Cassazione Civile, Ordinanza n. 28293/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di appalto relativi a lavori di verniciatura eseguiti su due costruzioni navali. La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; la committente ha proposto opposizione e il Tribunale di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale, valorizzando una clausola compromissoria contenuta nei successivi contratti di appalto sottoscritti da entrambe le parti. La società ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza sostenendo che i veri contratti fossero gli ordini del 20 febbraio 2019, nei quali era previsto il foro di Ancona, mentre i successivi documenti denominati 'contratti di appalto' sarebbero stati solo condizioni generali predisposte unilateralmente dalla committente o comunque moduli/formulari; ha inoltre dedotto che i documenti non erano stati sottoscritti dal legale rappresentante della società ricorrente, ma da un consigliere privo di potere, sicché la clausola arbitrale sarebbe stata priva di valida approvazione specifica e non ratificata, e che la clausola di foro di Ancona dovesse prevalere su quella compromissoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, confermando la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ancona a favore del collegio arbitrale. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito secondo cui i successivi contratti di appalto non erano negozi autonomi rispetto agli ordini, ma documenti integrativi del rapporto già in essere, idonei a vincolare le parti anche alla clausola compromissoria in essi contenuta. Ha inoltre escluso che vi fosse un conflitto risolutivo tra foro di Ancona e arbitrato, e ha considerato irrilevante la mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante, poiché la società aveva comunque ratificato il contratto con la sua esecuzione; ha anche escluso che si trattasse di condizioni generali di contratto soggette a specifica approvazione ex art. 1341 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del regolamento e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
il procedimento sul regolamento è stato trattato nella forma camerale prevista dalla norma, nel regime transitorio richiamato dal d.lgs. n. 149 del 2022
art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149/2022
richiamato per individuare il regime transitorio applicabile alla trattazione del ricorso
richiamato nella clausola compromissoria quale disciplina dell'arbitrato rituale
richiamato nella clausola per attribuire al lodo efficacia esecutiva
la clausola compromissoria rispetta il requisito della forma scritta ad substantiam anche se risultante da documenti separati inscindibilmente collegati
la previsione del foro di Ancona non è stata ritenuta incompatibile con la clausola arbitrale, perché il foro pattizio non era esclusivo
la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator si estende all'intero contratto, compresa la clausola compromissoria
richiamato per distinguere il disconoscimento della scrittura privata dalla contestazione della spendita del potere rappresentativo
la Corte esclude che i contratti in questione fossero condizioni generali di contratto predisposte per una pluralità indifferenziata di rapporti
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo dalla Corte perché non si era in presenza di moduli o formulari in serie
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza la Corte può accertare direttamente, sulla base degli atti, l'effettiva applicabilità della clausola compromissoria, poiché la qualificazione del rapporto incide sulla competenza impugnata.
- Un accordo successivo che integri e disciplini più dettagliatamente un rapporto contrattuale già in essere non costituisce necessariamente un negozio autonomo e distinto; se contiene una clausola compromissoria, può vincolare le parti per l'intero rapporto attraverso un collegamento documentale idoneo a soddisfare la forma scritta richiesta per l'arbitrato.
- La coesistenza tra una clausola arbitrale e un foro convenzionale non esclusivo non determina di per sé incompatibilità: può essere espressione della volontà delle parti di prevedere un'alternativa tra giudice statale e arbitri.
- La ratifica del contratto concluso da un soggetto privo di poteri rappresentativi sana l'inefficacia del negozio e si estende all'intero contenuto contrattuale, senza che sia ammissibile una ratifica selettiva limitata solo ad alcune clausole.
- Per invocare la disciplina delle condizioni generali di contratto non basta che una parte abbia predisposto unilateralmente il testo per uno specifico rapporto: occorre che il regolamento sia destinato in modo seriale a una pluralità indifferenziata di contratti.
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