Cassazione Civile, Ordinanza n. 02107/2026 del 01/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto di accertare il possesso, alla data della domanda amministrativa del 19 giugno 2017, dei requisiti per fruire dell'APE sociale e, conseguentemente, il diritto alla prestazione dal 1 maggio 2017 al 1 novembre 2020. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che, ai fini del beneficio, dovesse rilevare la causa di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, nella specie un rapporto intermittente cessato per scadenza del termine, ipotesi non contemplata dalla disciplina applicabile al momento della domanda. La Corte d'appello aveva invece accolto la domanda, ritenendo che il rapporto intermittente di durata inferiore a sei mesi avesse solo sospeso e non interrotto lo stato di disoccupazione, con conseguente rilevanza del precedente rapporto cessato per licenziamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: secondo l'istituto, la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la sospensione dello stato di disoccupazione prevista dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, poiché l'art. 2 del D.P.C.M. n. 88/2017, attuativo dell'APE sociale, richiama per lo stato di disoccupazione solo il comma 1 del medesimo art. 19 e non anche il comma 3.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo dell'INPS. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui, ai fini dell'APE sociale, i requisiti di accesso devono essere riferiti all'ultimo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, restando irrilevante la successiva rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi. Ha quindi ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della Corte d'appello, del rapporto tra il comma 1 e il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, sicché un reimpiego breve non interrompe lo stato di disoccupazione ma lo sospende. Le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 179-186, L. n. 232/2016
Disciplina originaria dell'APE sociale; nel caso concreto rileva la formulazione vigente alla data della domanda amministrativa, prima delle modifiche successive.
art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016
Il requisito dello stato di disoccupazione va letto in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro che rileva ai fini dell'accesso alla prestazione.
art. 1, comma 185, L. n. 232/2016
Norma di attuazione richiamata dal D.P.C.M. n. 88/2017 per la disciplina applicativa dell'APE sociale.
Richiamato come riferimento della risoluzione consensuale nell'ambito della procedura prevista per l'accesso al beneficio.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015
Definisce lo stato di disoccupazione ai fini della disciplina applicabile.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 150/2015
Prevede che lo stato di disoccupazione sia sospeso, e non interrotto, in caso di rioccupazione con rapporti di durata pari o inferiore a sei mesi; tale norma va considerata nel sistema dell'APE sociale.
Norma attuativa che, secondo l'INPS, richiamerebbe solo il comma 1 dell'art. 19; la Cassazione, invece, valorizza l'interpretazione sistematica che include anche il comma 3.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato dalla domanda per rivalutazione monetaria e interessi sulle somme richieste.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di APE sociale, il requisito dello stato di disoccupazione deve essere letto in coerenza con la disciplina generale sullo stato di disoccupazione, considerando il rapporto tra il comma 1 e il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015.
- Ai fini dell'accesso all'APE sociale, rileva l'ultimo rapporto di lavoro che precede la prestazione; la successiva rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi non interrompe lo stato di disoccupazione ma lo sospende.
- L'interpretazione delle norme attuative dell'APE sociale deve essere sistematica e non meramente letterale, onde evitare di svuotare di contenuto la previsione sulla sospensione dello stato di disoccupazione.
- Quando una questione è già oggetto di un consolidamento giurisprudenziale recente, può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
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