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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15183/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato varie intimazioni di pagamento emesse per la riscossione di somme iscritte a ruolo, deducendo principalmente che le cartelle presupposte non gli erano mai state validamente notificate. In particolare ha sostenuto: l'inesistenza giuridica della notifica perché effettuata direttamente a mezzo posta senza relata; l'omessa notifica delle cartelle; la notifica eseguita in un indirizzo non corrispondente alla residenza anagrafica; la consegna a soggetti non legittimati a ricevere gli atti; la carenza di motivazione delle intimazioni, che richiamavano soltanto le cartelle senza allegarle. La CTR ha accolto l'appello dell'agente della riscossione solo per alcune posizioni e ha ritenuto regolari le notifiche residue. In cassazione il contribuente ha proposto sette motivi, tutti imperniati su violazione delle norme sulla notificazione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sulla valenza probatoria degli avvisi di ricevimento e sull'omessa pronuncia/omesso esame dei fatti decisivi relativi alla riferibilità degli avvisi alle specifiche cartelle e al corretto perfezionamento della notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla nullità/inesistenza della notifica delle cartelle e delle intimazioni, affermando che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R, senza necessità di relata, e che l'avviso di ricevimento fa prova, salvo prova contraria, della consegna e della relazione tra destinatario e consegnatario. Ha inoltre escluso che il dato della residenza anagrafica prevalga sulla residenza effettiva, e ha dichiarato inammissibili i motivi che denunciavano omessa pronuncia o omesso esame per difetto di specificità e perché rivolti non a fatti storici ma a questioni/argomentazioni. Quanto alle doglianze sulla mancata produzione delle cartelle, ha ribadito che, ai fini della prova della notifica, non è necessaria la produzione dell'originale o copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relativa prova di notifica. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancanza di attività difensiva della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    consente la notificazione della cartella esattoriale anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso e non richiede relata; il concessionario deve conservare matrice o copia con la prova della notifica per esibirla su richiesta.

  • art. 2700 c.c.

    l'avviso di ricevimento è atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni dell'ufficiale postale, con riguardo alla relazione tra destinatario e consegnatario; non copre, invece, valutazioni o dichiarazioni non direttamente percepite dal pubblico ufficiale.

  • art. 1 L. n. 890/1982

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di notificazione postale, ma la Corte valorizza il diverso regime della notifica diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 14 L. n. 890/1982

    richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non lo assume come parametro decisivo per la notificazione diretta della cartella esattoriale.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della relata di notifica; la Corte esclude tale necessità nella notificazione diretta prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la disciplina della notifica diretta della cartella esattoriale segue la previsione speciale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per contestare l'omesso avviso al destinatario in caso di consegna a soggetti diversi; la Corte richiama il principio secondo cui, per consegna a persona di famiglia/addetta alla casa, non è necessario un ulteriore avviso raccomandato.

  • art. 112 c.p.c.

    per dedurre omessa pronuncia/ultrapetizione è necessario indicare in modo specifico la domanda o eccezione ritualmente proposta e mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro per i motivi di violazione di legge; la Corte ne ha escluso la fondatezza nei motivi relativi alla notifica e alla prova della stessa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non semplici questioni o argomentazioni; le censure che investono valutazioni difensive o questioni giuridiche sono inammissibili.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella esattoriale può essere validamente eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa e speciale rispetto alla notifica ordinaria, senza necessità di relata di notifica.
  • Ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella, è sufficiente l'avviso di ricevimento o la copia/matrice della cartella con la relativa prova di notifica; non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica dell'atto, salvo specifiche contestazioni supportate da elementi contrari.
  • L'avviso di ricevimento fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni dell'ufficiale postale che rientrano nella sua diretta percezione, inclusa l'indicazione del consegnatario e il rapporto tra questi e il destinatario; le contestazioni del destinatario richiedono prova contraria specifica.
  • In tema di notificazione degli atti tributari, la residenza effettiva del destinatario può prevalere su quella anagrafica, quando sia accertata in base a elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Le censure di omessa pronuncia o ultrapetizione in cassazione sono ammissibili solo se il motivo o l'eccezione asseritamente trascurati sono riprodotti in modo specifico, indicati negli atti processuali e risultano mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la mancata adesione del giudice alle argomentazioni difensive o a questioni giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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