L.R. Veneto 13/2018
Norme per la disciplina dell'attività di cava.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Veneto pianificazione, autorizzazione, esercizio, vigilanza e sanzioni dell’attività di cava, con PRAC e regole su progetti, garanzie e contributi ai comuni. È in vigore dal 17 marzo 2018; molte disposizioni transitorie e finanziarie riguardano la fase iniziale e i bilanci 2018-2020. Abroga la previgente legge regionale n. 44/1982.
Disciplina dell'attività di cava nella Regione Veneto
Disciplina dell’attività di cava nella Regione Veneto
La legge regionale del Veneto definisce il quadro organico per la pianificazione, autorizzazione, coltivazione, controllo e recupero delle cave. La disciplina è costruita in funzione della tutela ambientale, della riduzione del consumo di suolo e del contenimento degli impatti del trasporto e dell’escavazione.
Finalità e principi generali
La Regione persegue una gestione dell’attività estrattiva coerente con il corretto uso delle risorse, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e la riduzione del consumo di suolo, anche favorendo il riutilizzo di materiali da scavo e di materiali derivanti da recupero di rifiuti inerti. È inoltre promosso l’obiettivo dell’autosufficienza degli ambiti provinciali e il contenimento delle movimentazioni a lungo raggio. La legge riconosce un ruolo agli enti locali, nel quadro della pianificazione regionale, e attribuisce alla Giunta compiti di indirizzo e uniformità applicativa.
Ambito di applicazione e nozione di attività di cava
Sono considerate attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti di materiali industrialmente utilizzabili classificati come seconda categoria dal regio decreto n. 1443/1927, comprensivi di estrazione, eventuale prima lavorazione, gestione dei materiali equiparabili provenienti da scavi pubblici o privati e ricomposizione ambientale. L’escavazione è soggetta ad autorizzazione regionale.
La disciplina si applica anche a taluni scavi collegati a opere pubbliche o private quando la commercializzazione o l’utilizzo esterno del materiale scavato sono prevalenti rispetto al valore dell’opera e i volumi superano 100.000 metri cubi; in tal caso opera la disciplina della cava secondo criteri fissati dalla Giunta. Restano esclusi gli scavi di materiali litoidi dagli alvei, zone golenali, rive, fondali lacuali e marini, che restano nella competenza dell’autorità idraulica.
Per le opere pubbliche o private che prevedano volumi estratti e industrialmente utilizzati superiori a 50.000 metri cubi è prevista comunicazione alla Regione ai fini della pianificazione estrattiva.
Classificazione dei materiali
I materiali di cava sono distinti in due gruppi:
- Gruppo A, destinato alle costruzioni: sabbie e ghiaie, materiale detritico, calcari per costruzioni.
- Gruppo B, destinato ad altri usi: calcari industriali, argille, basalti e materiali vulcanici, pietre ornamentali, quarzo e quarzite, gesso, sabbie silicee, pietre molari, torba e altri materiali di deposito naturale della seconda categoria.
La disciplina del PTRC richiamata dalla legge resta applicabile in modo limitato alle cave di sabbia e ghiaia, mentre alcune previsioni del piano territoriale non si applicano alle attività di cava disciplinate dalla nuova legge.
Pianificazione regionale: PRAC
Lo strumento di pianificazione è il Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC), previsto per i materiali di Gruppo A. Il PRAC è un piano di settore coordinato con il PTRC: può integrarlo e, se non ne altera i contenuti essenziali, anche modificarlo. Può essere approvato anche per stralci relativi a uno o più materiali.
Il PRAC definisce, tra l’altro:
- le aree favorevolmente indiziate da giacimenti coltivabili;
- il fabbisogno regionale e provinciale dei materiali nel periodo di efficacia;
- i volumi massimi complessivi autorizzabili e il volume massimo per singolo provvedimento;
- i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione;
- gli ambiti estrattivi;
- la ripartizione provinciale dei volumi autorizzabili;
- le norme tecniche di coltivazione;
- le distanze minime degli scavi dalle aree residenziali, commerciali e industriali e il franco minimo dalla falda freatica.
Il piano contiene anche disposizioni generali tecniche e amministrative per disciplinare la coltivazione sia dei materiali di Gruppo A sia di Gruppo B. La sua struttura comprende relazione, elaborati grafici, rapporto ambientale e sintesi non tecnica.
Il PRAC è approvato dal Consiglio regionale secondo le procedure di valutazione ambientale strategica e di incidenza ambientale. Ha efficacia a tempo indeterminato ma deve essere rivisto almeno ogni cinque anni. Le modifiche sostanziali sono approvate dal Consiglio, quelle non sostanziali dalla Giunta sentita la commissione consiliare competente.
Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale
Chi intende coltivare una cava su terreni di cui abbia la disponibilità presenta alla Regione un progetto di coltivazione, che comprende estrazione e ricomposizione ambientale. Il progetto deve essere firmato da un tecnico abilitato e contenere relazioni e elaborati grafici, progetto di estrazione, progetto di ricomposizione, piano di gestione dei rifiuti di estrazione, programma economico-finanziario, piano industriale per i materiali di Gruppo A e la documentazione della procedura di VIA quando prevista.
La ricomposizione ambientale è intesa come l’insieme delle azioni destinate a ripristinare un assetto finale ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente, alla sicurezza del sito e al riuso del suolo. Deve includere sistemazione idrogeologica, ricostituzione dei caratteri ambientali e paesaggistici e restituzione del terreno a usi produttivi agricoli o altri usi compatibili.
Per le cave di sabbia e ghiaia con scavo a meno di 10 metri dalla falda, l’uso agricolo finale deve seguire esclusivamente protocolli di agricoltura biologica. Possono essere previste opere idriche come bacini di laminazione o di ricarica, ma con attestazione di utilità dell’autorità idraulica e con necessaria servitù di allagamento o cessione alla Regione. È vietata la ricomposizione finalizzata a discariche di rifiuti.
Autorizzazione all’attività di cava
L’autorizzazione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici o privati che abbiano la disponibilità dei suoli e adeguate capacità tecniche e finanziarie. Il richiedente deve essere titolare di proprietà o di un diritto di sfruttamento economico del giacimento valido per tutta la durata dell’autorizzazione. Il rilascio è subordinato alle verifiche antimafia e alle eventuali regole regionali e protocolli di legalità.
Il provvedimento autorizzatorio indica oggetto dell’attività, elementi essenziali del progetto, dati del richiedente, termini per completare i lavori, modalità e termini della ricomposizione, importo delle garanzie finanziarie, eventuali prescrizioni e il divieto di cessione senza nulla osta regionale. Dopo la comunicazione di adozione, il titolare deve depositare entro 120 giorni la cauzione, la prova della disponibilità dei suoli, l’incarico al direttore dei lavori e ogni altro documento richiesto; il termine è prorogabile una sola volta per massimo 90 giorni.
La domanda è presentata alla Regione con il progetto di coltivazione. Se non vi è VIA, la Giunta decide tramite conferenza di servizi sentita la CTRAE; se vi è VIA, si segue la disciplina ambientale e si acquisisce il parere del Comitato Tecnico competente. La domanda è pubblicata ai comuni interessati e confinanti con viabilità coinvolta, con possibilità di osservazioni e opposizioni. L’autorizzazione vale come titolo unico e sostituisce gli altri assensi necessari per l’attività estrattiva.
Termini di coltivazione e rinnovo
I termini per i lavori di coltivazione sono fissati nell’autorizzazione e non possono superare 20 anni. Possono essere previsti termini diversi per singoli lotti. È ammessa una proroga, su richiesta motivata, per una sola volta e per un periodo non superiore alla metà della durata originaria, salvo casi particolari legati a materiali equiparabili provenienti da opere infrastrutturali regionali con volumi superiori a 500.000 metri cubi. Per sabbia e ghiaia la proroga non può comunque superare il rapporto tra riserve residue e produzione media annua degli ultimi tre anni.
Se alla scadenza i lavori non sono conclusi, il titolare può presentare domanda di rinnovo entro 90 giorni, interrompendo il procedimento di estinzione.
Commissione tecnica regionale per le attività estrattive
La CTRAE è l’organo consultivo regionale in materia di cave. Il suo parere è obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni e per modifiche sostanziali, decadenza o revoca. È composta da dirigenti regionali, esperti designati dal Consiglio regionale, rappresentanti di ANCI, Province, associazioni ambientaliste e imprenditoriali e da un dirigente ARPAV. Opera con quorum di metà componenti e delibera a maggioranza.
La Commissione resta in carica per la durata della legislatura, può essere integrata quando tratta acque minerali e termali e si applicano le regole su incompatibilità e conflitti di interesse. Fino alla sua costituzione continua a operare la precedente Commissione di cui alla legge regionale n. 44/1982.
Manufatti, impianti e direttore dei lavori
Per i manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi alla coltivazione il comune rilascia il titolo edilizio, anche in deroga alla disciplina regionale urbanistica richiamata. Tali manufatti sono temporanei e devono essere rimossi o demoliti alla cessazione dell’attività, salvo diverso utilizzo compatibile con gli strumenti urbanistici e con la normativa edilizia. Possono inoltre essere riconosciuti come pertinenze tecniche di altre cave dello stesso materiale, secondo criteri regionali.
