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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2769/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di intimazione di pagamento (n. 0792018006474963/000) con cui SGS veniva ritenuta obbligata in solido per debiti tributari di Unisport in forza della cessione d'azienda del 16/12/2013. SGS contestava la legittimità della pretesa per violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 (sostenendo che la cessione non era in frode, che si applicavano i limiti di responsabilità dei commi 1-2 e non il comma 4) e denunciava la mancata notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle prodromiche all'intimazione, nonché carenze motivazionali e processuali nella decisione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da SGS. I vari motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la CTR correttamente aveva ritenuto sussistente una cessione in frode ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997 (valutando elementi quali prezzo molto basso, tempistica rispetto a verifiche fiscali, identità e rapporti familiari tra cedente e cessionaria e depauperamento dell'attivo), e la decisione è conforme a quella di primo grado (doppia conforme). Inoltre la Corte ha confermato il principio secondo cui non è necessario notificare gli avvisi di accertamento o le cartelle anche al cessionario perché la notifica al debitore iscritto a ruolo è sufficiente per la formazione del titolo esecutivo; ciò non preclude la possibilità per il cessionario di proporre impugnazione dell'intimazione. Conseguenza pratica: confermata la validità dell'intimazione di pagamento e la responsabilità di SGS come cessionaria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 14

    l'art. 14 del d. lgs. n. 472 del 1997 prevede un'obbligazione solidale in capo al cessionario dell'azienda

    Il comma 4 contempla la responsabilità illimitata in caso di cessione in frode ai creditori tributari; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 4 alla fattispecie, pur richiedendo la valutazione degli elementi di fatto (depauperamento, accordo fraudolento), che possono essere provati anche in via indiziaria.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza

    È sufficiente la notifica della cartella (o dell'intimazione) al debitore iscritto a ruolo; non è necessaria la preventiva notifica degli avvisi di accertamento o delle cartelle anche al cessionario perché la formazione del titolo avviene nei confronti del soggetto passivo principale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata

    Conferma la regola che l'avviso di accertamento si rivolge al soggetto passivo e che altri soggetti obbligati (soci, cessionari) non devono essere necessariamente raggiunti dallo stesso atto per la validità della procedura di riscossione.

  • Codice civile, artt. 2560 e 2697

    Richiamati in relazione ai profili probatori e agli elementi che possono dimostrare rapporti di controllo e fatti posti a fondamento della presunta frode; la Corte valuta tali elementi secondo le regole probatorie civili, ammettendo prove anche indiziarie.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 115

    Articoli richiamati dalle censure (dovere di pronuncia e onere della prova) ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente esaminato le questioni rilevanti, senza omissioni tali da rendere la sentenza nulla.

Massime di principio

  • Una cessione d'azienda a prezzo simbolico o molto basso, operata da una società indebitata (specie subito dopo accessi o verifiche fiscali) e verso soggetti collegati familiarmente, costituisce un forte elemento indiziario di frode: può integrare gli estremi per l'applicazione dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. 472/1997 e la responsabilità del cessionario.
  • La notificazione degli avvisi di accertamento o delle cartelle al cedente è, di norma, sufficiente per la formazione del titolo esecutivo; non è necessaria una notifica preventiva degli stessi atti anche al cessionario perché ciò non preclude al cessionario di contestare l'intimazione in giudizio.
  • L'onere probatorio dell'Amministrazione per dimostrare la frode esiste ma può essere assolto mediante elementi e valutazioni indiziarie (tempistica, rapporti di controllo, prezzo, depauperamento dell'attivo): il giudice valuta la complessiva persuasività del quadro probatorio.
  • La doppia conforme (medesima decisione di primo e secondo grado) limita fortemente la possibilità di rinnovare in Cassazione questioni di merito: molte doglianze vengono dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o per preclusione.
  • Anche se non sono stati notificati al cessionario gli atti prodromici, il diritto di difesa del cessionario non viene meno: può comunque impugnare l'intimazione di pagamento e sollevare vizi formali e di merito (ma non potrà pretendere che la mancata preventiva notifica annulli automaticamente l'intimazione quando la legge consente la notifica al solo debitore principale).

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