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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2851/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorso contestava: 1) omessa o non autonoma motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari (art. 292 c.p.p.); 2) insufficienza e travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori e carenza di elementi per ritenere la partecipazione associativa ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 (e connessa aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.); 3) vizi relativi ai reati di cui ai capi 180, 181, 182 per mancata trasmissione/integralità del video di videosorveglianza e conseguente travisamento probatorio; 4) assenza di prova della consapevolezza del ricorrente di agevolare la confederazione; 5) erronea esclusione di misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia carceraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto molti motivi genericamente proposti o inammissibili e, sul merito, ha ritenuto legittima e non viziata l'analisi del Tribunale sul compendio indiziario: valutazione fondata sulle dichiarazioni convergenti di più collaboratori, su captazioni e su altri elementi (forniture sistematiche dallo 'spacciatore' Esposito, controllo della piazza di spaccio, coinvolgimento nell'estorsione e aggressione). Quanto al video, è stato ricordato che la perdita di efficacia dell'ordinanza non si verifica quando l'omessa trasmissione riguarda atti non trasmessi in precedenza al GIP. L'aggravante mafiosa è stata ritenuta infondata come motivo di impugnazione per carenza di interesse in questa sede. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di autonoma valutazione del giudice sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi; la Corte conferma che il giudice deve esplicitare i criteri decisionali ma non è obbligato a riscrivere ex novo ragionamenti già presenti in altri atti; il ricorrente deve indicare in che punti l'omissione avrebbe potuto determinare diversa decisione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria in materia di stupefacenti

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ritiene che convergenti dichiarazioni di collaboratori, captazioni e condotte di rifornimento sistematico possano giustificare la gravità indiziaria di partecipazione associativa

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa; la Corte segnala che l'impugnazione di tale aggravante richiede interesse specifico quando l'aggravante non incide immediatamente sull'an o sul 'quomodo' della misura cautelare

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai rimedi processuali e alla valutazione di nullità o di efficacia degli atti non trasmessi

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il comma 10 stabilisce che la perdita di efficacia dell'ordinanza di custodia per omissione di atti opera solo se non sono stati trasmessi al Tribunale tutti gli atti precedentemente inviati al GIP al momento della richiesta della misura; omissioni relative ad atti non trasmessi in precedenza non determinano automaticamente la perdita di efficacia

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla formazione e utilizzazione delle prove (citata in relazione alle contestazioni su captazioni e video)

  • art. 56 cod. pen.

    Cagionevole nei riferimenti ai delitti complessivamente contestati (concorsi di reato), richiamata in contestazioni connesse

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa a determinati reati (richiamata nel contesto della ricostruzione dei reati di aggressione/lesioni e movente estorsivo)

  • legge n. 895/1967

    Richiamata per i reati connessi alla normativa su armi e reati contro la persona; la Corte valuta la completezza del quadro probatorio anche alla luce di tali norme

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano le misure cautelari personali e le alternative: la Corte conferma che l'esclusione di misure meno afflittive è legittima se ricorrono gravi elementi di pericolosità, reiterazione o spessore del coinvolgimento

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Predisposizione di adempimenti conseguenti alla decisione (la Corte dispone l'esecuzione degli adempimenti previsti)

Massime di principio

  • Per censurare in Cassazione la motivazione di un'ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione è necessario indicare in modo preciso e specifico quali omissioni avrebbero determinato una diversa valutazione; censure generiche sono inammissibili
  • Convergenza di più dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se supportata da altri elementi (captazioni, riscontri investigativi sulle forniture, controllo della piazza di spaccio, partecipazione a estorsioni/aggressioni), può costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria della partecipazione associativa
  • La mancata trasmissione al Tribunale di singoli atti non trasmessi in precedenza al GIP non determina automaticamente la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare; la perdita di efficacia opera solo se non sono stati inviati al Tribunale tutti gli atti trasmessi al GIP al momento della richiesta
  • Per impugnare l'applicazione di un'aggravante speciale (es. collegamenti mafiosi) occorre dimostrare che la sua statuizione abbia un concreto riflesso sul "an" o sul "quomodo" della misura cautelare per avere interesse specifico all'impugnazione
  • Nel valutare l'idoneità di misure cautelari meno afflittive, il giudice dà rilievo alla consistenza del coinvolgimento, alla recente attività delinquenziale, ai precedenti e all'eventuale pericolo di reiterazione: la semplice anzianità dei fatti o la limitata durata delle condotte non sono automaticamente sufficienti per ottenere misure meno afflittive
  • Le doglianze basate su assenza di prova video o su presunti salti logici devono essere portate con precisione fattuale: in sede di riesame/cassazione le valutazioni tecnico-ricostruttive delle autorità investigative sono di regola non rimovibili se logicamente motivate

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