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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2746/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso dell'IVA pagata in dogana per importazioni (da USA) di prodotti farmaceutici sdoganati in Italia e successivamente venduti tramite cessioni intracomunitarie a clienti nel Regno Unito. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto identificarsi preventivamente ai fini IVA in Italia (art. 35-ter DPR 633/1972) o nominare un rappresentante fiscale (art. 17 DPR 633/1972). La contribuente, identificatasi in Italia solo successivamente al 2015, aveva chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 38-bis.2 DPR 633/1972 ritenendo le cessioni non imponibili (intracomunitarie) ai sensi dell'art. 41 d.l. 331/1993.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo errata la qualificazione dell'operazione come cessione imponibile in Italia e errata la conclusione secondo cui il rimborso sarebbe precluso per mancata identificazione preventiva. Ha affermato che: (i) l'operazione è riconducibile alle cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41 d.l. 331/1993; (ii) l'identificazione diretta ai fini IVA ha natura formale e non costitutiva del diritto al rimborso/detrazione, pertanto l'identificazione effettuata successivamente non esclude il rimborso, a condizione che l'amministrazione possa comunque verificare i requisiti sostanziali, che non vi sia frode o abuso e che l'identificazione sia avvenuta entro un termine ragionevole. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è annullata e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 38-bis.2

    i soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità [ora Unione], assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi...

    Disciplina il rimborso IVA per soggetti stabiliti in altri Stati membri. Il diritto al rimborso non è escluso automaticamente dalla tardiva identificazione; la norma va letta in conformità alla giurisprudenza UE che valorizza i requisiti sostanziali, salvo frode o abuso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 35-ter

    i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema

    Stabilisce la procedura di identificazione diretta in Italia e la necessità della preventiva dichiarazione. Tuttavia la Corte ha ritenuto che tale identificazione abbia natura essenzialmente formale ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso, purché l'amministrazione possa verificare i requisiti sostanziali e non sussista abuso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 17

    Disciplinando l'esercizio dei diritti/obblighi IVA da parte di soggetti non residenti, chiarisce l'alternativa tra identificazione diretta e rappresentante fiscale. La Corte ricorda che entrambe le figure servono a individuare un interlocutore nazionale e che la mancata preventiva identificazione non equivale automaticamente a perdita del diritto sostanziale al rimborso.

  • decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) - art. 41, comma 1, lett. a)

    cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta [...]

    Definisce le cessioni intracomunitarie non imponibili. La Corte ha ritenuto che l'operazione della ricorrente rientrasse in questa categoria e quindi non fosse imponibile in Italia, rendendo infondata la motivazione della CTR sulla preclusione del rimborso.

  • Direttiva 2006/112/CE - artt. 213, 214 e 178

    La giurisprudenza della Corte di Giustizia interpretando tali articoli ha qualificato gli obblighi di registrazione/identificazione come requisiti formali, il cui mancato rispetto non costituisce in sé un ostacolo al diritto alla detrazione/rimborso, salvo frode/abuso o impossibilità dell'amministrazione di verificare i requisiti sostanziali.

Massime di principio

  • Una importazione seguita da spedizione in altro Stato membro può costituire una cessione intracomunitaria non imponibile: la qualificazione dipende dalla prova della spedizione/destinazione e non dalla mera effettuazione dell'importazione in Italia.
  • L'identificazione ai fini IVA (diretta o tramite rappresentante fiscale) ha natura prevalentemente formale: la sua mancata effettuazione preventiva non esclude automaticamente il diritto al rimborso/detrazione, se i requisiti sostanziali sono dimostrabili e l'amministrazione può verificarli.
  • Il diritto al rimborso può essere negato solo in presenza di elementi oggettivi di frode o abuso o se la mancata identificazione impedisce concretamente il controllo dell'operazione da parte dell'amministrazione.
  • Occorre procedere tempestivamente all'identificazione: la Corte richiede che la registrazione avvenga entro un termine ragionevole e che siano fornite giustificazioni plausibili per la ritardata identificazione.
  • Documentazione e prova della destinazione (evidenze di trasporto, contratti, documenti doganali, e comunicazioni) sono decisive: conservarle e renderle disponibili consente di ottenere il rimborso anche se l'identificazione è avvenuta successivamente.

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