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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07329/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più fideiussori per il pagamento di una rilevante somma dovuta in relazione a rapporti di factoring riconducibili alla società garantita. Gli opponenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto, contestato nel merito la prova del credito per mancato deposito di un estratto conto analitico e dedotto l’eccessività di alcuni interessi addebitati. In appello hanno inoltre sostenuto la nullità delle fideiussioni perché conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenuto anticoncorrenziale. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina antitrust e delle norme sulla nullità parziale, lamentando che la Corte d’appello non avesse dichiarato la nullità delle fideiussioni; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione delle norme sull’efficacia probatoria degli estratti conto bancari e sulla posizione del fideiussore, contestando che la decadenza del debitore principale ex art. 1832 c.c. potesse precludere loro contestazioni sugli estratti conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la mancanza di autosufficienza per non essere state riportate le clausole asseritamente nulle e, comunque, la non correlazione alla ratio decidendi, osservando che la sentenza impugnata era conforme all’orientamento secondo cui la nullità dell’intero contratto di fideiussione può estendersi solo se sia provato che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole nulle; ha inoltre richiamato il principio della nullità parziale dei contratti di fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, con conservazione del contratto salvo diversa volontà delle parti o prova dell’interdipendenza. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la regola per cui l’estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore, che non può contestarne la definitività se il debitore principale è decaduto dal diritto di impugnazione ex art. 1832 c.c. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 287 del 1990

    È richiamato quale norma antitrust rilevante per valutare la nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI vietato.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato nel primo motivo come parametro di dedotta violazione in relazione alla prova delle clausole contestate.

  • artt. 1418 c.c. e 1419 c.c.

    La Corte richiama il principio della nullità parziale e la regola di conservazione del contratto, con estensione all'intero negozio solo se provata l'interdipendenza della clausola nulla con il resto dell'assetto negoziale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto delle clausole asseritamente nulle.

  • art. 360 bis c.p.c.

    È utilizzato come base per dichiarare inammissibili i motivi perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 1832 c.c.

    La decadenza del debitore principale dall'impugnazione degli estratti conto impedisce al fideiussore di contestarne la definitività.

  • artt. 1827, 1857, 1430 e 1431 c.c.

    Sono richiamati dai ricorrenti nel secondo motivo come norme asseritamente violate in tema di rapporti di conto corrente e contestazioni sugli estratti conto.

  • art. 1945 c.c.

    È invocato dai ricorrenti per sostenere la possibilità del fideiussore di opporre eccezioni inerenti al rapporto garantito.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi invoca la nullità totale di un contratto di fideiussione colpito da clausole riproduttive di uno schema anticoncorrenziale deve provare che, senza quelle clausole, il contratto non sarebbe stato concluso; in difetto opera la regola della nullità parziale con conservazione del restante regolamento negoziale.
  • Nei contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali, la nullità non si estende automaticamente all'intero contratto: l'estensione richiede la prova dell'interdipendenza essenziale tra clausola nulla e assetto complessivo oppure una diversa volontà contrattuale desumibile dal testo o da elementi provati.
  • L'estratto conto bancario, una volta divenuto definitivo nei confronti del correntista per mancata tempestiva contestazione, conserva efficacia probatoria anche verso il fideiussore chiamato a rispondere del debito garantito, il quale non può rimettere in discussione la definitività degli estratti conto.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che non riporti puntualmente il contenuto delle clausole o degli atti su cui si fonda, quando tale trascrizione sia necessaria per consentire il controllo della Corte.
  • La deduzione di violazione di norme di diritto è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una mera riproposizione del merito già valutato dai giudici di appello.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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