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, disposta dalla Questura, di un permesso di soggiorno per motivi familiari già rilasciato a uno straniero ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), del d.P.R. 394/1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998. Il Tribunale di Milano aveva confermato la legittimità del provvedimento e la Corte d'appello di Milano aveva rigettato l'appello, ritenendo non provata la convivenza effettiva e continuativa con il fratello residente in Italia e valorizzando vari elementi fattuali, tra cui il trasferimento della residenza anagrafica dell'interessato presso altra abitazione, il sopralluogo dei Carabinieri, le dichiarazioni del fratello, le ridotte dimensioni dell'alloggio e l'assenza di effetti personali dell'appellante. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 T.U.I. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la cessazione della convivenza fosse solo temporanea e formale, senza reale interruzione del rapporto familiare; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, assumendo che la Corte territoriale avesse valutato in modo generico e superficiale i vincoli familiari con altri fratelli residenti in Italia e non avesse ammesso prova testimoniale; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché il Ministero si era limitato a contestare la mancanza della convivenza senza offrire prove contrarie sulle ulteriori circostanze di fatto, che il ricorrente riteneva così provate. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha ribadito che, per ottenere il permesso per motivi familiari, il presupposto decisivo è l'effettiva convivenza con il parente entro il secondo grado italiano; una volta accertata la mancanza di convivenza, resta privo di decisività l'esame di ulteriori elementi, compreso il legame affettivo. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la censura, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, profilo non deducibile come violazione di legge ma semmai nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, perché non era stata provata la convivenza effettiva con il fratello residente in Italia, requisito necessario per il titolo richiesto. Ha inoltre chiarito che, una volta escluso tale presupposto, non assume decisività l'ulteriore deduzione relativa ai vincoli familiari o all'eventuale stabilità affettiva del rapporto con altri parenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Nessuna condanna alle spese, in assenza di difese del Ministero. È stato infine disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il presupposto della tutela invocata è l'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana; in difetto, non sussiste il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari.

  • art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 394/1999

    Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere richiesto e ottenuto solo se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina sul ricongiungimento/conservazione del soggiorno familiare, tra cui la convivenza effettiva.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La censura prospettata non è stata accolta perché la valutazione dei vincoli familiari ulteriori è rimasta assorbita dal mancato accertamento del presupposto fondamentale della convivenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia utilizzato impropriamente prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    Il libero convincimento del giudice sulle prove riguarda l'apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i casi di uso scorretto delle prove legali o di affermazione di fatti non provati secondo le regole processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non è idoneo a censurare l'erronea valutazione del materiale istruttorio; può riguardare solo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale può essere dedotto nei limiti oggi ristretti dell'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per i casi ricorrenti i relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Per il rilascio o il mantenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari fondato sulla convivenza con un parente entro il secondo grado cittadino italiano, il requisito decisivo è la convivenza effettiva e continuativa; la mera esistenza di un legame affettivo, in assenza di convivenza, non è sufficiente.
  • Una volta accertata la mancanza del presupposto fondamentale che legittima il titolo di soggiorno, gli ulteriori profili dedotti a sostegno della permanenza in Italia diventano privi di decisività.
  • Nel ricorso per cassazione, la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per censurare la semplice ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si allega l'uso di prove non introdotte, il travalicamento dei limiti delle prove legali o un vero vizio motivazionale nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La relazione tra fratelli maggiorenni non conviventi non integra, di regola, da sola una "vita familiare" idonea a fondare il diritto al soggiorno familiare in assenza del requisito della convivenza effettiva.
  • Quando il motivo di ricorso mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio, esso è inammissibile se formalmente prospettato come violazione di norme processuali anziché nei limiti del controllo di legittimità consentito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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