Cassazione Civile, Ordinanza n. 02114/2026 del 01/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le dipendenti, già addette come Operatore giudiziario nell'ambito del Ministero della Giustizia, avevano chiesto l'adempimento dell'obbligo di procedere alla loro riqualificazione professionale secondo l'art. 10 del CCNL 2006/2009 oppure secondo l'Accordo sindacale del 26.4.2017 recepito dal D.M. 9.11.2017, per il passaggio da Operatore giudiziario ad Assistente giudiziario e poi a Cancelliere esperto; in subordine domandavano il risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte d'appello aveva negato tali pretese ritenendo che l'accordo sindacale avesse natura meramente programmatica e che il termine indicato non fosse riferito al perfezionamento delle procedure di riqualificazione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa valutazione della correttezza e buona fede del comportamento amministrativo; omesso esame della posizione di interesse legittimo derivante dal mancato rispetto della parità di trattamento rispetto ad altre categorie di personale; violazione di norme contrattuali, costituzionali e civilistiche, assumendo che l'accordo imponesse all'amministrazione un obbligo di attuare la riqualificazione entro il 31.12.2018, il cui inadempimento fondava la responsabilità risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo nella parte in cui contestava l'interpretazione dell'Accordo sindacale del 26.4.2017, osservando che la censura si risolveva in una mera contrapposizione alla lettura accolta dai giudici di merito, lettura ritenuta plausibile e conforme al diritto. Di conseguenza ha reputato infondati anche il primo e il secondo motivo, perché, esclusa la sussistenza di un interesse legittimo alla riqualificazione entro quel termine, non potevano configurarsi né violazione dei canoni di correttezza e buona fede né disparità di trattamento idonea a fondare il risarcimento. Ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui l'art. 21-quater d.l. n. 83/2015 e l'accordo recepito hanno carattere programmatico, subordinando ogni effetto alla completa definizione di procedure selettive e alla disponibilità delle posizioni organiche. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro per denunciare la motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare l'omessa pronuncia o l'apparente motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione
art. 1218 c.c.
invocato per sostenere la responsabilità da inadempimento dell'amministrazione
art. 1223 c.c.
invocato ai fini del danno risarcibile
art. 1226 c.c.
invocato per la liquidazione equitativa del danno
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
artt. 1175 e 1375 c.c.
richiamati per sostenere l'obbligo di correttezza e buona fede
art. 21-quater d.l. n. 83/2015
la Corte ne ha escluso la portata immediatamente precettiva, qualificandolo come disposizione che subordina gli effetti delle riqualificazioni alla definizione delle procedure selettive e ai limiti di organico e di spesa
artt. 2, 3, 5 e 6 dell'Accordo sindacale del 26.4.2017
interpretati dalla Corte come disposizioni programmatiche, non idonee a riconoscere un diritto immediato alla riqualificazione entro un termine cogente
D.M. 9.11.2017
indicato come atto di recepimento dell'accordo sindacale, senza attribuirgli effetti innovativi in senso immediatamente precettivo
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la Corte esclude che possa essere usato per far valere la non contestazione di un fatto o la disparità di trattamento come fatto processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le disposizioni che prevedono procedure di riqualificazione del personale possono avere natura meramente programmatica quando subordinano i relativi effetti alla completa definizione di selezioni, alla disponibilità delle posizioni in organico e al rispetto di vincoli di spesa; in tal caso non sorge un diritto immediato alla riclassificazione.
- Se manca una posizione giuridica soggettiva immediatamente tutelata alla riqualificazione, non può configurarsi responsabilità dell'amministrazione per violazione di correttezza, buona fede o parità di trattamento, né un autonomo diritto al risarcimento del danno da perdita di chance fondato sul solo mancato avvio o completamento delle procedure.
- La censura di violazione di legge non può essere trasformata in una contestazione di merito dell'interpretazione dell'accordo o della disciplina collettiva quando la lettura adottata dal giudice di merito sia logicamente e giuridicamente plausibile.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non è lo strumento per far valere questioni di non contestazione o per introdurre in sede di legittimità un diverso apprezzamento del fatto relativo alla disparità di trattamento.
- La motivazione del giudice di merito è sufficientemente esente da censure quando, affrontando la questione decisiva della natura programmatica della disciplina e della mancanza del diritto alla riqualificazione, renda superfluo esaminare ulteriori profili subordinati, secondo il criterio della ragione più liquida.
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