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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2656/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti Ciuci impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, pur confermando la condanna all'arretramento del fabbricato a carico dei germani Vitale, aveva revocato la loro condanna alle spese in favore degli eredi Ciuci. I Ciuci lamentavano che la Corte d'appello non avesse valutato correttamente la costituzione volontaria dei Vitale dopo la riassunzione del processo (conseguente alla interruzione per decesso) e, quindi, avesse errato nel regolare le spese tra le parti. Parallelamente, Filomena Vitale deduceva nullità della notifica in primo grado per irregolarità dell'avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Filomena Vitale relativo alla nullità della notifica e ha invece accolto, in parte, il ricorso principale dei Ciuci (art. 360 comma 1, n.3 c.p.c.). La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia errato nel non esaminare adeguatamente la posizione processuale dei germani Vitale, costituitisi volontariamente anche dopo la riassunzione, e pertanto ha cassato le statuizioni impugnate relative alla regolamentazione delle spese (sub a) e b)) e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini la ripartizione delle spese tra gli eredi Ciuci e i germani Vitale e decida anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato dei Vitale è stato dichiarato assorbito. Inoltre la Corte ha rilevato l'obbligo per Filomena Vitale del versamento del contributo unificato supplementare se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.3

    Fondamento della cassazione per violazione di legge: la Corte ha accolto il motivo che denunciava omissione di esame su profili decisivi (omesso valutazione della costituzione volontaria e delle sue conseguenze sulla regolamentazione delle spese).

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.5

    Richiamato come norma per censurare omessa valutazione di fatti/processuali rilevanti: la Corte individua la necessità di un esame motivato della posizione processuale delle parti costituite.

  • artt. 112 e 105 c.p.c.

    Norme processuali invocate con riferimento alla interpretazione e motivazione delle decisioni di merito e alla corretta applicazione del principio dispositivo, valutate nella prospettiva della regolarità del processo decisionale.

  • art. 8 legge 20/11/1982 n.890

    Norma sulle notificazioni a mezzo servizio postale: la Corte ricorda che l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale fa fede fino a querela di falso, per cui le contestazioni sulla regolarità del ritiro devono essere dedotte con querela di falso.

  • art. 1 legge 20/11/1982 n.890

    Stabilisce la possibilità per l'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale; la Corte sottolinea la forza certificatoria dell'avviso di ricevimento per le notifiche eseguite tramite il servizio postale.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 (introdotto dalla L. n.228/2012)

    Previsione del contributo unificato supplementare: la Corte dà atto dell'obbligo per la ricorrente Filomena Vitale di versare l'ulteriore importo, se dovuto.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla determinazione delle spese e competenze; la questione concreta è stata assorbita dalla decisione sulla regolamentazione delle spese tra le parti.

  • artt. 1292 e 1299 c.c.

    Citati in relazione a questioni di riparto di pagamenti e compensi; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla ripartizione degli importi siano assorbite dal riesame delle spese in Corte d'appello.

  • art. 65 ord. giud.

    Richiamato per la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione: i motivi di cassazione devono evidenziare errori di diritto e non semplici riconsiderazioni di fatto.

Massime di principio

  • Chi si costituisce volontariamente nel processo, anche dopo la riassunzione del procedimento interrotto, non è contumace e può essere considerato soggetto alla regola della soccombenza ai fini della liquidazione delle spese.
  • L'intervenuto o l'interveniente che assume attiva posizione di contrasto ovvero fa proprie le difese di una parte si assume il rischio della responsabilità per le spese in caso di soccombenza.
  • Le contestazioni circa la regolarità dell'avviso di ricevimento/postale richiedono la proposizione della querela di falso: l'avviso firmato dall'agente postale fa fede fino a querela di falso.
  • In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a chiedere la riconsiderazione di elementi di fatto non dedotti o non esaminati nei gradi di merito; il ricorso deve indicare in modo autosufficiente dove e come si è verificata la violazione di legge.
  • Se una pronuncia di merito omette di valutare rilevanti posizioni processuali delle parti (es. costituzioni successive alla riassunzione), la Corte di Cassazione può cassare la decisione e rinviare per un nuovo esame specifico delle spese e delle responsabilità tra le parti.

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