Sentenza n. 1195/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, deliberazione negativa dell’Ente Parco, decreto regionale recante esito non favorevole della VIA e diniego del PAUR per l’ampliamento e la prosecuzione della coltivazione di una cava di trachite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il parere negativo della Soprintendenza e l’atto negativo dell’Ente Parco, deducendo eccesso di potere per sviamento e insufficienza della motivazione. Ha contestato, in particolare, la pertinenza del riferimento alla candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera MAB UNESCO, la valutazione negativa degli effetti paesaggistici dell’intervento, l’omessa considerazione della possibile natura migliorativa del progetto e la disparità di trattamento rispetto a una vicina cava autorizzata. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto regionale di VIA e di diniego del PAUR, deducendo illegittimità derivata, motivazione incongrua, falsa applicazione dell’art. 32 l.r. Veneto n. 13/2018, motivazione insufficiente e contraddittoria e violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Secondo la ricorrente, la drastica riduzione degli impatti richiesta dall’art. 32 avrebbe dovuto essere parametrata alle tecniche generali normalmente utilizzate per l’estrazione della trachite e non alla situazione specifica della cava; l’impiego del filo diamantato in luogo degli esplosivi avrebbe costituito un’innovazione sufficiente; l’amministrazione non avrebbe adeguatamente spiegato il mancato superamento dei motivi ostativi né considerato il fabbisogno di trachite per la conservazione del patrimonio storico e artistico e il parere favorevole del Comune.
La decisione
Il TAR ha rigettato sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità per l’infondatezza nel merito. Quanto ai pareri paesaggistici, ha affermato che la Soprintendenza aveva fornito una motivazione ampia e circostanziata, descrivendo il valore paesaggistico del sito, la morfologia del colle, la visibilità del fronte di cava, gli effetti cumulativi con un’altra cava e le conseguenze dei due ambiti progettuali. Il giudizio negativo è stato ritenuto autonomamente sorretto, per l’ambito A, dalla significativa e artificiale modifica del profilo sommitale del colle e, per l’ambito B, dalla creazione di una depressione assimilabile a una dolina, estranea al contesto vulcanico dei Colli Euganei. La circostanza che alcuni effetti fossero poco o non immediatamente percepibili dall’esterno è stata giudicata irrilevante, poiché la tutela paesaggistica riguarda il bene nella sua interezza e comprende anche gli effetti non immediatamente visibili. È stata esclusa la disparità di trattamento, non essendovi assoluta identità tra la cava in esame e quella assunta come termine di paragone; inoltre, l’eventuale diverso trattamento in altra situazione non può rendere illegittimo l’atto oggetto di giudizio. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha interpretato l’art. 32 l.r. Veneto n. 13/2018 come disciplina eccezionale e selettiva, che consente la deroga ai limiti del Piano Ambientale e del Progetto Tematico Cave solo quando il progetto sia altamente innovativo e, sulla base di uno studio di fattibilità sperimentale, dimostri un’effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici e ambientali. Il parametro comparativo è generale e settoriale, riferito alle tecniche normalmente utilizzate per l’estrazione della trachite, ma la verifica dell’effettiva riduzione deve essere svolta concretamente sul progetto e sul singolo sito, considerando morfologia, visibilità, fronte di cava, modalità operative e impatti reali. La mera introduzione di una tecnica nuova, quale il filo diamantato, non è sufficiente se il progetto conserva o prolunga gli impatti dell’attività ordinaria. Il proponente ha l’onere di dimostrare i presupposti della deroga mediante dati, simulazioni e analisi tecniche; l’amministrazione deve motivare le ragioni per cui tali elementi non risultano convincenti. Nel caso concreto, il CTR VIA aveva valutato le matrici del consumo di territorio, delle alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali nelle fasi estrattiva e ricompositiva, nonché le tecniche di abbattimento, motivando adeguatamente il mancato raggiungimento della soglia di drastica riduzione. Non è stata ravvisata violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il CTR VIA aveva esaminato le osservazioni della ricorrente in un’apposita sezione del parere successivo. Non è stato ravvisato neppure un difetto di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà o errore tecnico, sicché le valutazioni amministrative non erano sindacabili dal giudice in senso sostitutivo. Il fabbisogno di trachite per finalità storico-artistiche è stato qualificato come ragione politico-legislativa della deroga, ma non come condizione autonoma idonea a consentirla in assenza della drastica riduzione degli impatti. Anche il parere favorevole del Comune è stato considerato, ma non poteva superare l’esito negativo della valutazione paesaggistico-ambientale. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004
Individua il vincolo paesaggistico gravante sull’area della cava e costituisce il quadro di tutela paesaggistica considerato dalla Soprintendenza.
Disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale richiesto per la prosecuzione e l’ampliamento della coltivazione della cava.
art. 32 l.r. Veneto 16 marzo 2018, n. 13
All’interno del Parco regionale dei Colli Euganei [...] possono essere autorizzate [...] attività di cava per l’estrazione di trachite [...] nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il progetto di coltivazione proposto sia ad alto contenuto innovativo [...] dal quale emerga un’effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici ed ambientali rispetto a quelli derivanti dalle coltivazioni condotte con le usuali tecniche normalmente adottate per l’estrazione della trachite; b) il progetto sia sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e ottenga esito favorevole [...]; c) l’intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attività [...] e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l’Ente Parco Colli Euganei.
Prevede una deroga eccezionale ai limiti del Piano Ambientale e del Progetto Tematico Cave. La deroga richiede non solo l’innovatività della tecnica, ma la dimostrazione concreta di una drastica riduzione degli impatti; il parametro comparativo è generale, mentre la verifica dell’effettività della riduzione deve essere concreta e riferita al singolo progetto e sito.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone l’esame delle osservazioni formulate contro il preavviso di rigetto; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto dal parere del CTR VIA che aveva esaminato le osservazioni in una sezione specifica.
art. 1, commi 1 e 2, l. 29 novembre 1971, n. 1097
Stabilisce, nel territorio dei Colli Euganei, il divieto di apertura di nuove cave e di ripresa dell’esercizio di cave inattive, nell’ambito della speciale tutela paesaggistica e ambientale.
art. 2 l. 29 novembre 1971, n. 1097
Disciplina la cessazione delle attività di determinate cave e il regime delle attività estrattive ammesse.
art. 3 l. 29 novembre 1971, n. 1097
Subordina la continuazione delle attività estrattive consentite all’approvazione di un apposito progetto di coltivazione.
art. 5, lett. n), D.M. 17 ottobre 2007
Ribadisce il divieto di apertura e ampliamento delle cave nelle ZPS, salvo quelle previste dagli strumenti di pianificazione già vigenti o approvati nel periodo transitorio.
Massime di principio
- Una disciplina regionale derogatoria ai limiti ordinari dell’attività estrattiva, prevista in un’area sottoposta a tutela paesaggistica e ambientale rafforzata, deve essere interpretata restrittivamente e non attribuisce un diritto automatico alla prosecuzione o all’ampliamento della cava.
- Quando la legge subordina la deroga alla presentazione di un progetto ad alto contenuto innovativo dal quale emerga un’effettiva drastica riduzione degli impatti, la sola novità della tecnica utilizzata non è sufficiente: l’innovazione deve essere causalmente collegata a una riduzione realmente significativa degli impatti paesaggistici e ambientali.
- Il parametro di confronto può essere individuato dalla legge nelle tecniche normalmente utilizzate per il settore, ma la verifica dell’effettiva riduzione degli impatti deve essere svolta concretamente con riferimento al singolo progetto e al sito interessato, considerando morfologia, percezione paesaggistica, visibilità, fronte di cava, modalità operative e impatti reali.
- Nelle ipotesi di deroga subordinata a rigorosi presupposti tecnici, grava sul proponente l’onere di dimostrare, mediante uno studio di fattibilità e una documentazione tecnica completa, l’alto contenuto innovativo del progetto e la drastica riduzione degli impatti; l’amministrazione deve poi motivare le ragioni per cui gli elementi prodotti non risultano convincenti.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali della Soprintendenza e degli organi VIA sono sindacabili dal giudice amministrativo per difetto di motivazione, manifesta illogicità, incoerenza, inattendibilità o errore di fatto, ma non possono essere sostituite da una diversa valutazione tecnica del privato o del giudice.
- Il fabbisogno di materiale necessario alla conservazione del patrimonio storico e artistico, quando costituisce la ragione legislativa della deroga, non opera come condizione autonoma sufficiente a superare l’assenza degli specifici presupposti ambientali e paesaggistici richiesti dalla legge.
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