Cassazione Civile, Ordinanza n. 02102/2026 del 01/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico aveva impugnato in sede di merito la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per sei mesi, irrogata in sostituzione del licenziamento originariamente intimato per falsa attestazione della presenza in servizio. La controversia era stata definita in base a un accordo conciliativo, intervenuto prima dell'esito del procedimento penale pendente. Successivamente il dipendente era stato assolto in sede penale con formula piena e aveva chiesto all'amministrazione la riapertura del procedimento disciplinare e la revoca della sanzione concordata, ma l'istanza era rimasta senza esito. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che la conciliazione avesse definitivamente riqualificato la condotta come illecito disciplinare sanzionabile in via conservativa, a prescindere dall'esito del processo penale, con conseguente preclusione alla riapertura del procedimento disciplinare. In Cassazione il dipendente ha proposto cinque motivi, ma nelle more ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che, per effetto dell'accettazione della rinuncia, non vi fosse luogo a provvedere sulle spese. Ha escluso altresì il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo insussistente il presupposto del rigetto integrale o della definizione in rito negativa per l'impugnante, poiché il processo si era estinto per rinuncia accettata.
Norme richiamate
art. 67 CCNL comparto Agenzie fiscali
la sanzione disciplinare applicata in concreto era la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per sei mesi, in sostituzione del licenziamento originariamente intimato
art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001
richiamato come base dell'originaria contestazione e del licenziamento intimato per falsa attestazione della presenza in servizio
richiamato come norma che disciplina la rinuncia al ricorso
richiamato come norma che disciplina l'estinzione del processo per rinuncia accettata e la regolazione delle spese
in caso di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando manca il presupposto del rigetto integrale o della definizione in rito negativa per l'impugnante
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti
Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014
richiamata per il principio secondo cui l'ulteriore contributo unificato è collegato al rigetto integrale o alla definizione in rito negativa del gravame
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, non deve essere pronunciata condanna alle spese quando ciò sia conseguenza dell'accordo processuale intervenuto.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se il giudizio non si conclude con rigetto integrale o con una definizione in rito sfavorevole all'impugnante, poiché il presupposto applicativo è un esito negativo del gravame per chi ha proposto ricorso.
Come è indicizzato
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