Cassazione Civile, Ordinanza n. 25659/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato, per l’anno d’imposta 2015, costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini delle imposte sui redditi e IVA al 22% su prestazioni di trasporto marittimo di passeggeri rese dall’impresa del contribuente a una società di battellieri. L’Amministrazione riteneva che le prestazioni non fossero esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. 633/1972 perché il servizio era reso alla società committente e non direttamente ai passeggeri. La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla pretesa IVA. In appello, il contribuente aveva riproposto la censura di invalidità dell’avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; l’Amministrazione aveva proposto appello incidentale sostenendo l’insussistenza dei presupposti dell’esenzione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello principale e accolto quello incidentale, escludendo l’esenzione ma limitando la base imponibile alle prestazioni svolte in attuazione della convenzione e annullando tutte le sanzioni per tenuità della pretesa e incertezza normativa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava un vizio di motivazione sulla riduzione della pretesa IVA; il secondo denunciava ultrapetizione per l’annullamento delle sanzioni, non richiesto dal contribuente. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. 633/1972: secondo la sua tesi, l’esenzione dipendeva dalla natura oggettiva della prestazione di trasporto e non dal fatto che il committente fosse una società anziché il passeggero.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale del contribuente, riconoscendo l’esenzione IVA per le prestazioni di mero trasporto marittimo rese dall’impresa alla società committente. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’esenzione, che il vettore avesse contrattato con un intermediario e non direttamente con i passeggeri: nel rapporto descritto dagli atti ricorreva un mandato senza rappresentanza, per il quale ai fini IVA si configura una sequenza di prestazioni identiche, soggette al medesimo regime fiscale. Il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, relativo alla motivazione sulla riduzione della pretesa IVA, è stato dichiarato assorbito, essendo venuta meno la debenza dell’imposta sulle prestazioni di trasporto in questione. È stato invece accolto il secondo motivo: la CGT aveva annullato d’ufficio tutte le sanzioni per tenuità e incertezza normativa senza che il contribuente avesse formulato una domanda in tal senso; le obiettive condizioni di incertezza non possono essere rilevate d’ufficio, ma devono essere allegate e provate dal contribuente. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi se siano state irrogate sanzioni per l’indebita deduzione dei costi e, se del caso, le ridetermini tenendo conto dell’annullamento della pretesa IVA e dell’illegittimo annullamento generalizzato delle sanzioni. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. 633/1972
Tuttavia, ad avviso dell’Amministrazione, la circostanza che la prestazione non viene resa dall’impresa del Ricco in favore dei passeggeri, bensì della S.r.l. Gruppo battellieri costa d’Amalfi, sarebbe sufficiente ad escludere la riconducibilità della stessa nell’ambito dell’art. 10, comma 1°, n. 14) d.P.R. 633/1972, nella formulazione ratione temporis applicabile. Tali considerazioni non sono condivisibili. Va innanzi tutto evidenziato che l’aspetto preminente è certamente quello oggettivo, come evidenziato anche dalla giurisprudenza sopra riportata, sicché da tale punto di vista non è possibile escludere la stessa dall’ambito dell’art. 10, comma 1°, n. 14) d.P.R. 633/1972.
Per la disciplina applicabile alle operazioni del 2015, l’esenzione delle prestazioni di trasporto va valutata in base alla natura oggettiva del servizio. La circostanza che il vettore renda la prestazione a una società committente e non direttamente ai passeggeri non esclude, di per sé, l’esenzione.
art. 3, comma 3, d.P.R. 633/1972
In base alla stessa prospettazione offerta dall’Amministrazione, secondo la quale «il trasportatore (Ricco Gianpiero) si obbligava ad eseguire per conto del committente (Gruppo Battellieri Costa D'Amalfi S.R.L.) il trasporto di passeggeri su richiesta di quest’ultimo», deve ritenersi che, ai fini IVA, il rapporto in esame vada ricondotto alla figura del mandato senza rappresentanza. Devono pertanto trovare applicazione i principi contenuti negli artt. 28 direttiva 2006/112/CE (in precedenza, 6, par. 4, direttiva 77/388/CEE) e 3, comma 3°, d.P.R. 633/1977, in forza dei quali si realizza una «finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente, per effetto della quale l'operatore che partecipa alla prestazione di servizi, cioè il mandatario, si ritiene che abbia ricevuto, in un primo tempo, i servizi in questione dall'operatore per conto del quale agisce, cioè il mandante, prima di fornire, in un secondo tempo, personalmente tali servizi al cliente»
Nel mandato senza rappresentanza, ai fini IVA si considerano effettuate due prestazioni identiche consecutive. Di conseguenza, il regime IVA applicabile alla prestazione resa al committente deve corrispondere a quello della prestazione resa dal committente al cliente finale.
La CGT, annullando d’ufficio le sanzioni per tali ragioni, è dunque incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c..
Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando annulla d’ufficio le sanzioni per tenuità o incertezza normativa senza una domanda della parte che le contesti su tali basi.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
È tuttavia consolidato l’orientamento secondo il quale le obiettive condizioni di incertezza – che, ai sensi degli artt. 6, comma 2°, d.lgs. 472/1997, 8 d.lgs. 546/1992 e 10, comma 3°, l. 212/2000 (che riproducono sostanzialmente quanto già stabilito in precedenza dall’art. 39 bis d.P.R. 636/1972) escludono l’applicabilità delle sanzioni - non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, ma devono essere allegate e provate dal contribuente
L’esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa richiede che il contribuente alleghi e provi tali condizioni; il giudice non può rilevarle d’ufficio.
È tuttavia consolidato l’orientamento secondo il quale le obiettive condizioni di incertezza – che, ai sensi degli artt. 6, comma 2°, d.lgs. 472/1997, 8 d.lgs. 546/1992 e 10, comma 3°, l. 212/2000 (che riproducono sostanzialmente quanto già stabilito in precedenza dall’art. 39 bis d.P.R. 636/1972) escludono l’applicabilità delle sanzioni - non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, ma devono essere allegate e provate dal contribuente
L’esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa non è rilevabile d’ufficio e presuppone allegazione e prova da parte del contribuente.
È tuttavia consolidato l’orientamento secondo il quale le obiettive condizioni di incertezza – che, ai sensi degli artt. 6, comma 2°, d.lgs. 472/1997, 8 d.lgs. 546/1992 e 10, comma 3°, l. 212/2000 (che riproducono sostanzialmente quanto già stabilito in precedenza dall’art. 39 bis d.P.R. 636/1972) escludono l’applicabilità delle sanzioni - non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, ma devono essere allegate e provate dal contribuente
Le obiettive condizioni di incertezza che possono escludere l’applicazione delle sanzioni devono essere dedotte e provate dal contribuente e non possono essere riconosciute d’ufficio.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni di trasporto, la qualificazione va compiuta considerando la natura oggettiva della prestazione; non è di per sé decisivo che il vettore contratti con un intermediario anziché direttamente con i passeggeri.
- Quando, ai fini IVA, il rapporto tra prestatore e committente è riconducibile al mandato senza rappresentanza, si considerano effettuate due prestazioni di servizi identiche e consecutive. Le due prestazioni seguono il medesimo regime IVA, sicché l’esenzione o l’aliquota agevolata riconosciuta alla prestazione resa al cliente finale si applica anche al rapporto tra mandatario e mandante.
- Le obiettive condizioni di incertezza normativa che escludono l’applicabilità delle sanzioni tributarie non possono essere rilevate d’ufficio: devono essere allegate e provate dal contribuente.
- Il giudice tributario viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se annulla d’ufficio sanzioni per ragioni non dedotte dal contribuente.
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