Cassazione Penale, Sentenza n. 2747/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato in parte la pronuncia di primo grado rideterminando la pena in mesi sei di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato (artt. 40, comma 2, 113 e 589, comma 2 c.p.). Il ricorrente contestava: (1) la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo della fattispecie e la qualificazione come cooperazione colposa, sostenendo di aver impartito disposizioni e verificato i presidi di sicurezza; (2) carenza e illogicità della motivazione della Corte territoriale (art. 125 c.p.p.); (3) inutilizzabilità della prova documentale prodotta tardivamente (verbale di sopralluogo del 15/02/2021) e suo mancato esame; (4) erronea attribuzione della posizione di garanzia al CSE/direttore dei lavori anziché al RUP ai sensi del d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 81/2008; (5) omissione di motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si limitassero a riprodurre gli stessi argomenti già sollevati in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, comportando inammissibilità o insussistenza dei motivi. Sulla sostanza la Cassazione ha confermato l'applicazione dell'istituto della cooperazione colposa e la titolarità di posizioni di garanzia in capo al CSE/direttore dei lavori: Ballì aveva impartito prescrizioni generiche, non aveva verificato l'effettiva adozione delle misure (POS, sbarramenti, segnaletica), né adottato provvedimenti di sospensione dei lavori nonostante il grave pericolo; il verbale prodotto tardivamente era inutilizzabile per i limiti procedurali e, comunque, non decisivo. È stata altresì ritenuta adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 113 cod. pen. (concorso di persone nell'evento colposo)
Applicato per configurare la cooperazione colposa: più soggetti, ciascuno con posizione di garanzia, hanno concorso con omissioni nella verificazione dell'evento mortale
art. 589, comma 2, cod. pen. (omicidio colposo aggravato)
Titolo di reato contestato per il decesso causato da violazioni delle norme di sicurezza del cantiere
art. 40, comma 2, cod. pen. (causalità e cooperazione)
Usato insieme all'art. 113 per spiegare la rilevanza causale degli apporti omissivi dei vari soggetti
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 92, comma 1, lett. b) e f)
Richiama i doveri del coordinatore (CSE) di verificare l'adeguamento del POS e di sospendere le attività in caso di grave pericolo; la Corte ha ritenuto sussistenti violazioni di tali obblighi
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90, comma 4
Richiamato nella discussione sulle competenze del CSE/direttore dei lavori rispetto alle misure di sicurezza
d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti)
Invocato dal ricorrente per attribuire al RUP la responsabilità della sicurezza, ma la Corte ha considerato che ciò non esclude i doveri del CSE/direttore dei lavori
art. 125 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per lamentare carenze motivazionali; la Cassazione ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione della Corte territoriale
artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (prescrizioni di specificità del motivo di impugnazione)
Usati per sottolineare che l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, diversamente è destinata all'inammissibilità
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il diniego non richieda una motivazione analitica purché emerga la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche
Massime di principio
- In cantieri "mobili" il CSE/direttore dei lavori può avere una posizione di garanzia concreta e l'obbligo di impartire disposizioni specifiche, verificare l'attuazione del POS e, in presenza di grave pericolo, sospendere i lavori; l'esistenza di un RUP non esclude tali doveri
- La cooperazione colposa si configura quando più soggetti con posizioni di garanzia concorrono, anche per omissione, causalmente a realizzare l'evento colposo; l'omissione di controlli o l'adozione di prescrizioni generiche può essere fattore causalmente rilevante
- Prove documentali acquisite o prodotte tardivamente dopo l'ammissione al rito abbreviato possono risultare inutilizzabili; anche se ammesse, devono essere decisive e compatibili con i fatti accertati per mutare la valutazione di responsabilità
- In cassazione i motivi che si limitano a reiterare quanto già discusso in grado di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sono destinati all'inammissibilità o al rigetto
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione analitica punto per punto; è sufficiente che il giudice dia conto di avere valutato i criteri dell'art. 133 c.p. e motivi oggettivi che giustificano il rifiuto
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