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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02107/2026 del 01/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto di accertare il possesso, alla data della domanda amministrativa del 19 giugno 2017, dei requisiti per fruire dell'APE sociale e, conseguentemente, il diritto alla prestazione dal 1 maggio 2017 al 1 novembre 2020. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che, ai fini del beneficio, dovesse rilevare la causa di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, nella specie un rapporto intermittente cessato per scadenza del termine, ipotesi non contemplata dalla disciplina applicabile al momento della domanda. La Corte d'appello aveva invece accolto la domanda, ritenendo che il rapporto intermittente di durata inferiore a sei mesi avesse solo sospeso e non interrotto lo stato di disoccupazione, con conseguente rilevanza del precedente rapporto cessato per licenziamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: secondo l'istituto, la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la sospensione dello stato di disoccupazione prevista dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, poiché l'art. 2 del D.P.C.M. n. 88/2017, attuativo dell'APE sociale, richiama per lo stato di disoccupazione solo il comma 1 del medesimo art. 19 e non anche il comma 3.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo dell'INPS. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui, ai fini dell'APE sociale, i requisiti di accesso devono essere riferiti all'ultimo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, restando irrilevante la successiva rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi. Ha quindi ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della Corte d'appello, del rapporto tra il comma 1 e il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, sicché un reimpiego breve non interrompe lo stato di disoccupazione ma lo sospende. Le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di APE sociale, il requisito dello stato di disoccupazione deve essere letto in coerenza con la disciplina generale sullo stato di disoccupazione, considerando il rapporto tra il comma 1 e il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015.
  • Ai fini dell'accesso all'APE sociale, rileva l'ultimo rapporto di lavoro che precede la prestazione; la successiva rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi non interrompe lo stato di disoccupazione ma lo sospende.
  • L'interpretazione delle norme attuative dell'APE sociale deve essere sistematica e non meramente letterale, onde evitare di svuotare di contenuto la previsione sulla sospensione dello stato di disoccupazione.
  • Quando una questione è già oggetto di un consolidamento giurisprudenziale recente, può essere disposta la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

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