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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33144/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Ministero)

La controversia

La resistente aveva chiesto, ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., un indennizzo di euro 214.455,94 per 867 giorni di custodia cautelare in carcere, sofferti dal 21 maggio 2019 al 4 ottobre 2021, nell’ambito di un procedimento penale relativo a imputazioni ex artt. 110, 81 e 280 cod. pen. Il procedimento si era concluso con assoluzione, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2023. La Corte di appello aveva riconosciuto un indennizzo di euro 205.455,94, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché gli interessi erano stati riconosciuti d’ufficio nonostante l’istante avesse chiesto soltanto la somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo. Con il secondo motivo ha censurato la decorrenza degli interessi dalla data della pronuncia, sostenendo che essi avrebbero potuto decorrere soltanto dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, quando il credito fosse divenuto certo, liquido ed esigibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice della riparazione non possa riconoscere d’ufficio gli interessi in assenza di una specifica domanda, poiché ciò integra ultrapetizione e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, ma la Corte ha ribadito che l’ordinanza di equa riparazione ha natura costitutiva: il credito indennitario diviene certo, liquido ed esigibile soltanto con il passaggio in giudicato del provvedimento attributivo. Pertanto, se richiesti, gli interessi legali decorrono esclusivamente da tale momento e non dalla domanda né dalla data della pronuncia. L’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento degli interessi legali, statuizione eliminata; resta ferma la liquidazione dell’indennizzo.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    riparazione per ingiusta detenzione

    La domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione dà luogo a un provvedimento attributivo di natura costitutiva; il credito indennitario si consolida con il passaggio in giudicato.

  • art. 315 c.p.p.

    Richiamato quale norma disciplinante il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Nel segmento patrimoniale del procedimento di equa riparazione il giudice non può attribuire interessi o altri accessori non specificamente richiesti; il riconoscimento d’ufficio integra ultrapetizione.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato quale disposizione che presuppone, ai fini degli effetti dell’obbligazione, un credito attuale e azionabile.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in relazione agli interessi conseguenti al ritardo nell’adempimento, la cui operatività presuppone un credito certo, liquido ed esigibile.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui gli interessi presuppongono l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Indicato quale fondamento processuale dei motivi di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione.

  • art. 110 c.p.

    Indicato quale norma contestata nel procedimento penale presupposto.

  • art. 81 c.p.

    Indicato quale norma contestata nel procedimento penale presupposto.

  • art. 280 c.p.

    Indicato quale norma contestata nel procedimento penale presupposto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi legali sull’indennizzo possono essere riconosciuti soltanto se l’interessato li abbia richiesti con domanda specifica; la loro attribuzione d’ufficio viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e integra ultrapetizione.
  • La formula generica con cui si chiede la somma maggiore o minore ritenuta equa a titolo di indennizzo non comprende implicitamente una distinta domanda per gli interessi legali, in assenza di elementi testuali univoci.
  • L’ordinanza che definisce il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione ha natura costitutiva e non meramente dichiarativa del diritto all’indennizzo.
  • Gli interessi legali sull’indennizzo, ove specificamente richiesti e riconosciuti, decorrono esclusivamente dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, perché solo da tale momento il credito diviene certo, liquido ed esigibile; non decorrono dalla domanda né dalla data della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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