Il titolare deve nominare un direttore dei lavori abilitato, comunicarlo alla Regione e al comune; il direttore e il legale rappresentante rispondono della regolare esecuzione. Il direttore redige l’attestazione finale di regolare esecuzione e sottoscrive documenti tecnici per proroghe, modifiche e chiusura della cava.
Garanzie finanziarie e contributi alla comunità locale
Prima dell’avvio dei lavori il titolare deve prestare una garanzia finanziaria a copertura della corretta esecuzione della ricomposizione e degli altri impegni. La garanzia deve coprire l’intera durata dell’autorizzazione, compreso il tempo di ricomposizione, e può essere costituita da cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo è determinato nel provvedimento autorizzatorio sulla base della stima dei costi di ricomposizione. La Giunta definisce requisiti dei garanti, durata, rinnovo, aggiornamento ISTAT e criteri di riduzione in presenza di certificazioni ambientali o di qualità.
Il titolare partecipa inoltre ai costi a favore della comunità locale versando ogni anno, entro il 28 febbraio, al comune una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e utilizzato nell’anno precedente; fino al 30% può essere destinato ai comuni confinanti. Le somme devono essere impiegate prioritariamente per ripristino e miglioramento ambientale, manutenzione infrastrutturale, riutilizzo delle aree e vigilanza. Il titolare versa anche alla Regione un’ulteriore somma pari al 15% di quanto versato al comune. È possibile sostituire in tutto o in parte il versamento con interventi infrastrutturali o di riqualificazione convenzionati con il comune. In caso di mancato pagamento la Regione preleva dalla garanzia finanziaria.
Comunicazioni statistiche e fine dei lavori
I titolari di autorizzazione devono trasmettere annualmente, entro il 28 febbraio, i dati statistici sulle attività svolte, con eventuali chiarimenti e consentendo l’acquisizione diretta dei dati. Per le cave di Gruppo A devono trasmettere anche rilievo dello stato di fatto, volumi estratti, lavorati e commercializzati, destinazioni d’uso e volumi di materiale equiparabile proveniente dall’esterno. La Giunta invia annualmente una sintesi alla commissione consiliare competente.
Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori il titolare comunica la fine della coltivazione e allega l’attestazione di regolare esecuzione. La Regione verifica la conformità dei lavori con sopralluogo e, se tutto è regolare, svincola la garanzia e dichiara estinta la cava; in caso contrario ordina gli interventi necessari o provvede d’ufficio con rivalsa dei costi. L’estinzione può essere dichiarata anche prima del completamento della ricomposizione in presenza di specifiche condizioni urbanistiche, autorizzative e, per opere private, di un impegno ad iniziare i lavori entro 365 giorni con idonea cauzione.
Vigilanza, sospensione, decadenza e revoca
La vigilanza sull’attività di cava spetta al comune territorialmente competente, che può avvalersi di ARPAV; in caso di inerzia interviene la Regione. Nel Parco regionale dei Colli Euganei la vigilanza è affidata all’Ente parco. I provvedimenti sono comunicati immediatamente alla Regione.
La Regione può sospendere cautelativamente i lavori per violazioni prescrittive, per accertamenti su modifiche, decadenza o revoca, per mancanza del direttore dei lavori, per mancato rinnovo delle garanzie o per inosservanza degli ordini di vigilanza. La sospensione è obbligatoria in caso di scavi non autorizzati o quando vi siano situazioni di pericolo, inquinamento o alterazioni geologiche/idrogeologiche.
L’autorizzazione decade, tra l’altro, se i lavori non iniziano entro 180 giorni, se non si rispettano prescrizioni o sospensioni, se viene meno la capacità tecnica o economica, se l’attività non progredisce adeguatamente, se l’autorizzazione è ceduta senza nulla osta, se non si rinnova la garanzia, se vengono meno i requisiti di legalità o se si producono situazioni di pericolo o inquinamento tali da impedire la prosecuzione in sicurezza. La decadenza avviene previa diffida nei casi indicati e la Giunta detta indirizzi applicativi per alcune ipotesi specifiche.
Se viene meno la disponibilità del giacimento, il titolare deve interrompere subito i lavori e comunicarlo entro cinque giorni; in caso di disponibilità parziale può essere chiesto un nuovo progetto, altrimenti la Regione dichiara la decadenza. Dopo la decadenza, il proprietario può cedere il giacimento a terzi o presentare una nuova domanda entro sei mesi; se ciò non avviene, la Regione esegue i lavori di ricomposizione con rivalsa. Non si rilasciano nuove autorizzazioni quando la decadenza deriva da attività che hanno causato pericoli gravi o inquinamento. La revoca è disposta dalla Regione e comporta l’obbligo di eseguire la ricomposizione secondo tempi e modi indicati nel provvedimento.
