Sentenza del 20/11/2015 n. 2476 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Estinzione della società ex art. 2495 c.c. nel testo post riforma - Successione dei liquidatori - Responsabilità personale in caso di mancato pagamento per negligenza - Sussiste - Assenza di colpa - Onere della prova gravante sul liquidatore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità personale del liquidatore per il mancato pagamento dei tributi dovuti dalla società dopo l'estinzione della stessa ai sensi dell'art. 2495 c.c. La pretesa fiscale era stata indirizzata anche nei confronti dell'amministratore e liquidatore, in presenza di un bilancio formalmente attivo. Il liquidatore contestava l'addebito sostenendo, in sostanza, l'assenza di colpa e la mancanza dei presupposti per estendere a lui la responsabilità tributaria. La questione centrale riguardava la ripartizione dell'onere della prova: secondo la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175/2014, spetta al liquidatore dimostrare di avere destinato le attività sociali al soddisfacimento prioritario dei debiti tributari e di non avere agito con negligenza.
La decisione
La pretesa nei confronti dell'amministratore e liquidatore è stata ritenuta giustificata. L'estinzione della società non impedisce di agire personalmente contro il liquidatore quando il mancato pagamento dei tributi sia riconducibile alla sua condotta negligente. L'assenza di colpa non si presume: è il liquidatore a dover provare di avere adempiuto correttamente agli obblighi di liquidazione e di avere rispettato la priorità dei debiti tributari. In mancanza di tale prova, può essere affermata la sua responsabilità personale per le imposte non versate dalla società.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
Limiti della responsabilità dei liquidatori per il pagamento dei tributi dovuti dalla società
L'estinzione della società non esclude la responsabilità personale del liquidatore quando il mancato pagamento dei debiti tributari dipenda da una gestione negligente delle attività sociali o dalla mancata destinazione prioritaria delle risorse al soddisfacimento dei debiti.
Art. 36 del d.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per le imposte dovute dalla società estinta, consentendo di rivolgere la pretesa personale al liquidatore in presenza dei relativi presupposti.
Art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175/2014
La modifica dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 incide sull'onere probatorio, ponendo a carico del liquidatore la dimostrazione di avere soddisfatto prioritariamente i debiti tributari e di non essere responsabile del mancato pagamento.
Massime di principio
- L'estinzione della società non elimina automaticamente le pretese fiscali né impedisce l'azione personale nei confronti del liquidatore.
- Quando il bilancio finale presenta attività o un avanzo formale, l'Amministrazione finanziaria può rivolgere la pretesa anche al liquidatore, se sussistono gli altri presupposti di legge.
- Il liquidatore deve documentare le operazioni di liquidazione, i pagamenti effettuati e l'ordine con cui sono stati soddisfatti i creditori; la semplice contestazione dell'assenza di colpa non è sufficiente.
- La responsabilità personale deriva soprattutto dalla negligenza nella gestione delle risorse residue e dalla mancata destinazione prioritaria delle somme al pagamento dei debiti tributari.
- In una situazione analoga, il liquidatore dovrebbe conservare e produrre bilanci, estratti conto, libri sociali, quietanze e ogni documento idoneo a dimostrare l'assenza di attività distribuibili o la corretta priorità dei pagamenti.
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