Cassazione Civile, Sentenza n. 2712/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera condominiale del 5.12.2012 con cui furono approvate nuove tabelle millesimali e i consuntivi/preventivi 2011/12-2012/13. La ricorrente deduceva: mancato consenso (si era riservata di gradire il tecnico nominato), errata attribuzione di superfici e di due cantine invece di una, uso del criterio millesimale invece della cubatura per riscaldamento, mancanza di informazione/assenza delle tabelle nella convocazione e carenza probatoria rispetto all'erroneità delle nuove tabelle
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali non ha natura negoziale ma può essere effettuata con la maggioranza qualificata di cui all'art.1136, comma 2 c.c., salvo che la tabella esprima una deroga al regime legale di ripartizione delle spese (situazione non contestata in modo specifico dalla ricorrente). Molti motivi sono stati ritenuti inammissibili o generici: contestazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità, deduzioni nuove sollevate in appello vietate dall'art.345 c.p.c., mancanza di specificazione degli elementi mancanti relativi all'informazione e carenza di prova sull'erroneità concreta delle tabelle. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in dettaglio). È inoltre stato annotato l'obbligo di eventuale maggior contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002
Norme richiamate
L'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali non richiede l'unanimità e può essere adottata con la maggioranza qualificata prevista dall'art.1136, comma 2, salvo che la tabella esprima una deroga alla ripartizione legale delle spese (che renderebbe la tabella di natura contrattuale)
Richiamato implicitamente per distinguere le ipotesi in cui si approva una "diversa convenzione" di ripartizione delle spese: solo in tal caso le tabelle hanno natura contrattuale e richiedono unanimità
Contestata questione processuale sulla corretta individuazione della delibera impugnabile (momento della lesione): la Corte precisa che la lesione nasce con l'approvazione definitiva delle tabelle, non con la decisione di procedere alla loro redazione
Richiamato per escludere l'ammissibilità di doglianze dedotte per la prima volta in appello (es. eccesso di potere), in quanto tardive
Norma processuale citata nei motivi attinenti all'onere di motivazione e alla deduzione dei fatti decisivi; la Corte ha ritenuto i rilievi generici o attinenti a valutazioni di fatto insindacabili
artt. 68 e 69 Disp. Att. Cod. Civ.
Richiamati con riferimento ai profili di forma/informazione della convocazione dell'assemblea e alla pubblicazione dei documenti; la Corte ha ritenuto le contestazioni generiche e prive di indicazione precisa degli elementi mancanti
Invocato relativamente all'informazione preventiva ai condomini: la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità, per mancata indicazione di quali elementi sarebbero mancati
Richiamato per escludere l'impugnabilità per vizio di motivazione della sentenza di appello quando si tratti di doppia conforme
Sezioni Unite, 14.4.2021, n. 9839 (giurisprudenza)
Affermato il principio secondo cui approvazione/revisione delle tabelle millesimali richiede la maggioranza qualificata se si tratta di funzione ricognitiva dei criteri legali; solo se emerge una deroga contrattuale serve l'unanimità
Richiamato con riferimento agli obblighi contributivi sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale ulteriore importo dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- La revisione o approvazione delle tabelle millesimali è in linea di massima atto non negoziale: basta la maggioranza qualificata di cui all'art.1136 c.c., salvo che nella tabella emergano espressamente deroga o "diversa convenzione" rispetto alla ripartizione legale delle spese (in tal caso serve l'unanimità).
- La lesione del diritto del singolo condomino si concretizza con l'approvazione definitiva delle nuove tabelle (momento in cui gli millesimi attribuiti diventano definitivi), non con la mera decisione di procedere alla loro redazione.
- Contestazioni generiche sull'erroneità delle tabelle (senza indicazione puntuale delle difformità e senza prova) sono inammissibili o destinate a fallire: è necessario fornire elementi logico-probatori specifici (metri quadrati, calcoli, perizia contraria).
- Nuove doglianze sollevate per la prima volta in appello (es. eccesso di potere) rischiano di essere inammissibili per violazione dell'art.345 c.p.c.; vanno quindi dedotte tempestivamente e in primo grado.
- I profili di forma/informazione (es. documenti non allegati alla convocazione) devono essere puntualmente indicati e dimostrati: la mera asserzione generica della mancanza di informazione non è sufficiente.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sono in linea di principio insindacabili in Cassazione; per ottenere la cassazione per vizio di motivazione occorre mostrare contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione (criterio restrittivo, specie se sentenza di doppia conforme).
- Ordini di efficacia provvisoria o provvedimenti interinali relativi a delibere possono avere limiti di impugnabilità in sede di cassazione: occorre valutare la natura del provvedimento impugnato.
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