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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2742/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso, ai sensi dell'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989 (ratificata con l. n. 20/1992), di una parte del credito d'imposta relativo a dividendi percepiti nel 2003 da una controllata italiana. I dividendi non avevano subito imposizione in Italia per effetto dell'applicazione della direttiva madre-figlia recepita nell'art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973. L'Amministrazione negò il rimborso lamentando l'assenza di una doppia imposizione effettiva e la incompatibilità del rimborso con i benefici già fruiti tramite la direttiva. La ricorrente contestava che la convenzione non richiede una preventiva doppia imposizione e che le autorità francesi avevano attestato i requisiti convenzionali (residenza, soggezione a imposte, carattere di effettiva beneficiaria e consistenza della partecipazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società francese (annullando la sentenza di merito) e ha rinviato al giudice di merito per nuova valutazione. La Corte ha precisato i principi di diritto relativi alla coesistenza e combinazione fra la direttiva madre-figlia e la convenzione bilaterale: non esiste un'alternativa assoluta fra le due fonti, ma l'applicazione va valutata caso per caso. Ha inoltre ribadito che non può essere riconosciuto un vantaggio fiscale indebito o un trattamento più favorevole rispetto a quello ottenibile da operatori nazionali (evitando così una doppia non-imposizione o un aiuto di Stato). Pertanto il rimborso può essere riesaminato dal giudice di merito verificando se, nei fatti, la sua concessione determinerebbe un indebito beneficio o violerebbe la neutralità fiscale.

Norme richiamate

  • Direttiva 1990/435/CEE (c.d. direttiva madre-figlia)

    Predispone il regime di neutralità fiscale fra società madre e controllate nell'UE, consentendo esenzioni o regimi che evitino la doppia imposizione; coesiste con le convenzioni bilaterali e richiede un'applicazione valutata in funzione della finalità di parità di trattamento e neutralità fiscale

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis

    Norma interna di recepimento della direttiva madre-figlia; nel caso ha determinato l'assenza di prelievo in Italia sui dividendi attribuiti alla madre estera

  • Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989 (ratificata con l. n. 20/1992), art. 10, par. 4, lett. b)

    art. 10, par. 4, lett. b)

    Prevede il meccanismo di credito/rimborso per i dividendi tra società madre e controllata; la Corte chiarisce che l'applicabilità della disposizione va valutata tenendo conto del rischio di ottenere, in concreto, un vantaggio fiscale indebito o una doppia non-imposizione

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-389/18 (19 dicembre 2019)

    Ha affermato che la direttiva madre-figlia non elimina automaticamente ogni questione di doppia imposizione e che può residuare la necessità di strumenti interpretativi o convenzionali per dirimere situazioni opache; questo ha inciso sull'approccio case-by-case adottato dalla Corte di cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi citati)

    Cass. nn. 3556/2009; 5943/2009; 8621/2011; 4164/2013; 27111/2016; 23367/2017; 16004/2019; 27807/2019; 20646/2021; 5154/2022; 26307/2020

    Serie di pronunce che hanno formato l'orientamento della Corte: tradizionalmente alternativa fra direttiva e convenzione quando il beneficio derivante dall'applicazione di una esclude il presupposto per l'altra; più recentemente l'orientamento è evoluto verso un'analisi fattuale e combinata per evitare sia la doppia imposizione che la doppia non-imposizione/aiuti ingiustificati

  • Legge di ratifica della Convenzione Italia-Francia

    l. n. 20 del 7 gennaio 1992

    Rende la convenzione parte dell'ordinamento nazionale; la sua applicazione deve essere coordinata con la normativa comunitaria

Massime di principio

  • La direttiva madre-figlia e le convenzioni bilaterali coesistono: non vanno interpretate come alternative assolute ma vanno combinate caso per caso in funzione di quali imposte sono state effettivamente pagate o non pagate
  • Il diritto al rimborso o al credito convenzionale richiede una verifica fattuale per accertare che la sua concessione non determini una doppia non-imposizione o un vantaggio fiscale che un operatore nazionale non potrebbe ottenere
  • Se i dividendi non sono stati tassati in Italia per effetto della direttiva, il giudice deve valutare se il riconoscimento del credito/rimborso convenzionale comporterebbe un indebito beneficio o violerebbe la neutralità fiscale comunitaria
  • La prova della residenza fiscale e degli altri requisiti convenzionali da parte dell'autorità dello Stato della madre è rilevante, ma non è di per sé sufficiente se l'effetto pratico è concedere un vantaggio incompatibile con la finalità di parità di trattamento
  • In situazioni simili occorre procedere a un esame concreto (underlying tax credit, imposte effettivamente versate, conseguenze sulla tassazione nel Paese della madre) e la decisione finale va preso dopo valutazione di merito sui fatti

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