Cassazione Civile, Sentenza n. 2689/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione fiscale relativa all'anno d'imposta 1/4/2005-31/3/2006 sulla deducibilità dei compensi versati da Dolce Gabbana S.r.l. a società del gruppo USA: (i) costi riaddebitati in base a un service agreement (promozione/marketing) e relativo mark-up; (ii) corrispettivi/ contributi riconosciuti ai distributori in base a supply agreement per negozi monomarca. L'Agenzia ha ritenuto parte di tali costi non inerenti o non correttamente ripartiti tra le varie società del gruppo e/o non corrispondenti al valore normale (transfer pricing), negandone la deducibilità. DG ha impugnato la decisione per vizio di motivazione, omesso esame di fatti e errata ripartizione degli oneri probatori; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale sul punto dell'onere della prova e dell'interpretazione delle regole OCSE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso principale proposto da Dolce Gabbana (salvo l'ultimo assorbito), confermando in larga parte la decisione dei giudici di merito sulla mancata prova della corretta ripartizione dei costi e sull'inerenza di alcune voci; ha però accolto il terzo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate (riguardante l'errata attribuzione dell'onere della prova in tema di transfer pricing e la valutazione dell'inerenza), censurando la decisione della CTR su tale punto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24
Disciplina il processo verbale di constatazione (PVC); la Corte afferma che il PVC non deve necessariamente contenere tutte le contestazioni e l'avviso di accertamento non è strettamente vincolato al contenuto del PVC.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Norma sul contraddittorio endoprocedimentale: è previsto un termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica del PVC; la Corte richiama che l'obbligo di contraddittorio opera solo se specificamente previsto dalla norma.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Regole processuali tributarie; ricondotto al principio che la motivazione della sentenza deve consentire facilmente la verifica dei ragionamenti, pena nullità quando sia apparente o contraddittoria.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3-5
Criteri di cassazione per violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi: la Corte precisa i limiti dell'annullamento per vizio motivazionale e per omesso esame di fatti storici, escludendo la possibilità di re-giudicare i fatti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Richiamata in relazione ai rimedi processuali previsti nel giudizio tributario di merito; citata in correlazione con le norme processuali impugnate.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 110, settimo comma
Norma in materia di transfer pricing: la Corte chiarisce che la disposizione non è una norma meramente antielusiva ma mira a disciplinare le verifiche sulle operazioni infragruppo; spetta all'Amministrazione dimostrare l'esistenza di transazioni a valori anomali, mentre il contribuente ha l'onere, secondo le regole ordinarie, di provare la normalità dei prezzi nelle deduzioni fiscali.
TUIR, art. 9, terzo comma
Rilevante nella determinazione del valore normale: la Corte conferma che, in caso di operazioni infragruppo, la misura secondo il valore normale è il criterio di rettifica e che il contribuente deve fornire elementi per verificarne la conformità.
TUIR, art. 109, quinto comma
Norma richiamata nelle censure sulla deducibilità dei costi inerenti; la Corte distingue inerenza qualitativa dalla congruità/valore normale e conferma che la prova dell'inerenza grava sul contribuente.
codice di procedura civile, art. 115
Principio del fatto notorio: la Corte osserva che l'uso del fatto notorio deve essere rigoroso; i giudici di merito possono però valorizzare elementi di comune esperienza (es. valenza pubblicitaria dei negozi monomarca) purché supportati da documentazione.
codice civile, art. 2697
Regola sull'onere della prova: la Corte ribadisce che, secondo le regole ordinarie, il contribuente che deduce costi deve fornire la prova della loro esistenza e inerenza.
codice di procedura civile, art. 132, primo comma, n. 4
Criterio processuale sulla motivazione delle sentenze; la Corte richiama la nozione di motivazione apparente e i limiti dell'annullabilità per difetto motivazionale.
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione e alla necessità della pronuncia su tutte le censure rilevanti; qui il motivo relativo alle sanzioni è stato assorbito.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2-ter
Esimente per la non applicabilità delle sanzioni se il contribuente consegna la documentazione prevista per il riscontro dei prezzi di trasferimento; la questione è stata ritenuta assorbita nel caso concreto.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/1980
Prassi amministrativa che disciplina la deducibilità dei costi infragruppo subordinandola all'effettività e all'inerenza del servizio: la Corte la qualifica come prassi conforme alla giurisprudenza che richiede prova dell'utilità effettiva del servizio.
OCSE - Transfer Pricing Guidelines, par. 7.36
Richiamate dalle parti in tema di allocazione di costi pubblicitari e mark-up: la Corte valuta l'interpretazione e conclude che le linee guida devono essere integrate nella valutazione complessiva, senza cambiare il riparto degli oneri probatori stabilito dal diritto interno.
Massime di principio
- Inerenza dei costi: va valutata in termini qualitativi (attinenza all'attività dell'impresa) e grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e l'effettivo sostenimento dei costi infragruppo.
- Congruità/valore normale e transfer pricing: sono profili distinti dall'inerenza; l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di transazioni a condizioni anomale mentre il contribuente deve dimostrare che i prezzi corrispondono al valore di mercato (art. 9 TUIR).
- Ripartizione dei costi tra più entità del gruppo: quando una società presta servizi a più controparti occorre documentare analiticamente la ripartizione; l'assenza di documentazione rende non verificabile la congruità e può comportare la disconoscimento della deducibilità.
- Mark-up su costi infragruppo: il riconoscimento del margine è possibile solo se le attività remunerate sono proprie e documentabili per il prestatore; non si riconosce automaticamente se si tratta di funzioni di direzione generale o servizi senza valore di mercato.
- PVC e contraddittorio: il PVC non deve contenere necessariamente tutte le contestazioni e l'avviso di accertamento non è vincolato al contenuto del PVC; l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera solo quando previsto dalla norma e con le modalità stabilite.
- Onere probatorio in sede contenziosa: la Corte conferma i limiti della cassazione su fatti e prove: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle fonti di prova, ma deve motivare in modo non apparente le sue conclusioni; omissioni di motivazione gravi possono portare a cassazione e rinvio.
- Documentazione preventiva e contemporanea: nelle operazioni infragruppo è cruciale la documentazione analitica e tempestiva (reporting, rendicontazione, perizie, certificazioni di revisori) per sostenere la deducibilità e la conformità al valore normale.
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