Sanzioni
L’esercizio di cava senza autorizzazione è punito con sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato abusivamente e comunque non inferiore a 10.000 euro, oltre all’obbligo di ripristino o ricomposizione ambientale. La coltivazione in difformità dal progetto autorizzato comporta sanzione graduata in base ai volumi, comunque non inferiore a 3.000 euro, con obbligo di ripristino; se le difformità si reiterano in un triennio, i volumi si cumulano.
L’asportazione indebita del materiale destinato alle opere di ricomposizione è punita con sanzione pari al sestuplo del valore commerciale. La violazione di prescrizioni autorizzative senza escavazione difforme comporta sanzione da 1.000 a 4.000 euro. La mancata collaborazione ai controlli, il mancato avviso di sostituzione del direttore dei lavori e il mancato invio dei dati richiesti sono puniti con sanzione da 1.000 a 6.000 euro. La violazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca comporta l’interdizione dai luoghi di lavoro. L’applicazione e la riscossione delle sanzioni competono al comune.
Aree di cava degradate e contributi per il recupero
La Regione promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate mediante contributi per opere e interventi di interesse pubblico, ferma restando la responsabilità del soggetto che ha svolto l’attività estrattiva. Sono considerate degradate le aree estrattive prive di adeguata ricomposizione o comunque non più correttamente inserite nel contesto ambientale locale.
La Giunta stabilisce criteri e modalità di concessione; il beneficiario non può essere il titolare della cava. Il contributo è assegnato al comune interessato, che ne cura l’erogazione e vigila sui lavori. In caso di mancata o difforme attuazione il contributo può essere revocato.
Regime transitorio e disposizioni speciali
Per i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le regole vigenti all’inizio del procedimento.
Nelle more dell’entrata in vigore del PRAC, per le cave di sabbia e ghiaia si applicano le disposizioni regionali già previste dal collegato 2017; per i materiali diversi da sabbia e ghiaia possono essere rilasciate autorizzazioni solo nel rispetto di specifiche distanze, limiti di profondità, tutele della falda e, per l’argilla da laterizi a sud della linea delle risorgive, condizioni ulteriormente restrittive.
Nel Parco regionale dei Colli Euganei possono essere autorizzate, anche in via sperimentale, cave di trachite con metodi innovativi e con deroga alle limitazioni del Piano Ambientale e del Progetto Tematico Cave, ma solo se il progetto riduce drasticamente gli impatti, ottiene VIA favorevole e riguarda modifiche o ampliamenti di cave già esistenti alla data del D.M. 17 ottobre 2007, con favore del Comune e dell’Ente Parco.
La Giunta può individuare funzioni amministrative esercitabili da Province e Città metropolitana su richiesta, con definizione delle risorse necessarie e successiva valutazione dei risultati.
Clausola valutativa e obblighi informativi
La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati in tema di pianificazione e controllo. Una relazione è presentata dopo 24 mesi dall’entrata in vigore e poi ogni tre anni, anche sulla base dei dati statistici raccolti. La relazione deve illustrare l’attuazione e l’aggiornamento del PRAC, le varianti, la situazione delle autorizzazioni, le attività di recupero delle aree degradate e la vigilanza.
Norme finanziarie, abrogazioni e disciplina residua
La legge prevede coperture finanziarie per il triennio 2018-2020, finanziando in particolare le entrate da contributi, i costi di supporto tecnico-scientifico ARPAV e i contributi per le aree degradate.
Sono apportate modifiche puntuali alla normativa ARPAV e ad altre leggi regionali; sono inoltre abrogate la precedente legge regionale veneta n. 44/1982 sulla disciplina dell’attività di cava e numerose disposizioni settoriali collegate. Per quanto non previsto dalla nuova legge continuano ad applicarsi le norme del regio decreto n. 1443/1927. In prima applicazione, il PRAC doveva essere approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, quindi dal 17 marzo 2018.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 16 mar 2018L.R. Veneto 12/2018
- Legge · 29 mar 2018L.R. Veneto 14/2018
- Legge · 23 feb 2018L.R. Veneto 11/2018
- Legge · 16 feb 2018L.R. Veneto 6/2018
- Legge · 16 feb 2018L.R. Veneto 7/2018
- Legge · 16 feb 2018L.R. Veneto 8/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →