Cassazione Civile, Sentenza n. 2723/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il saldo di due parcelle (nn. 11 e 11 bis) per prestazioni professionali rese in qualità di difensore di enti pubblici in liquidazione, contestando l'applicazione degli onorari minimi stabiliti dalla convenzione del 18/3/2002 e chiedendo il riconoscimento di compensi a valori medi/intermedi sulla base della convenzione originaria del 19/9/2000 e della tariffa professionale. Dopo revoca del mandato e parziale pagamento, Traldi ha chiesto la differenza rispetto a quanto ricevuto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo la domanda inammissibile per essere già stata oggetto di precedente pronunciamento in un procedimento speciale (art. 28 legge n. 794/1942) divenuto definitivo (giudicato esterno) e inoltre aveva ritenuto che un pagamento ricevuto dal ricorrente avesse estinto la pretesa. La Corte di Cassazione ha condiviso che il ricorso non ha efficacemente contestato la ratio decisiva della sentenza impugnata (il difetto di riproponibilità per giudicato esterno), rilevando la genericità e confusione delle censure, l'assenza di riproduzione puntuale dei giudicati invocati e la mancata indicazione precisa di quale affermazione della decisione impugnata sarebbe in contrasto con le pregresse res iudicatae. Sono state condannate le spese del giudizio in favore dei controricorrenti e disposto l'obbligo per il ricorrente del versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla legge
Norme richiamate
legge n. 794/1942
Il decreto emesso nel procedimento speciale di liquidazione previsto da tale legge, se non impugnato nei termini, assume carattere di definitività e valore di giudicato sostanziale; tale giudicato esterno può precludere la riproposizione della medesima domanda in altro giudizio
legge n. 14/2009
artt. 41 e 16 ter (richiamati nel ricorso)
Il ricorrente deduceva l'inapplicabilità della legge agli atti di subentro del liquidatore; la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse centrale per la decisione impugnata, la quale si fondava invece sul giudicato esterno, perciò la presunta violazione di questa legge non è stata accolta né approfondita
Codice di procedura civile
artt. 81, 99, 100, 101, 105, 106, 110, 112, 167, 183, 268, 323, 324, 329, 342, 343, 345, 360, 395
Richiamati in vari motivi di ricorso per censurare ammissibilità degli appelli, omessa pronuncia e violazioni procedurali. La Corte ha richiamato in particolare i limiti del ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c.) e la disciplina della revocazione (art. 395 n. 5) quando si lamenta omesso rilievo d'ufficio del giudicato esterno
Codice civile
artt. 2230, 2233, 1224 co.2, 2909
Gli artt. 2230 e 2233 (disciplina del compenso professionale) e l'art. 1224 (interessi/danni da ritardo) sono richiamati per la richiesta di maggiori onorari e danni: la Corte ha ritenuto tali richieste precluse dalla declaratoria di inammissibilità della domanda per giudicato esterno. L'art. 2909 c.c. (efficacia del giudicato esterno) è evocato per la preclusione di questioni già decise
DM n. 585/1994
Richiamato con riferimento ai parametri tariffari professionali invocati dal ricorrente; la Corte non ha esaminato nel merito la corretta interpretazione delle convenzioni tariffarie poiché ha deciso per inammissibilità basata sul giudicato esterno
Legge n. 228/2012
Ha introdotto la previsione che consente, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, di disporre l'obbligo per il ricorrente del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per tale obbligo
D.P.R. n. 115/2002
Norma collegata alla legge n. 228/2012 che disciplina l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha applicato tale regime in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Un provvedimento definitivo emesso in un procedimento speciale di liquidazione, non impugnato nei termini, produce giudicato sostanziale e può precludere la riproposizione della medesima pretesa in altro giudizio (efficacia di giudicato esterno)
- Chi invoca l'esistenza di giudicati pregressi in sede di cassazione deve riprodurre nel ricorso il testo (dispositivo e motivazione) dei precedenti provvedimenti e indicare con precisione quale affermazione della decisione impugnata sarebbe in contrasto col pregresso giudicato; richiami generici o confusi sono inammissibili
- Se il diritto fatto valere è stato già oggetto di una decisione di rigetto divenuta definitiva, anche pretese ulteriori (es. maggiori compensi, danni per ritardo) possono risultare precluse perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile
- Il pagamento o altri atti di estinzione riconducibili allo stesso oggetto della pretesa possono essere valutati come estinzione della creditoria e influire sull'ammissibilità della domanda
- Nel giudizio di cassazione non è possibile far emergere per la prima volta complesse questioni di fatto o invocare una pletora di giudicati panprocessuali senza adeguata riproduzione e specificazione: ciò comporta alto rischio di inammissibilità
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, mentre la richiesta di responsabilità processuale aggravata richiede presupposti specifici non automaticamente sussistenti
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