Cassazione Civile, Sentenza n. 2769/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento (n. 0792018006474963/000) con cui SGS veniva ritenuta obbligata in solido per debiti tributari di Unisport in forza della cessione d'azienda del 16/12/2013. SGS contestava la legittimità della pretesa per violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 (sostenendo che la cessione non era in frode, che si applicavano i limiti di responsabilità dei commi 1-2 e non il comma 4) e denunciava la mancata notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle prodromiche all'intimazione, nonché carenze motivazionali e processuali nella decisione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da SGS. I vari motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la CTR correttamente aveva ritenuto sussistente una cessione in frode ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997 (valutando elementi quali prezzo molto basso, tempistica rispetto a verifiche fiscali, identità e rapporti familiari tra cedente e cessionaria e depauperamento dell'attivo), e la decisione è conforme a quella di primo grado (doppia conforme). Inoltre la Corte ha confermato il principio secondo cui non è necessario notificare gli avvisi di accertamento o le cartelle anche al cessionario perché la notifica al debitore iscritto a ruolo è sufficiente per la formazione del titolo esecutivo; ciò non preclude la possibilità per il cessionario di proporre impugnazione dell'intimazione. Conseguenza pratica: confermata la validità dell'intimazione di pagamento e la responsabilità di SGS come cessionaria.
Norme richiamate
l'art. 14 del d. lgs. n. 472 del 1997 prevede un'obbligazione solidale in capo al cessionario dell'azienda
Il comma 4 contempla la responsabilità illimitata in caso di cessione in frode ai creditori tributari; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 4 alla fattispecie, pur richiedendo la valutazione degli elementi di fatto (depauperamento, accordo fraudolento), che possono essere provati anche in via indiziaria.
il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza
È sufficiente la notifica della cartella (o dell'intimazione) al debitore iscritto a ruolo; non è necessaria la preventiva notifica degli avvisi di accertamento o delle cartelle anche al cessionario perché la formazione del titolo avviene nei confronti del soggetto passivo principale.
l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata
Conferma la regola che l'avviso di accertamento si rivolge al soggetto passivo e che altri soggetti obbligati (soci, cessionari) non devono essere necessariamente raggiunti dallo stesso atto per la validità della procedura di riscossione.
Codice civile, artt. 2560 e 2697
Richiamati in relazione ai profili probatori e agli elementi che possono dimostrare rapporti di controllo e fatti posti a fondamento della presunta frode; la Corte valuta tali elementi secondo le regole probatorie civili, ammettendo prove anche indiziarie.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 115
Articoli richiamati dalle censure (dovere di pronuncia e onere della prova) ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente esaminato le questioni rilevanti, senza omissioni tali da rendere la sentenza nulla.
Massime di principio
- Una cessione d'azienda a prezzo simbolico o molto basso, operata da una società indebitata (specie subito dopo accessi o verifiche fiscali) e verso soggetti collegati familiarmente, costituisce un forte elemento indiziario di frode: può integrare gli estremi per l'applicazione dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. 472/1997 e la responsabilità del cessionario.
- La notificazione degli avvisi di accertamento o delle cartelle al cedente è, di norma, sufficiente per la formazione del titolo esecutivo; non è necessaria una notifica preventiva degli stessi atti anche al cessionario perché ciò non preclude al cessionario di contestare l'intimazione in giudizio.
- L'onere probatorio dell'Amministrazione per dimostrare la frode esiste ma può essere assolto mediante elementi e valutazioni indiziarie (tempistica, rapporti di controllo, prezzo, depauperamento dell'attivo): il giudice valuta la complessiva persuasività del quadro probatorio.
- La doppia conforme (medesima decisione di primo e secondo grado) limita fortemente la possibilità di rinnovare in Cassazione questioni di merito: molte doglianze vengono dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o per preclusione.
- Anche se non sono stati notificati al cessionario gli atti prodromici, il diritto di difesa del cessionario non viene meno: può comunque impugnare l'intimazione di pagamento e sollevare vizi formali e di merito (ma non potrà pretendere che la mancata preventiva notifica annulli automaticamente l'intimazione quando la legge consente la notifica al solo debitore principale).
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