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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2745/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla causazione di incidente stradale (art. 186, comma 2, lett. c e comma 2-bis, d.lgs. 285/1992) e per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992). Il ricorrente deduce: 1) era stato ingiustamente ritenuto essere il conducente al momento dell'incidente, sostenendo di essersi successivamente messo al posto di guida in uno stato di semi-incoscienza; 2) illegittimità del prelievo ematico e inutilizzabilità del risultato perché eseguito senza protocolli medici, senza consenso e per finalità investigative; 3) illegittimità dell'affermazione di un rifiuto penalmente rilevante, perché l'azione dei sanitari sarebbe avvenuta su richiesta della polizia giudiziaria e l'imputato avrebbe poi lasciato il pronto soccorso in buona fede ritenendo conclusi gli accertamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le decisioni dei giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) avessero adeguata e non illogica motivazione: i Carabinieri e i soccorritori rilevarono l'imputato in stato di semi-incoscienza con la testa appoggiata sul volante e incapace di comunicare, circostanze che giustificarono l'intervento sanitario e il prelievo ematico; la versione difensiva sul diverso conducente non fu comprovata da elementi idonei; il rifiuto contestato non risultò provato come volontario e penalmente rilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria prevista in dispositivo.

Norme richiamate

  • Codice della Strada - d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    art. 186, comma 2, lett. c; comma 2-bis; comma 7

    Art. 186 comma 2/2-bis: guida in stato di ebbrezza aggravata se cagiona incidente; le condotte contestate sono state ritenute sussistenti sulla base delle osservazioni dei soccorritori e delle immediate percezioni dei Carabinieri. Art. 186 comma 7: il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti è penalmente rilevante se emerge come rifiuto volontario; qui è stato ritenuto che la prova del rifiuto non sussisteva in modo tale da escludere la valutazione medica o la necessità sanitaria.

  • Codice di procedura penale

    Norme relative all'acquisizione e alla valutazione delle prove e alle questioni procedurali: i giudici di merito hanno motivatamente valorizzato le dichiarazioni e gli atti processuali relativi ai soccorsi e al prelievo, ritenendo inattendibili le contestazioni difensive non supportate da elementi nuovi.

  • Disposizioni di attuazione codice proc. pen.

    art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio alle regole di impugnazione e procedurali che incidono sulla possibilità di rimettere in discussione fatti già adeguatamente motivati: la Cassazione ha considerato i motivi come reiterativi e meramente avversativi.

  • Codice di procedura penale

    Norma sul vizio nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha escluso l'assenza di colpa nella produzione della causa di inammissibilità, richiamando orientamento costituzionale (Corte Cost., sent. n.186/2000).

  • Giurisprudenza costituzionale

    Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nell'azione che ha determinato l'inammissibilità del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabile l'eccezione di cui all'art. 616 perché mancava la prova di tale assenza di colpa.

Massime di principio

  • Le osservazioni immediate dei Carabinieri e dei soccorritori sulla condizione del conducente (es. semi-incoscienza, testa sul volante, incapacità di comunicare) hanno forte valore probatorio nel ritenere chi era alla guida e nel giustificare interventi sanitari e prelievi.
  • Un prelievo ematico eseguito per esigenze e motivi sanitari (anche se richiesto dalla polizia) è utilizzabile in giudizio se risulta dalle testimonianze e dalla documentazione che il paziente era in condizioni tali da richiederlo; contestare la utilizzabilità richiede prove concrete di violazioni del protocollo o di mancanza assoluta di motivi medici.
  • Il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti è penalmente rilevante solo se risulta volontario e consapevole; lo stato di incoscienza, confusione o l'assenza di prova di una scelta volontaria attenuano la rilevanza penale della condotta.
  • Le censure in cassazione che si limitano a riproporre pacificamente in fatto argomentazioni già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza nuovi elementi, sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • Per impugnare con successo l'utilizzabilità di esami biologici occorre documentare specifiche irregolarità nella modalità di prelievo, nella conservazione o nell'assenza di giustificazione sanitaria, non limitandosi a deduzioni generiche.

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