Cassazione Civile, Ordinanza n. 02111/2026 del 01/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di anticipo pensionistico (APE sociale) sulla base di una domanda amministrativa presentata il 4 settembre 2020. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che l’ultimo periodo di rioccupazione fosse avvenuto con un contratto di lavoro a termine di durata inferiore a sei mesi, idoneo solo a sospendere e non a interrompere lo stato di disoccupazione; la Corte d’appello aveva confermato. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge, sostenendo che l’art. 2 del D.P.C.M. n. 88/2017, attuativo dell’art. 1, comma 185, l. n. 232/2016, richiama per lo stato di disoccupazione soltanto l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015 e non anche il comma 3, che disciplina la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio già affermato dalla propria giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’accesso all’APE sociale ex art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016, i requisiti vanno riferiti all’ultimo rapporto di lavoro precedente la prestazione e, se dopo tale cessazione vi sia stata una rioccupazione di durata inferiore a sei mesi, essa è irrilevante. La Corte ha quindi ritenuto corretta la lettura della Corte territoriale, che aveva valorizzato il rapporto tra il primo e il terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2015. Ha rigettato il ricorso, compensando le spese per il recente formarsi della giurisprudenza e dando atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016
I requisiti per l’APE sociale devono essere riferiti all’ultimo rapporto di lavoro precedente la prestazione; una rioccupazione successiva di durata inferiore a sei mesi non rileva ai fini dell’accesso al beneficio.
art. 1, comma 185, L. n. 232/2016
È la norma di riferimento attuativa richiamata dal D.P.C.M. n. 88/2017 per la disciplina dell’APE sociale.
Il comma 1 definisce lo stato di disoccupazione; il comma 3 prevede la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di rioccupazione di durata inferiore a sei mesi, disposizione da considerare nella ricostruzione complessiva del requisito richiesto per l’APE sociale.
Per la nozione di stato di disoccupazione rinvia al d.lgs. n. 150/2015; la Corte esclude che tale richiamo impedisca di valorizzare anche il comma 3 dell’art. 19.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare il vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso all’APE sociale, lo stato di disoccupazione e gli ulteriori requisiti temporali vanno valutati con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro precedente la prestazione richiesta.
- La rioccupazione per un periodo inferiore a sei mesi, intervenuta dopo la cessazione del rapporto rilevante, non interrompe in senso sostanziale la continuità del requisito di disoccupazione ai fini dell’APE sociale.
- Nell’interpretare la disciplina dello stato di disoccupazione per l’APE sociale occorre considerare sistematicamente l’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, valorizzando anche la previsione sulla sospensione, per evitare di svuotarne la funzione applicativa.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è formata in modo recente sul punto, può giustificarsi la compensazione delle spese di lite.
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