Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2940/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202307856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un fabbricato abusivo adibito ad attività commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione adottata dopo l’annullamento giudiziale della concessione edilizia in sanatoria. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008, dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che l’ordinanza non fosse stata notificata a uno degli eredi del precedente conduttore. Il secondo motivo censurava la mancata notifica agli eredi della determinazione comunale che aveva annullato la concessione in sanatoria e negato l’originaria istanza di condono, deducendo l’illegittimità dell’intero procedimento. Il terzo motivo lamentava violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, dell’art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008 e dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché illogicità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che l’ordinanza non fosse sorretta da un interesse pubblico concreto e attuale, non considerasse l’assenza di vincoli sull’area e non bilanciasse l’interesse degli appellanti alla prosecuzione dell’attività commerciale. In precedenza, una sentenza del TAR passata in giudicato aveva annullato la concessione in sanatoria del manufatto, rilevando che la richiesta di rideterminazione del condono era stata presentata dal conduttore senza il consenso della proprietaria. Il Comune aveva quindi adottato una determinazione ricognitiva dell’annullamento del titolo e del diniego del condono, seguita dall’ordinanza di demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il motivo relativo alla mancata notifica dell’ordinanza a un altro coerede è stato dichiarato inammissibile perché gli appellanti non possono far valere la pretesa lesione della sfera giuridica di un terzo, perché il TAR si era pronunciato sul ricorso da essi stessi proposto e perché la censura, ove conosciuta, avrebbe dovuto essere dedotta in primo grado. In ogni caso, l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione incide soltanto sulla sua efficacia nei confronti del destinatario non raggiunto e sulla decorrenza del termine per eseguirla o impugnarla, non sulla legittimità o validità dell’atto. La mancata notifica della determinazione comunale del 2021 è stata ritenuta irrilevante: tale atto aveva natura meramente ricognitiva di effetti già prodotti dal giudicato che aveva annullato la concessione in sanatoria, sicché la sua notificazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Quanto alla motivazione e all’interesse pubblico, il giudicato di annullamento del titolo edilizio rendeva la demolizione la fisiologica conseguenza esecutiva dell’accertata abusività. L’ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere abusive e dall’indicazione delle norme violate; non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale, né la comparazione con l’interesse privato alla conservazione dell’opera, anche se l’immobile è utilizzato per un’attività commerciale, l’area non è vincolata o è trascorso molto tempo dalla realizzazione dell’abuso. Non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008

    Disciplina richiamata per l’adozione dell’ordinanza di demolizione dell’abuso edilizio.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Rileva quale base normativa dell’ordine di demolizione e della funzione ripristinatoria della misura.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dagli appellanti in relazione alla pretesa lesione del diritto di difesa derivante dalle omesse notifiche; la censura è stata respinta, anche perché l’omessa notifica incide sull’efficacia dell’atto e sui termini, non sulla sua validità.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Invocato dagli appellanti in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; non è stata ravvisata alcuna illegittimità dell’ordinanza.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto soddisfatto dalla descrizione delle opere abusive e dall’indicazione delle norme violate, senza necessità di ulteriore motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR aveva definito il giudizio di primo grado con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare.

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello era stata respinta per difetto del fumus boni iuris.

  • art. 39, comma 10-bis, l. n. 724/1994

    La precedente sentenza passata in giudicato aveva escluso la validità della richiesta di rideterminazione del condono presentata dal conduttore senza il consenso della proprietaria.

  • l. n. 47/1985

    Richiamata quale normativa relativa all’originaria istanza di condono edilizio presentata nel 1987.

Massime di principio

  • L’omessa notifica di un’ordinanza di demolizione a uno dei coeredi o comproprietari incide sull’efficacia dell’atto nei confronti del soggetto non destinatario e sulla decorrenza dei termini per l’esecuzione e l’impugnazione, ma non determina l’illegittimità o la nullità dell’ordinanza.
  • Un soggetto non è legittimato a far valere in giudizio la pretesa lesione della sfera giuridica di un terzo, quale la mancata notifica di un provvedimento a un altro coerede; inoltre, una censura non dedotta in primo grado non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • Quando un giudicato ha annullato un titolo edilizio in sanatoria, la successiva demolizione del manufatto abusivo costituisce la fisiologica conseguenza esecutiva dell’accertata abusività; l’amministrazione non dispone di una scelta alternativa incompatibile con il giudicato.
  • L’ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato e dovuto, la cui motivazione è normalmente sufficiente se descrive le opere abusive e indica le norme violate; non occorre motivare uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità edilizia, né effettuare una comparazione con gli interessi privati sacrificati.
  • L’utilizzazione economica dell’immobile, l’assenza di vincoli sull’area e il decorso del tempo non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso edilizio e non impongono una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione.
  • Una determinazione amministrativa meramente ricognitiva di effetti già prodotti da un giudicato di annullamento non riapre la valutazione sostanziale già definita dal giudicato; la sua eventuale mancata notificazione è irrilevante se non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.