Cassazione Civile, Ordinanza n. 00774/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La procedura di amministrazione straordinaria impugnava il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il credito di un ex dipendente per un "premio di collaborazione" non corrisposto per più anni, riconoscendone la natura di credito privilegiato per il periodo 2013-2018 e prededucibile per il 2019. La società sosteneva, con due motivi, che: 1) il tribunale avrebbe omesso l'esame di fatti decisivi e violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il lavoratore avrebbe aderito per fatti concludenti agli accordi sindacali aziendali del 2013 e 2018, i quali prevedevano il premio solo al raggiungimento di un determinato risultato di bilancio, con conseguente venir meno del diritto all'emolumento; 2) sarebbe stata erronea la decorrenza della prescrizione del credito dalla cessazione del rapporto, poiché il nuovo regime introdotto dalla L. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015 non escluderebbe la prescrizione in pendenza del rapporto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che non vi fosse un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una diversa valutazione degli effetti di una pretesa adesione dei lavoratori all'accordo sindacale; ha inoltre ribadito che, nei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale, l'art. 2077 c.c. opera solo a tutela del rapporto individuale rispetto al collettivo, mentre nella successione tra contratti collettivi le modifiche peggiorative sono ammissibili nei limiti dei diritti quesiti e non vi è incorporazione delle clausole collettive nel contratto individuale. Ha quindi escluso che il premio potesse dirsi automaticamente escluso per effetto dell'accordo collettivo, in presenza di una previsione individuale più favorevole. Quanto al secondo motivo, ha confermato che, per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione dei diritti di credito del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto, mancando il rapporto a tempo indeterminato, come rimodulato dalle riforme, di un regime di stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione durante il rapporto. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la collocazione privilegiata del credito da premio di collaborazione ammesso allo stato passivo
richiamato per la prededuzione del credito maturato nel 2019 in ambito di amministrazione straordinaria
operante nei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale; non consente di mantenere diritti quesiti derivanti da una disciplina collettiva non più vigente nella successione tra contratti collettivi
richiamato a sostegno della tutela dell'irrinunciabilità dei diritti indisponibili del lavoratore e dell'invalidità delle rinunce/transazioni non impugnate nei modi di legge
richiamato per il termine prescrizionale dei crediti retributivi e per la sua decorrenza nel caso di rapporto di lavoro privo di stabilità
richiamato dal tribunale per escludere la prescrizione nel caso concreto
richiamato dalla Corte, in combinato disposto con l'art. 2935 c.c., per la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto
richiamato per il principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
invocato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e dei fatti allegati
invocato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e del materiale probatorio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamata per la riforma dell'art. 18 Statuto dei lavoratori e per il mutamento del regime di stabilità del rapporto
richiamato quale disposizione novellata dalla L. n. 92/2012, rilevante ai fini della stabilità del rapporto e della decorrenza della prescrizione
richiamato come ulteriore intervento normativo sulla disciplina dei licenziamenti e delle tutele del rapporto a tempo indeterminato
art. 36 Cost.
evocato dalla ricorrente per sostenere che il premio di collaborazione non rientrasse nella nozione di giusta retribuzione
Massime di principio
- Nel conflitto tra contratto individuale di lavoro e disciplina collettiva sopravvenuta, la clausola individuale più favorevole non può essere unilateralmente superata da un accordo collettivo peggiorativo se non nei limiti propri della successione tra contratti collettivi e dei diritti quesiti, restando fermo che le clausole collettive non si incorporano nel contratto individuale.
- L'omesso esame di cui all'art. 360 c.p.c. non può essere configurato quando la censura investe non un fatto storico decisivo, ma la valutazione giuridica degli effetti di comportamenti o adesioni prospettate dalle parti.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data della riforma del 2012, la prescrizione dei diritti retributivi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di adeguata stabilità decorre dalla cessazione del rapporto, non dalla sua mera pendenza.
- La tutela dell'irriducibilità della retribuzione e dei diritti indisponibili del lavoratore opera nei limiti della disciplina legale e impedisce che rinunce o pattuizioni peggiorative possano consolidarsi senza il rispetto delle forme e dei presupposti previsti dall'ordinamento.
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