Cassazione Civile, Ordinanza n. 02115/2026 del 01/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente pubblico, inquadrato nella II Area del CCNL comparto Ministeri con profilo di Assistente UNEP, volta a ottenere il superiore inquadramento nella III Area funzionale, profilo di Funzionario UNEP F1, con decorrenza dall'1.7.2019 e le relative differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che l'art. 21-quater del d.l. 83/2015, convertito nella l. 132/2015, avesse natura precettiva e imponesse la progressione del personale entro il 30.6.2019, anche sulla base dell'Accordo sindacale del 26.4.2017 recepito dal D.M. 9.11.2017. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quater del d.l. 83/2015, dell'Accordo sindacale 26.4.2017 recepito dal D.M. 9.11.2017 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la norma era solo programmatica, che subordinava la progressione alla completa definizione delle procedure selettive nei limiti delle risorse e della dotazione organica, e che non attribuiva un diritto immediato al superiore inquadramento a tutti gli idonei entro una data fissa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui l'art. 21-quater del d.l. 83/2015 non ha portata immediatamente precettiva e non attribuisce un diritto al superiore inquadramento ai dipendenti interessati. La Corte ha affermato che la norma subordina gli effetti economici e giuridici della riqualificazione alla completa definizione delle procedure selettive, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica e del rapporto 50% riservato agli interni e 50% agli accessi dall'esterno. Ha quindi ritenuto che anche l'Accordo sindacale del 26.4.2017 abbia carattere programmatico e che il termine del 30.6.2019 non sia perentorio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda del dipendente, compensando le spese dell'intero processo.
Norme richiamate
art. 21-quater d.l. 83/2015
convertito con modificazioni nella l. 132/2015
è norma non immediatamente precettiva; disciplina la progressione interna solo nei limiti delle disponibilità organiche e subordinatamente alla completa definizione delle procedure selettive, senza attribuire un diritto immediato al superiore inquadramento.
L. 132/2015
conversione del d.l. 83/2015
richiamata quale legge di conversione della disciplina invocata dal ricorrente e interpretata in coerenza con il carattere non precettivo della previsione.
Accordo sindacale 26.4.2017
recepito dal D.M. 9.11.2017
ha natura programmatica; il termine del 30.6.2019 non è assistito da efficacia cogente in senso perentorio.
D.M. 9.11.2017
recepimento dell'Accordo sindacale del 26.4.2017
è richiamato come atto di recepimento dell'accordo, senza attribuire di per sé un diritto alla progressione automatica.
art. 1175 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione della disciplina speciale della riqualificazione e non su una autonoma applicazione della norma.
art. 1375 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non è decisivo nella ratio decidendi, che verte sulla portata programmatica della disciplina speciale.
Massime di principio
- Le disposizioni che disciplinano procedure di riqualificazione o progressione del personale pubblico non sono immediatamente attributive di un diritto soggettivo al superiore inquadramento quando subordinano gli effetti economici e giuridici alla completa definizione delle procedure selettive e al rispetto dei limiti di dotazione organica.
- Se la norma speciale prevede una distribuzione dei posti tra progressioni interne e accessi dall'esterno, la progressione del personale già in servizio non può essere riconosciuta in modo svincolato dalla contestuale copertura dei posti riservati all'esterno e dalle condizioni fissate dalla disciplina di settore.
- Un termine inserito in un accordo o in una disciplina programmatica non assume efficacia perentoria se la sua attuazione presuppone il previo o contestuale verificarsi di condizioni organizzative e concorsuali non ancora completate.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, la censura che si limiti a riproporre l'interpretazione già smentita dalla Corte non è idonea a sovvertire la decisione impugnata, specie quando il giudice di merito abbia tratto conseguenze incompatibili con il carattere programmatico della disciplina speciale.
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