Cassazione Civile, Ordinanza n. 25633/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario definito in appello sfavorevolmente alla banca. In sede di legittimità la società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ma ha depositato per errore una sentenza diversa e non pertinente. La Corte rileva che nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è prescritto a pena di improcedibilità. La ricorrente ha sostenuto che, nel quadro del processo telematico e dell’accesso digitale al fascicolo, tale onere sarebbe superato o comunque non decisivo, e che la Corte avrebbe potuto comunque reperire il provvedimento impugnato. Ha inoltre depositato la sentenza corretta solo successivamente, a corredo dell’istanza di decisione. La controparte non aveva tempestivamente prodotto la sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi esaminato solo per la questione preliminare di procedibilità, non nel merito della lite tributaria originaria.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per omesso deposito, nel termine di legge, della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ritiene irrilevante il successivo deposito della decisione corretta effettuato con l’istanza di definizione, perché il documento richiesto va depositato separatamente e tempestivamente. Esclude anche che l’improcedibilità possa essere superata dal fatto che il giudice abbia comunque a disposizione il provvedimento per iniziativa della controparte, poiché tale evenienza non si è verificata. Conseguentemente condanna la ricorrente alle spese, all’ulteriore somma in favore della controparte ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; dà inoltre atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
a pena di improcedibilità
nel ricorso per cassazione deve essere depositata la copia autentica della sentenza impugnata; l’omissione del deposito tempestivo determina improcedibilità del ricorso
il deposito successivo del documento è consentito solo nei limiti dell’istituto e non sana l’omissione quando non avvenga nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.
la decisione è stata assunta all’esito della procedura camerale con proposta del consigliere e istanza di decisione della parte
quando la decisione finale è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna risarcitoria e alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
l’abrogazione tacita richiede incompatibilità tra norme, incompatibilità che la Corte esclude nel rapporto tra l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e il processo telematico
art. 3, comma 27, lett. e), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
ha disposto l’abrogazione espressa del terzo comma dell’art. 369 c.p.c., circostanza che la Corte valorizza per escludere una tacita abrogazione del comma 2
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022
introduce una valutazione legale tipica dei presupposti per le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. nei casi di conformità tra proposta e decisione
artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamati per affermare che il ricorso deve essere depositato nel fascicolo informatico, ma la questione è distinta dall’onere di deposito della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un onere processuale autonomo e indispensabile; la sua omissione nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c. comporta improcedibilità del ricorso.
- Il successivo deposito della decisione impugnata non sana l’improcedibilità quando avvenga fuori termine o non nelle forme del deposito separato richiesto dal sistema processuale.
- La digitalizzazione del processo non elimina, di per sé, gli obblighi di deposito imposti dalla disciplina del ricorso per cassazione, salvo un’espressa incompatibilità normativa o una diversa previsione legislativa.
- L’improcedibilità può essere evitata solo se il provvedimento impugnato sia tempestivamente prodotto secondo le regole processuali; non basta che il giudice possa astrattamente accedervi tramite il fascicolo telematico o per iniziativa tardiva di una parte.
- Quando la decisione della Corte è conforme alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., la legge consente la condanna della parte soccombente all’ulteriore somma a favore della controparte e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale presidio contro l’abuso del processo.
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